Nel dibattito suscitato dalle ripercussioni delle disposizioni previste dal
decreto legge 35/05 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" sulla condivisione di
contenuti digitali possono essere avanzate alcune considerazioni di ordine
generale. Ecco il comma 7 dell'art. 1, oggetto di discussione:
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di
origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La
sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per
fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza.
In Francia il Forum
des droits sur l'Internet ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc
in materia di proprietà intellettuale e peer to peer, dal quale sono
scaturite interessanti osservazioni.
Le nuove tecnologie digitali hanno modificato gli equilibri che tradizionalmente
regolavano i rapporti tra titolari dei diritti sulle opere protette/produttori e
i loro acquirenti. Il diritto d'autore riservava ai primi (tra gli altri) il
diritto di riproduzione e commercializzazione al pubblico, salva la possibilità
per gli acquirenti di effettuare copie private ad uso interno, domestico,
familiare.
Questa dinamica "discendente" è stata sconvolta dall'ICT e dal peer-to-peer:
il consumatore può trasformarsi in contraffattore, copiando l'opera e
distribuendola a sua volta, vale a dire esercitando facoltà esclusive del
titolare del diritto d'autore. All'origine di un file sharing
illegale v'è sempre l'acquisto da parte di un legittimo consumatore, che
diviene successivamente contraffattore.
Pertanto, più che l'utente che effettua il download, è in chi
mette a disposizione del pubblico materiale coperto da diritti esclusivi che
andrebbe individuato il vero contraffattore.
I DRM sono la risposta con la quale i titolari dei diritti d'autore cercano
di fermare la tendenza "ascendente" che le tecnologie digitali hanno
impresso alla circolazione delle opere protette. Ma è soprattutto con l'erosione
del diritto (o facoltà?) alla copia privata, confinato negli angusti limiti
concessi dai DRM, che lo status quo ante può essere efficacemente
conservato.
Si ricorda come in Canada la Corte federale abbia stabilito
come il download di opere protette possa essere del tutto legittimo, in base all'eccezione
di copia privata di cui al diritto d'autore canadese, che non ha subito alcuna
mortificazione.
Alla luce di tali considerazioni, applicando al file sharing (ma in
generale alla comunicazione via internet) le disposizioni del decreto-legge, si
può rilevare come la prima parte del citato articolo miri a sanzionare
direttamente i comportamenti degli utenti finali, mentre la seconda quelli di
chi mette a disposizione del pubblico contenuti oggetto di diritti esclusivi.
La norma evoca alcuni elementi costitutivi del reato di ricettazione, nel
quale tuttavia l'illecita provenienza della merce acquistata assume un'evidenza
(quando c'è) che ben difficilmente potrebbe individuarsi on line, tra i bit.
Il riferimento a "coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere",
invece, rischia di chiamare in causa non solo le piattaforme di peer-to-peer,
ma qualsiasi host dal quale sia possibile effettuare un download di contenuti
digitali.
Vengono immediatamente alla mente i principi di cui agli artt. 12-14 della
direttiva 200/31/CE sul commercio elettronico, che il rapporto della Commissione ha ulteriormente chiarito.
Riportiamo un passaggio del rapporto, sulla natura trasversale di tali
limitazioni di responsabilità:
The limitations on liability provided for by the Directive are established in
a horizontal manner,
meaning that they cover liability, both civil and criminal, for all types
of illegal activities initiated by third parties .
Infine, come dev'essere intesa l'espressione "coloro che si adoperano"?
E' immaginabile il gestore di un client colmo di contenuti digitali
contraffatti, da lui messi a disposizione del pubblico, il quale "si adoperi"
per distribuirli ad un numero indefinito di utenti. Possiamo ritenere che in
tali casi saremmo di fronte a comportamenti attivi, consapevoli e dolosi. Le
eccezioni previste dai citati articoli 12-14 della direttiva non trovano
applicazione, potendo affermarsi la consapevolezza e la relativa colpevolezza di
chi mette a disposizione (tramite l'upload) opere protette.
Nel caso contrario di chi gestisce piattaforme di e-commerce e le tecnologie,
eventualmente peer-to-peer, accessibili tramite essi, tale "attività"
può anche mancare, come di fatto manca, ad esempio, per chi offre al pubblico
una piattaforma di aste on line.
Inoltre, la distinzione nell'ambito dell'ICT tra comportamenti attivi
(tra cui potremmo inserire l'upload) e passivi (download) trova riscontro
giuridico in sede di regolamentazione comunitaria degli accordi di distribuzione
verticale.
Siamo in un campo, quello degli accordi di distribuzione, distante anni luce
- in virtù anche del principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà
intellettuale - dalla contraffazione dei diritti esclusivi sulle opere dell'ingegno,
dal quale possiamo tuttavia trarre alcune considerazioni su come sia stato
possibile cogliere, in sede comunitaria, importanti differenze.
Ecco la definizione contenuta nelle linee guida (GUCE C 291 del 13.10.2000) :
vendite «passive»: la risposta ad ordini non sollecitati di singoli clienti,
incluse la consegna di beni o la prestazione di servizi a tali clienti. Sono
vendite passive le azioni pubblicitarie o promozioni di portata generale
realizzate attraverso i media o via Internet che raggiungano clienti all'interno
del territorio esclusivo o del gruppo di clienti esclusivo di un altro
distributore, ma costituiscano un modo ragionevole per raggiungere clienti al di
fuori di tali territori o gruppi di clienti, ad esempio per raggiungere clienti
in territori non concessi in esclusiva o all'interno del proprio territorio.
Il diritto comunitario della distribuzione, dunque, vieta assolutamente ogni
restrizione alle vendite passive (tra cui internet e i siti di aste on line)
imposta dal fornitore nei confronti del distributore.
Per vendite attive le linee guida intendono invece
vendite «attive»: il contatto attivo con singoli clienti all'interno del
territorio esclusivo o del gruppo di clienti esclusivo di un altro distributore,
una ad esempio per posta o mediante visite ai clienti, oppure il contatto attivo
con uno specifico gruppo di clienti, o con clienti situati in uno specifico
territorio attribuito in esclusiva ad un altro distributore attraverso
inserzioni pubblicitarie sui media o altre promozioni specificamente indirizzate
a quel gruppo di clienti o a clienti in quel territorio, oppure l'apertura di
un deposito o punto vendita all'interno del territorio esclusivo di un altro
distributore.
Il rigore di tali distinzioni andrebbe applicato anche in sede di repressione
della pirateria musicale, come indicano i numerosissimi studi
condotti in sede internazionale. La disposizione del nuovo decreto legge, da
questo punto di vista, non è soddisfacente.
V'è infatti il rischio di interpretare in maniera errata la pura
tecnologia, sulla base di un'equazione tanto rigida quanto miope. Così come
in passato sono stati notificati numerosi verbali di accertamento della
violazione del famigerato divieto delle "aste on line", potremmo assistere
ad altri verbali in cui si contesta al responsabile dell'host la sanzione di
10.000 euro per essersi "adoperato" nella diffusione dell'opera protetta.
Dopo l'erosione del diritto alla copia privata; le "simboliche"
sanzioni contro il download domestico (che, si ricorda, non sono previste dalle
direttive europee, vedi Le "disarmonie comunitarie"
del decreto Urbani), le disposizioni del recente decreto-legge rischiano di
peggiorare un quadro poco chiaro.
Non resterebbe, per gli irriducibili del download, che acquistare casette
piccoline in Canadà.
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