11. Le pubbliche
amministrazioni come certificatori
di Manlio Cammarata e Enrico Maccarone -
03.02.2000
11.1. Chi è la "terza parte
fidata"?
Un aspetto della normativa sul documento
informatico, che suscita ancora qualche perplessità, riguarda la funzione di
certificazione che può essere svolta dalle pubbliche amministrazioni.
Recitano i primi due commi dell'articolo
17 del Regolamento:
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di
formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle
chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 62 delle regole tecniche precisa:
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente alla certificazioni delle
chiavi pubbliche dei propri organi ed uffici, nell'attività amministrativa di
loro competenza, osservando le regole tecniche e di sicurezza previste dagli
articoli precedenti. A tal fine possono avvalersi dei servizi offerti da
certificatori inclusi nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8 dello
stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione delle
pubbliche forniture.
2. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1997, n. 522,
con riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale del
Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei
regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59.
3. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto
1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e successive modificazioni ed integrazioni.
Dunque l'articolo 62 delle Regole tecniche attua
la disposizione del secondo comma dell'articolo 17 del Regolamento, ma con
qualche dettaglio che deve essere considerato con molto attenzione.
La norma di partenza può sollevare qualche dubbio interpretativo per quanto
riguarda la relazione tra "il proprio ordinamento" e le chiavi
"di competenza". A prima vista può significare che le pubbliche
amministrazioni fungono da certificatori per le chiavi che servono a generare le
firme dei singoli uffici, o dei dipendenti, in tutti gli usi del documento
informatico. Cioè, per fare un esempio, che uno studente potrebbe avere una
pagella sottoscritta con la firma digitale del direttore della scuola, firma
certificata dalla scuola stessa (che è una pubblica amministrazione) o dal
Ministero della pubblica istruzione.
Per alcuni si tratterebbe di una soluzione
assurda, perché fa venire meno il principio della "terza parte
fidata", indispensabile per la certezza dell'identificazione del firmatario
e per la validità del certificato. Infatti firmatario e certificatore si
identificherebbero in un solo soggetto.
Quasi a smentire questo assunto, le regole tecniche precisano che le chiavi che
possono essere certificate dalle pubbliche amministrazioni sono quelle "dei
propri organi e uffici".
Ma resta ancora qualche problema.
Infatti il terzo comma dello stesso articolo 62 contiene un salvacondotto per il
sistema di sicurezza (pubblicizzato come sistema di certificazione) che il
Ministero delle finanze ha messo in piedi nel '98 per rendere possibile l'invio
telematico delle dichiarazioni fiscali, sistema che non soddisfa le Regole
tecniche, alle quali sono invece tenute a uniformarsi tutte le pubbliche
amministrazioni per la certificazione delle chiavi dei propri organi e uffici.
E' proprio questa esplicita eccezione che conferma la regola della
certificazione delle pubbliche amministrazioni solo a uso interno.
11.2. Il certificatore dei certificatori?
Un discorso a parte merita il secondo comma
dell'articolo 62 delle regole tecniche, dove si richiamano i compiti di
certificazione e validazione temporale del Centro tecnico della Rete unitaria
della pubblica amministrazione. La norma è nel secondo comma dell'articolo
2 del DPR 522/97, dove si legge
che il Centro tecnico ha il compito di "curare le procedure di
certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale,
secondo le norme tecniche dettate dall'Autorità, anche in conformità alle
disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59".
Un'interpretazione frettolosa porterebbe a identificare nel Centro il
"certificatore dei certificatori". In realtà la norma citata non dice
che il Centro "certifica", ma che "cura le procedure di
certificazione". La conferma è nell'articolo
15 delle Regole tecniche, che
elenca le informazioni che, per ogni certificatore, devono essere contenute nel
registro pubblico: non c'è alcun accenno a un certificato di livello superiore
a quelli che gli stessi certificatori generano per le proprie chiavi di
certificazione.
La funzione dell'elenco (la cui tenuta
costituisce chiaramente la "cura" prevista dal citato secondo comma
dell'articolo 2 del DPR 522/97) è strettamente pubblicistica, anche se il fatto
che "L'elenco pubblico è sottoscritto dall'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione"(ultimo periodo dell'articolo 15 delle
Regole tecniche) costituisce la certificazione delle informazioni che vi sono
contenute e quindi, ma solo indirettamente, delle chiavi di certificazione dei
certificatori (vedi anche Al
cuore del sistema: i requisiti dei certificatori
di Francesco Cocco, Capo di gabinetto dell'AIPA).
In un solo caso il Centro tecnico svolge il ruolo di certificatore (articolo
14 delle Regole tecniche): per
le chiavi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Qui
siamo di fronte a una forzatura del principio della "terza parte
fidata", perché il Centro tecnico è sotto il controllo della stessa AIPA.
Tuttavia, dal momento che non esiste un certificatore di livello superiore, la
certificazione delle chiavi dell'AIPA da parte di un certificatore iscritto
all'elenco sarebbe una forzatura ancora più seria, perché si verificherebbe la
certificazione del controllore da parte di un controllato.
11.3. Altre certificazioni
"particolari"
Torniamo all'articolo
17 del DPR 513/97. I commi 3 e 4
prevedono due situazioni particolari di certificazione, per i pubblici ufficiali
non appartenenti alla pubblica amministrazione il comma 3 e per gli ordini e
albi professionali il 4.
I "pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione"
sono, di fatto, i notai, anche se nella categoria rientrano altre figure, come i
comandanti delle navi e degli aeromobili in navigazione. La norma affida dunque
al Notariato (che, per la legge notarile, ha il compito di validare le firme dei
notai), il compito di certificatore delle chiavi pubbliche dei notai stessi. In
questo modo si concilia l'innovazione della firma digitale con l'ordinamento
tradizionale della professione e non si toccano norme consolidate.
Una ratio simile ha probabilmente
suggerito il quarto comma, che affida al Ministero della giustizia il ruolo di
certificatore delle chiavi degli ordini e degli albi professionali. Essendo
questi sottoposti al controllo del Ministero, l'affidamento al Ministero stesso
dei compiti di certificatore rientra senza problemi nell'ordinamento esistente.
Ma è possibile un'altra chiave di lettura: poiché gli albi e gli ordini
professionali non sono individui, non possono certo considerarsi soggetti
abilitati a sottoscrivere (per questo ci sono i legali rappresentanti), si
potrebbe affermare che il compito affidato al Ministero della giustizia si
estende alla certificazione di tutti gli iscritti agli albi professionali posti
sotto la sorveglianza dello stesso Ministero.
Dunque il Notariato (direttamente o per delega
ministeriale) e il Ministero della giustizia devono attrezzarsi per la
certificazione? Certamente sì, secondo alcuni, perché il Mistero
"deve" svolgere attività di certificazione; non necessariamente,
secondo altri, perché sia il Ministero, sia in suoi delegati,
"possono avvalersi dei servizi offerti da certificatori inclusi nell'elenco
pubblico di cui all'articolo 8
dello stesso decreto, nel rispetto delle norme vigenti per l'aggiudicazione
delle pubbliche forniture", come recita la seconda parte del primo comma
dell'articolo
62 delle Regole tecniche.
A questo punto il quadro generale della
certificazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è completo, sia pure
con le piccole anomalie e le incertezze alle quali abbiamo accennato e che
meriterebbero una trattazione a parte. Ma, come abbiamo scritto altre volte, il
compito che si prefiggono queste pagine è solo quello di offrire un quadro
sintetico di tutto il sistema del documento informatico, senza scendere in
dettagli che possono interessare solo gli studiosi del diritto.
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