FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03
49. Certificati di sottoscrizione e "certificati
digitali"
Se la stessa persona deve utilizzare la firma digitale per siglare il
bilancio di una società di capitali e quindi inviarlo alla competente Camera di
Commercio e per firmare documenti informatici con valenza legale in processi
civili e/o penali (repository per 10 anni) è sufficiente utilizzare, in pratica
e de facto, un unico "kit" fornito da uno qualsiasi dei vari
certificatori autorizzati dall'AIPA?
E' corretto affermare che per entrambe le finalità sopra elencate comunque
occorrono due certificati digitali: uno qualificato\avanzato per la posta
elettronica firmata e/o crittografata ed uno altrettanto qualificato\avanzato
per la firma digitale di documenti informatici,(sempre compatibili con le norme
AIPA)?
Se fosse corretto perché tecnicamente non è sufficiente un unico certificato
digitale che riassume in se il collegamento alla posta elettronica e
all'identità personale con abilitazione a firmare documenti informatici?
Ecco un bellissimo esempio delle confusione generata dalle definizioni
cervellotiche e imprecise dell'attuale normativa (vedi la domanda
precedente e gli articoli Attenzione: sono tutte
firme "digitali" e Firme digitali e...
analogie elettroniche). Il lettore mette insieme la firma digitale (quella
equivalente alla firma autografa, che dà luogo a documenti validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, basata su un certificato qualificato relativo a
chiavi di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) con i
"certificati digitali" che servono alla sicurezza ed eventualmente
alla validazione delle transazioni telematiche, in particolare per la
"e-mail sicura".
Il certificato qualificato serve a firmare il documento informatico come una
firma autografa sul tradizionale foglio di carta. L'effetto civilistico della
firma apposta al bilancio di una società non ha nulla a che vedere col valore
probatorio del documento stesso, che può eventualmente essere rilevante in un
processo.
Nel caso dei documenti inviati alle Camere di commercio, la validazione
(ricevuta) dell'invio deriva dall'uso obbligatorio di un canale di comunicazione
predisposto dal sistema camerale e che si suppone "certificato". Per
completare la risposta, la cifratura del documento o della posta non c'entra per
nulla.
Solo dopo l'emanazione delle regole tecniche sulla trasmissione degli atti
giudiziari si potranno avere indicazioni sulle scelte del legislatore per la
"posta sicura" e quindi per le caratteristiche dei relativi
certificati e dei sistemi di validazione e ricevuta, che in ogni caso saranno
tutt'altra cosa dei certificati delle chiavi di sottoscrizione.
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