FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 16.01.03
50. Le pubbliche amministrazioni come certificatori?
In attuazione dell'art. 29, comma 1°, del Testo Unico, l'art. 62, comma
1°, delle regole tecniche statuisce che, "le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche dei propri
organi e uffici, nell'attività amministrativa di loro competenza, osservando le
regole tecniche e di sicurezza previste dagli articoli precedenti".
Tale attività di autonoma certificazione riguarda solo l'"organizzazione
interna" - come previsto nel primo schema di regole tecniche - oppure,
vista l'eliminazione di tale dizione nel testo definivo, interessa tutte le
funzioni istituzionali svolte nei confronti di soggetti sia pubblici che
privati? (Vincenzo Cosenza)
Il regolamento approvato dal Governo il 31 gennaio scorso abolisce le
indicazioni contenute nel vecchio art. 29
del testo unico e ridefinisce la questione nell'art. 29-quinquies,
riprendendo nella sostanza la formulazione della circolare AIPA CR/27 del 16 febbraio 2001.
Secondo questo articolo le pubbliche amministrazioni possono svolgere
direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tal
fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività
può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici,
nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati
rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto
nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono
privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri della funzione pubblica e per l'innovazione e le
tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei
certificati qualificati.
In alternativa possono rivolgersi ad altri certificatori accreditati.
La portata effettiva della norma sarà chiara solo dopo l'emanazione del
decreto: a una prima lettura non si evincono le ragioni per le quali, una volta
accettato il principio che una pubblica amministrazione può essere accreditata
come certificatore anche "a uso esterno", i suoi certificati possano
essere rilasciati solo a determinati soggetti e solo per i rapporti con la
stessa amministrazione certificante.
Il futuro regolamento dovrebbe sciogliere anche altri dubbi che sorgono in
seguito all'abolizione del vecchio art. 29, in particolare per quanto riguarda
la certificazione delle firme dei pubblici ufficiali. L'attuazione del terzo
comma del 29-quinquies è subordinata anche all'adozione di uno standard
per le cosiddette "estensioni" dei certificati o per i
"certificati di attributo). E qui è necessario attendere le nuove regole
tecniche.
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