Che significa
"identificare con certezza"?
di Enrico Maccarone - 01.03.01
L'interessante articolo di P. Ricchiuto Norme
antiriciclaggio e identificazione del contraente, pubblicato l'8 febbraio
scorso, richiede una precisazione per quanto riguarda il riconoscimento da parte
dei certificatori "accreditati", e cioè iscritti nell'elenco
dell'AIPA.
L'autore parte da un presupposto errato, per arrivare a una conclusione
corretta.
L'errore è nel considerare troppo generico il concetto di "identificare
con certezza": un concetto che storicamente nasce dall'esperienza notarile
e costituisce il sistema più responsabile ed impegnativo che possa ipotizzarsi.
Ciò che rileva non è il processo dell'accertamento dell'identità, ma il fatto
di avere raggiunto tal certezza con forza tale da poterla trasmettere e
certificare ai terzi.
Le pronunce giurisprudenziali in materia sono molte, e tutte concordi nel senso
esposto.
Se questo è l'errore, al contrario mi sembra opportuna la precisazione
proposta: non tanto per le responsabilità o i processi del certificatore,
quanto perché la fattispecie costituisce già di per sé una eccezione alla
regola. La firma digitale ha gli effetti che conosciamo, e tra essi non rientra
quello di potere affermare che il documento sia stato formato e sottoscritto personalmente
dal titolare.
L'appunto dell'avvocato Ricchiuto mi sembra condivisibile ed è in linea
con i processi di semplificazione in atto: richiedere ad un cassiere di banca la
identificazione (in base a semplice esibizione di documento) di un soggetto già
identificato a monte da un certificatore (in base a "identificazione
certa") è un evidente "non senso". |