FAQ: Domande e risposte sulla firma
digitale
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone - 25.03.03
55. Una nuova figura giuridica per il documento informatico?
Il gustoso episodio della commercialista che ordinatamente
conserva le smart card e i pin dei suoi clienti evidenzia secondo me la più
grave delle manchevolezze concettuali del sistema in questione. Non si verifica
in nessun altro campo del diritto che un supporto materiale e il possesso di un
codice possa potenzialmente creare un "alter ego" del titolare in
libera circolazione. L'unica figura che mi viene in mente è il possessore di
una procura generale notarile: il quale, però, agisce per conto del
rappresentato dichiarando comunque le proprie generalità e l'esistenza della
procura.
Che si possa pensare, con questo sistema, ad una equiparazione della firma
elettronica ("sicura", "Sicurissima", "blindata" o
che altro) non solo al documento formato con atto pubblico (pazzesco), ma anche
alla scrittura privata tout court, non può portarci da nessuna parte.
L'unica soluzione è l'introduzione di una nuova specifica figura che si
affianchi, con sue peculiari caratteristiche, alle forme tradizionali di
espressione della volontà. Buon lavoro! Luigi Fazzo
D'accordo sul fatto che è "pazzesco" equiparare la firma sicura
alla firma autenticata: lo scriviamo (magari senza usare questo aggettivo) da
quando è stato emanato il decreto legislativo 10/02.
L'ipotesi di considerare il documento elettronico come qualcosa di diverso dal
documento tradizionale non è nuova (l'ha citata, di recente, anche P. Ricchiuto
in Efficacia probatoria: la gerarchia delle fonti
normative) e nemmeno campata in aria. Tuttavia la costruzione operata con il
DPR 513/97, e cioè l'equiparazione della firma digitale sicura alla firma
autografa, appare soddisfacente e non richiede lo sconvolgimento di regole che
valgono da secoli. Però è necessario che sia veramente "sicura", con
lo scrupoloso rispetto di tutte le regole da parte dei certificatori e degli
utenti.
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