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Firma digitale

La formazione del testo della direttiva sulle firme elettroniche

di Pierluigi Ridolfi - 05.02.04

Dal libro Firma elettronica: tecniche, norme, applicazioni - Franco Angeli, Milano, 2003 - Per gentile concessione dell'autore e dell'editore.
Il testo della direttiva con le note di Ridolfi può essere scaricato da in formato .doc compresso.
 
La direttiva relativa a un quadro unitario delle firme elettroniche è stata pubblicata all'inizio del 2000, ma il dibattito che ne ha accompagnata la preparazione è durato almeno due anni, con un vivace scontro tra la visione giuridica continentale, più orientata a stabilire delle regole, e quella di scuola britannica, molto più permissiva. Il fatto poi che la Direzione generale competente era quella delle Comunicazioni ha fatto sì che alla fine hanno prevalso considerazioni appartenenti più alla categoria della libertà delle comunicazioni che a quella dell'autorevolezza dei documenti amministrativi.

La direttiva consiste in:
- un preambolo con ventotto "considerando";
- un insieme di norme distribuite in quindici articoli, i primi dieci dei quali particolarmente importanti;
- quattro allegati.

Il numero dei "considerando" fornisce un'indicazione della pluralità dei punti di vista e delle conseguenti soluzioni di compromesso.
Il documento enuncia essenzialmente dei "principi", esposti peraltro in un tono molto generale, e prescinde volutamente da considerazioni di tipo tecnologico, per le quali rimanda a decisioni di un apposito comitato, previsto dall'articolo 91. In conseguenza di questa impostazione il contenuto delle norme risulta in molti punti astratto e di difficile interpretazione.

Nella direttiva non vi è peraltro traccia alcuna dell'impostazione italiana, caratterizzata da grande precisione normativa e tecnica, da un unico tipo di firma e di certificatore, da un livello altissimo di sicurezza, da una diffusa concretezza; vi si nota invece una specie di compiacimento nell'assegnare dignità legale a vari tipi di firma, nel riconoscere più tipi di certificatori e nel sorvolare sui problemi della sicurezza, proprio perché basati su considerazioni tecniche, che, come già evidenziato, sono del tutto ignorate dalla direttiva stessa. Lo spirito che prevale è quello del libero commercio e della libera iniziativa in un mercato aperto, in base alla quale, ad esempio, si danno poteri amplissimi a certe categorie di certificatori senza sottoporli a nessuna forma di controllo preventivo, anzi vietandola espressamente.

L'estrema vaghezza tecnica spinge la direttiva a trattare in modo approssimativo problemi fondamentali come quello dell'interoperabilità, dando per scontato che sia tecnicamente possibile che, qualunque sia il certificatore, ogni utente possa corrispondere con qualunque altro utente, sia nazionale sia internazionale, il che è lungi dall'esser vero. Il legislatore europeo è stato evidentemente supportato con poca autorevolezza dai tecnici, che hanno avvallato un'impostazione della norma troppo generica.

Nel caso della versione italiana si sono inoltre aggiunti non pochi problemi creati da errori di traduzione, solo in parte successivamente corretti.

A posteriori risulta purtroppo evidente che nella stesura della direttiva la presenza dell'Italia, che peraltro era l'unico Paese europeo ad avere un'esperienza sulla materia, non è stata significativa.

I problemi che sta creando il recepimento della direttiva nel nostro sistema legislativo unitamente alla percezione che il suo valore aggiunto è inapprezzabile, porta alla conclusione che di questa direttiva non si sentiva proprio il bisogno.
 

 1 Alla fine del 2002, a due anni dalla pubblicazione della direttiva, il comitato non aveva ancora prodotto alcuna decisione di tipo tecnologico.

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