Un progetto gigantesco
di Manlio Cammarata - 15.03.99
Attenzione!
Con la pubblicazione delle nuove regole tecniche (gennaio 2004), questi articoli
non sono più attuali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri "Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici..."
completa la normativa sulla firma digitale, aperta dall'articolo
15, comma 2, della legge n. 59 del 15 marzo 1997
e delineata dal DPR
10 novembre 1997, n. 513.
Si tratta, come è stato più volte scritto su queste
pagine, di innovazioni di grandissima
portata. Una vera rivoluzione, destinata a incidere profondamente sulla pubblica
amministrazione e sui rapporti civili.
E' una materia estremamente complessa, la cui comprensione richiede uno studio
combinato dei fondamenti giuridici e di quelli tecnici. Con questo articolo
apriamo una serie di analisi e interventi sui diversi aspetti della normativa
sul documento informatico, nella convinzione di poter dare un contributo alla
rapida affermazione di uno strumento innovativo, che pone il nostro Paese
all'avanguardia in un settore determinante per la società del prossimo futuro.
Ma, prima di affrontare l'argomento, si deve
aprire una parentesi, rilevando il fatto che il testo del regolamento è già
stato approvato da qualche settimana, ma non è ancora stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
Si sta forse verificando la stessa situazione che ha ritardato di ben quattro
mesi il DPR 318/97 (che di questo regolamento è la fonte), trattenuto dalla
Corte dei Conti con causidiche argomentazioni. E' una prassi singolare, perché
i giudici contabili dovrebbero limitarsi a un controllo formale, che non
richiede certo mesi e mesi di tempo. Prassi singolare, che porta a risultati
singolari, come la recente pubblicazione di un altro regolamento (il DPR
501/98 sull'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali),
firmato dal Presidente della Repubblica il 31 marzo '98 e pubblicato dopo quasi
un anno, con diversi omissis e addirittura un intero articolo
"censurato"!
Sarebbe interessante l'intervento di un costituzionalista, che ci spiegasse il
meccanismo per il quale la Gazzetta Ufficiale pubblica un testo diverso da
quello firmato dal Presidente della Repubblica, oppure perché il Presidente
della Repubblica pone la sua firma sotto una normativa che non ha superato tutti
i dovuti controlli!
Chiusa la parentesi, dedichiamo questo primo
articolo a una sommaria presentazione delle "regole tecniche" sul
documento informatico. E' un testo lungo e complesso, opportunamente diviso in
due parti: tre articoli di contenuto normativo (che potrebbero essere oggetto di
discussioni per la loro collocazione in un regolamento tecnico) e le regole
tecniche vere e proprie, presentate come "allegato".
La storia di questa normativa è interessante.
Nell'autunno del '96 l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ha diffuso dal suo sito uno schema
di disegno di legge sul "documento
elettronico", sollecitando una discussione. Mentre era in corso l'esame dei
contributi giunti da diverse parti, il Parlamento ha approvato la legge 59/97,
che con il secondo comma ha introdotto la nozione del documento digitale,
rimandando a un successivo regolamento la definizione degli aspetti applicativi.
L'AIPA ha quindi trasformato in regolamento l'originario schema di disegno di
legge, accogliendo molte delle critiche sollevate alla prima versione (vedi
"Proposta di
modifiche alla bozza dell'AIPA").
Questo testo (il DPR 513/97) determina in sostanza i requisiti giuridici del
documento digitale e con l'articolo
3 rimanda a un ulteriore regolamento la
definizione degli aspetti strettamente tecnici, comprese "le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche".
Di nuovo l'AIPA pubblica una bozza, esamina le critiche e predispone il testo da
sottoporre al Governo. Si tratta di una prassi del tutto inconsueta in Italia,
dove leggi e decreti vengono elaborati in gran segreto, senza tener conto del
parere di chi poi dovrà applicarli (con i risultati che spesso vediamo!). Basta
confrontare la versione finale con la prima
stesura delle regole tecniche per capire
quanto questa procedura sia utile per predisporre norme più chiare e per
eliminare incertezze e incongruenze.
Torniamo agli aspetti generali del decreto
governativo. Esso, come ho detto all'inizio, è un elemento essenziale della
riforma della pubblica amministrazione, tenacemente sostenuta dal ministro
Bassanini, che si fonda - fra l'altro - su un principio tanto elementare quanto
ignorato fino a poco tempo fa: gli uffici pubblici devono scambiarsi
direttamente i documenti di cui dispongono, senza costringere i cittadini a
procurarsi e a produrre i "certificati".
Lo strumento per il trasporto di queste e di altre informazioni è stato
opportunamente identificato in una sorta di grande intranet, la Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA). Ma è necessario che i documenti
che passano sulla RUPA abbiamo valore legale: da qui le regole sul documento
informatico e la firma digitale.
Uno dei punti fondamentali di questa normativa è
che essa non è destinata solo agli uffici pubblici (per i quali, comunque, ci
sono alcune disposizioni particolari), ma anche ai rapporti privati. Di fatto si
introduce nell'ordinamento giuridico un'innovazione di grandissima portata, che
sconvolge norme vecchie di secoli, separando l'informazione dal supporto che la
contiene e spostando la validazione dal supporto all'informazione stessa.
Le conseguenze di questa vera e propria rivoluzione sono enormi, perché
attribuiscono al soggetto che adotta la firma digitale un'identità che non è
riconosciuta sulla base della sua evidenza fisica e delle sue manifestazioni
(come la firma autografa, la presenza in un determinato luogo e in un
determinato momento, il riconoscimento della fisionomia da parte di un testimone
eccetera), ma sulla base di una "evidenza informatica".
Resta il problema di collegare l'evidenza informatica all'evidenza
fisico-giuridica di un soggetto, e quindi la necessità di un punto di contatto
tra la "persona" (fisica o giuridica, ma non dimentichiamo che le
persone giuridiche agiscono in virtù della rappresentanza di persone fisiche) e
l'insieme di bit che costituisce la coppia delle chiavi pubblica e privata, che
identificano il soggetto stesso.
All'inizio si è pensato alla inevitabilità di
un "contatto fisico" tra l'interessato e il certificatore della coppia
di chiavi. Ma la prima lettura delle "regole tecniche" esclude, in
linea di principio, l'obbligatorietà della compresenza dei due soggetti.
Infatti l'articolo
22, comma 2, lascia al certificatore la
scelta della procedura di identificazione del titolare, perché si limita a
prescrivere: "Al momento della registrazione il certificatore deve
verificare l'identità del richiedente. È data facoltà al certificatore di
definire, pubblicandole nel manuale operativo, le modalità di identificazione
degli utenti".
E' chiaro che questa formulazione lascia spazio a future evoluzioni oggi solo
lontanamente immaginabili.
Un altro punto che salta agli occhi al primo
esame del testo è la previsione dell'uso della firma digitale (con valore
legale ai sensi dell'articolo
2 del DPR 513/97) esclusivamente
attraverso un "dispositivo di firma", definito come "un apparato
elettronico programmabile solo all'origine, facente parte del sistema di
validazione, in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private e
generare al suo interno firme digitali". Oggi in questa definizione
riconosciamo in sostanza la chip card, ma gli sviluppi futuri sono
forse imprevedibili.
Ed è difficilmente prevedibile il tempo che
dovrà trascorrere prima che la rivoluzione immaginata dall'AIPA possa
realizzarsi e tutte le implicazioni del documento informatico diventino realtà
quotidiana. Il progetto è gigantesco: per capirlo si leggano come parti di un
unico disegno le norme già note sulla rete
unitaria, sull'archiviazione
ottica dei documenti e sulla tenuta
del protocollo amministrativo con procedura informatica,
e quelle, ancora in itinere, sul telelavoro
nelle pubbliche amministrazioni.
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