Vedi anche Giochi e scommesse on line: la "finanziaria" contro la
UE?
L'attuazione del decreto
7 febbraio 2006/4249/GIOCHI/UD pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 13
febbraio 2006 ha suscitato infatti interesse, discussioni e perplessità anche a
seguito di una inusuale e reiterata presenza sulla stampa italiana che,
attraverso pagine acquistate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato (AAMS), ha provveduto ad informare su quanto stava avvenendo.
Quanto segue ha l'obiettivo - limitato e non certo esaustivo - di trattare
solo alcuni aspetti (per lo più giuridici), escludendo a priori le polemiche
che si sono mosse attorno a questo provvedimento.
Ci occupiamo, al momento, della motivazione che ha portato
alla emanazione di questa norma (trattasi dell'ultimo "RITENUTO" prima
dell'art. 1):
lo riportiamo testualmente: ritenuto che il contrasto al fenomeno dell'offerta
di gioco illegale e non autorizzato è stato considerato obiettivo
prioritario del legislatore e del Governo e, come tale di AAMS, anche al fine di
tutelare i giocatori e gli operatori di gioco regolari ed autorizzati
nonché di salvaguardare le entrate erariali dello Stato ..".
Ed entriamo nello specifico:
quanto alla definizione di "gioco illegale e non autorizzato" l'equazione
proposta dal decreto è: "il soggetto che non ha una autorizzazione di AAMS è
illegale" (che abbia o meno autorizzazioni ottenute in ambito ad esempio dell'Unione
Europea, è circostanza neppure presa in considerazione dal decreto).
Sul presupposto che non è pensabile che l'AAMS ignori le complesse
vicissitudini processuali su quali siano i limiti alla libera circolazione dei
servizi (per tutti sentenze Zenatti e Gambelli della Corte di giustizia
europea), è evidente che si muove sul presupposto, pacifico, assoluto,
indiscusso e indiscutibile dell'esistenza, in capo a sé stessa, di un diritto
di monopolio in questa materia (è forse una "anticipazione" delle
conseguenze dell'esclusione dei giochi dalla direttiva dei servizi votata di
recente dal Parlamento europeo ?).
Il primo aspetto che deve essere evidenziato passa attraverso
la seguente considerazione: ma AAMS autorizza "tutte" le varie attività che
gli operatori on line (inseriti nell'elenco dei siti da oscurare) propongono?
Se non v'è dubbio che vi sia una disciplina in Italia del betting on line
(confusa, rimaneggiata, incerta) non v'è altrettanto dubbio che, ad esempio i
casinò on line non siano, di per sé, oggetto di alcuna disciplina (né valga,
al riguardo, l'affermazione assolutamente semplicistica - oltre che
probabilmente giuridicamente infondata - che giocare al casinò on line in
forma domestica sia reato).
Ecco quindi: che il concetto di "illegittimo" in quanto
"privo di concessione statale" si estende anche a tutto ciò che lo Stato
non ha fino ad oggi specificamente autorizzato (vale, quindi, il principio "è
tutto vietato tranne ciò che è ammesso").
E' un primo punto fermo dal quale evidentemente - allo stato - non si può
prescindere.
Quanto alla "tutela dei giocatori", questo aspetto si presta a valutazioni
meno giuridiche ma riconducibili ad un unico filone.
Non è credibile - né serio - affermare che il giocatore possa ritenersi
tutelato solo ed esclusivamente dal sistema italiano (che, tra l'altro, nell'ambito
on line paga una inesperienza e un ritardo più che decennale rispetto ad altri
Paesi (vedi quanto accade in Inghilterra).
Di più: si prendano in considerazione anche altre realtà,
ad esempio Malta, che disciplina in un modo molto vincolato e con
caratteristiche uniche l'attività del gioco on line (che sia betting,
casinò o altro): la disciplina dei giochi e il controllo dei movimenti
finanziari sono attuati con sistemi di assoluto rigore.
E' utile al riguardo riportare quanto l'avvocato generale
presso la Corte di giustizia ha espressamente indicato al punto 118 delle sue
conclusioni nella causa Gabelli: "se dunque un operatore di un altro Stato
membro soddisfa i requisiti che vengono richiesti in questo Stato, ciò dovrebbe
essere sufficiente per gli uffici nazionali dello Stato membro destinatario dei
servizi che dovrebbero considerare tale circostanza come una garanzia
sufficiente dell'onestà dell'operatore".
Quanto alla "salvaguardia degli operatori del gioco
regolare": ci si riferisce - evidentemente - ai concessionari: ma come
possono essere considerati "regolari", concessionari che sono divenuti tali
all'interno di un sistema che prevedeva tassativamente l'esclusione di
società di capitali (.estere) che potessero partecipare al relativo bando?
(questo è uno dei quesiti della prossima udienza del 7 marzo 2006 avanti la
Corte di giustizia - Placanica + altri, pur essendo già stato oggetto di una
specifica valutazione nella sentenza Gambelli, punti 48 e 49: "non si può
pertanto escludere che i requisiti dettati dalla normativa italiana per
partecipare ai bandi di gara ai fini delle attribuzioni di dette concessioni
costituiscono un ostacolo alla libertà di stabilimento").
E come considerare gli operatori "regolari" nel momento
in cui operano in un ambito di prorogatio decisamente informale? (Alcuni
operatori esteri per entrare nel mercato italiano si sono sottoposti a una serie
di regole: acquisto concessioni, collegamenti provider etc. ma, al momento della
richiesta - legittima - di produzione da parte dei soggetti cedenti del
titolo concessorio, è stato prodotto solo un documento di AAMS che
recita: "si comunica che i concessionari per la raccolta delle scommesse
ippiche e sportive di cui al DPR n. 169/98 e al DM n. 174/98, in attesa del
completamento dell'iter amministrativo finalizzato al rinnovo della
convenzione che accedere alle relative concessioni, attivati rispettivamente con
il decreto interdirettoriale del 22 novembre 2005 e con il decreto direttoriale
del 23 giugno 2005, continueranno, in via transitoria ed in presenza dei
requisiti tecnici, contabili ed amministrativi richiesti, ad operare per la
raccolta della citate scommesse".
.e se mai tali concessioni non venissero prorogate?
.e se si farà un nuovo bando, di cui tanto si parla, che ne sarà dell'investimento
di chi si è assoggettato al sistema italiano?
La "salvaguardia delle entrate erariali dello Stato" è l'aspetto
più inquietante da un punto di vista prettamente giuridico. E' pacifico
infatti che l'oscuramento dei siti è (quantomeno ed eufemisticamente) un
limite alla libera circolazione dei servizi.
E' altrettanto pacifico che la libera circolazione dei servizi può venire
meno solo in alcuni casi pacificamente riconosciuti dalla Corte di giustizia: "le
restrizioni devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse
generale; devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo
perseguito e in terzo luogo non devono andare oltre quanto necessario per il
raggiungimento di questo. In ogni caso devono essere applicate in modo non
discriminatorio" (punto 65 sentenza Gambelli).
E' espressamente escluso che il limite sia legittimo se persegue "vantaggi"
erariali che uno Stato conseguirebbe a proprio favore in applicazione del
suddetto limite.
Per tutti vedi la sentenza Gambelli, punto 61: "è
sufficiente ricordare che secondo costante giurisprudenza la riduzione o la
diminuzione delle entrate fiscali non rientra tra i motivi enunciati nell'art.
46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse
generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla
libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi" e punto 62: "come
si evince dal punto 36 della menzionata sentenza Zenatti, le restrizioni devono
perseguire in ogni caso l'obiettivo di un'autentica riduzione delle
opportunità di giuoco e il finanziamento di attività sociali attraverso un
prelievo sugli introiti derivanti dai giuochi autorizzati costituisce solo una
conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della
politica restrittiva attuata".
Quanto reggerà questo decreto al vaglio dei giudici italiani
e comunitari che, pare, verranno aditi ?
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