FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03
47. Validità temporale, certezze materiali e certezze
giuridiche
Ho letto la Vs cortese risposta al mio quesito (vedi la FAQ n. 44, ndr). In effetti mi ero espresso male (in
particolare sulla prima domanda) e indubbiamente le Vs risposte e soprattutto i
vostri articoli hanno contribuito molto a chiarirmi le idee. Ma una cosa posso
garantirvi: se il sottoscritto ha (ed è vero) le idee confuse sulla firma
digitale, per il 95% del personale degli enti locali tale argomento è,
letteralmente, arabo. [...]
Per quanto attiene le domande di cui alle lettere b) e c) mi sembrava di aver
interpretato correttamente quanto previsto dall'art. 10 commi 2 e 4 e dall'art
14 commi 1 e 3 del DPR 445/2000, cercando di arrivare ad una soluzione operativa
per gli adempimenti che rivestono particolare importanza nella mia professione
(appunto emissione di un avviso di accertamento ICI). Il problema piuttosto sta
nel fatto che una semplice mail non garantisce né la paternità né l'ntegrità
del documento (ma questo secondo me è il problema minore quando è la PA il
mittente) ma soprattutto non garantisce la privacy. Faccio comunque notare che
è ammesso l'invio di documentazione con la dicitura "F.To...." quando
vi è un originale con firma autografa presso l'emittente ed ha pieno valore
l'invio da parte di privati di documentazione tramite fax, quando si sa
benissimo che il fax può essere contraffatto sia nel contenuto sia nell'ID
mittente (vedi Vs risposta del 16/1/2003). Inoltre, a mio avviso, anche la firma
autografa (da tutti e anche dal legislatore considerata quasi un dogma) non
garantisce affatto in modo assoluto la paternità di un documento, dal momento
che un abile falsario può sempre riprodurre la firma in modo da renderla
indistinguibile dall'originale.
La certezza assoluta della paternità di un documento e forse anche della sua
integrità e segretezza non vi sarà mai, nemmeno con la FD. Non varrebbe la
pena di smetterla di porci mille problemi e partire, nel senso di dare fiducia
agli strumenti che già ci sono, pur nella consapevolezza che esistono ancora
dei problemi anche seri? (penso ad es alla FD apposta su un documento non
"stabile"?)
Da ultimo volevo porre una domanda, a proposito di un Vs articolo sulla
validità nel tempo del documento informatico sul quale sia apposta la FD: per
assicurare tale validità basta che la marcatura temporale sia apposta in data
anteriore (ed una sola volta) all'eventuale sospensione/revoca del certificato? (Messaggio
firmato)
Partiamo dall'ultima domanda: secondo le attuali regole tecniche, per
prolungare nel tempo la validità di un documento informatico è necessaria una
catena ininterrotta di marche temporali, ciascuna apposta prima della scadenza
della precedente. Oppure è necessario seguire le disposizioni AIPA relative
all'archiviazione ottica dei documenti (deliberazione
42/2001), che pure non risolvono tutti i problemi.
Sulle altre osservazioni del lettore sarebbe necessario un discorso molto
lungo. E' vero che la certezza assoluta non esiste, ma ogni "sistema di
certezza giuridica" ha un proprio grado di affidabilità, che deve essere
proporzionato agli effetti che l'atto è destinato a produrre. Il legislatore a
volte non ha tenuto conto dell'effettivo grado di "certezza materiale"
per determinare sulla base di esso la certezza giuridica: è appunto il caso del
fax nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, come disciplinato dal
Testo unico del 2000.
Per quanto riguarda l'uso della e-mail in sostituzione della posta cartacea, a
fini di notificazione di atti, siamo ancora all'anno zero: mancano infatti le
regole tecniche, mancano i sistemi di posta certificata. Si può quindi ritenere
non ancora ammissibile l'invio di "raccomandate" per posta
elettronica.
Infine l'osservazione sul documento "stabile": fino a quando il
mezzo informatico non darà almeno lo stesso insieme di certezze dei sistemi
tradizionali, è bene restare alla carta. Altrimenti si rischia da una parte
l'insorgenza di un contenzioso gigantesco, dall'altra la perdita di qualsiasi
fiducia nell'applicazione delle tecnologie nel campo del diritto. Con risultati
devastanti.
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