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 Firma digitale

FAQ: Domande e risposte sulla firma digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03

47. Validità temporale, certezze materiali e certezze giuridiche

Ho letto la Vs cortese risposta al mio quesito (vedi la FAQ n. 44, ndr). In effetti mi ero espresso male (in particolare sulla prima domanda) e indubbiamente le Vs risposte e soprattutto i vostri articoli hanno contribuito molto a chiarirmi le idee. Ma una cosa posso garantirvi: se il sottoscritto ha (ed è vero) le idee confuse sulla firma digitale, per il 95% del personale degli enti locali tale argomento è, letteralmente, arabo. [...]
Per quanto attiene le domande di cui alle lettere b) e c) mi sembrava di aver interpretato correttamente quanto previsto dall'art. 10 commi 2 e 4 e dall'art 14 commi 1 e 3 del DPR 445/2000, cercando di arrivare ad una soluzione operativa per gli adempimenti che rivestono particolare importanza nella mia professione (appunto emissione di un avviso di accertamento ICI). Il problema piuttosto sta nel fatto che una semplice mail non garantisce né la paternità né l'ntegrità del documento (ma questo secondo me è il problema minore quando è la PA il mittente) ma soprattutto non garantisce la privacy. Faccio comunque notare che è ammesso l'invio di documentazione con la dicitura "F.To...." quando vi è un originale con firma autografa presso l'emittente ed ha pieno valore l'invio da parte di privati di documentazione tramite fax, quando si sa benissimo che il fax può essere contraffatto sia nel contenuto sia nell'ID mittente (vedi Vs risposta del 16/1/2003). Inoltre, a mio avviso, anche la firma autografa (da tutti e anche dal legislatore considerata quasi un dogma) non garantisce affatto in modo assoluto la paternità di un documento, dal momento che un abile falsario può sempre riprodurre la firma in modo da renderla indistinguibile dall'originale.
La certezza assoluta della paternità di un documento e forse anche della sua integrità e segretezza non vi sarà mai, nemmeno con la FD. Non varrebbe la pena di smetterla di porci mille problemi e partire, nel senso di dare fiducia agli strumenti che già ci sono, pur nella consapevolezza che esistono ancora dei problemi anche seri? (penso ad es alla FD apposta su un documento non "stabile"?)
Da ultimo volevo porre una domanda, a proposito di un Vs articolo sulla validità nel tempo del documento informatico sul quale sia apposta la FD: per assicurare tale validità basta che la marcatura temporale sia apposta in data anteriore (ed una sola volta) all'eventuale sospensione/revoca del certificato?
(Messaggio firmato)

Partiamo dall'ultima domanda: secondo le attuali regole tecniche, per prolungare nel tempo la validità di un documento informatico è necessaria una catena ininterrotta di marche temporali, ciascuna apposta prima della scadenza della precedente. Oppure è necessario seguire le disposizioni AIPA relative all'archiviazione ottica dei documenti (deliberazione 42/2001), che pure non risolvono tutti i problemi.

Sulle altre osservazioni del lettore sarebbe necessario un discorso molto lungo. E' vero che la certezza assoluta non esiste, ma ogni "sistema di certezza giuridica" ha un proprio grado di affidabilità, che deve essere proporzionato agli effetti che l'atto è destinato a produrre. Il legislatore a volte non ha tenuto conto dell'effettivo grado di "certezza materiale" per determinare sulla base di esso la certezza giuridica: è appunto il caso del fax nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, come disciplinato dal Testo unico del 2000.
Per quanto riguarda l'uso della e-mail in sostituzione della posta cartacea, a fini di notificazione di atti, siamo ancora all'anno zero: mancano infatti le regole tecniche, mancano i sistemi di posta certificata. Si può quindi ritenere non ancora ammissibile l'invio di "raccomandate" per posta elettronica.

Infine l'osservazione sul documento "stabile": fino a quando il mezzo informatico non darà almeno lo stesso insieme di certezze dei sistemi tradizionali, è bene restare alla carta. Altrimenti si rischia da una parte l'insorgenza di un contenzioso gigantesco, dall'altra la perdita di qualsiasi fiducia nell'applicazione delle tecnologie nel campo del diritto. Con risultati devastanti.

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