La tutela giurisdizionale dei
consumatori on-line in Europa
di Andrea Renato - 06.09.01
I. Introduzione
E' noto che i consumatori, quando navigano all'interno di siti Internet
che propongono la vendita on line di prodotti, sono posti di fronte all'alternativa
se fidarsi o meno della serietà dell'offerta e, fatto ancora più importante,
si chiedono se esistono rimedi effettivi per contestare le eventuali
inadempienze all'azienda titolare del sito.
Allo scopo di accrescere la fiducia dei consumatori nell'acquisto on line e
offrire loro una tutela effettiva in caso di inadempimento, è intervenuto il regolamento
del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2000, n.44, concernente
la competenza giurisdizionale e il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale nell'Unione Europea.
Il regolamento, che come è noto non necessita di attuazione da parte degli
Stati membri e che entrerà in vigore il 1° marzo 2002 in sostituzione della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e della Convenzione di Lugano del
16 settembre 1998, ha uniformato le leggi europee in materia di competenza
giurisdizionale per le controversie tra soggetti domiciliati nella Comunità -
prevedendo competenze speciali in particolari circostanze, in materia di
assicurazioni e di contratti individuali di lavoro o conclusi da consumatori - e
ha dettato regole uniformi per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
emanate in uno Stato membro in materia civile e commerciale, prevedendo a tale
scopo una procedura semplificata per far dichiarare esecutive tali sentenze
anche negli altri paesi comunitari.
II. La competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai
consumatori on line
Una tra le novità più interessanti introdotte dal regolamento è contenuta
nella sezione 4, artt.15-17, la quale introduce regole speciali in materia di
foro competente per le controversie aventi ad oggetto i contratti conclusi da
consumatori (contratti che si definiscono di business to consumer o B2C),
regole che si applicano anche e soprattutto al caso di contratti B2C stipulati
on line.
In particolare si prevede che l'azione del consumatore contro l'altra
parte del contratto può essere proposta davanti ai giudici dello Stato membro
nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in
cui è domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto
contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato
membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore (art.16). La
competenza speciale introdotta dal regolamento può essere derogata solo da una
convenzione i) posteriore al sorgere della controversia o ii) che consenta al
consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente
sezione o iii) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi
entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al
momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza a giudici
diversi di tale Stato membro, sempre che la legge di questo ultimo non vieti
siffatte convenzioni (art.17).
Ne consegue che chi acquista un prodotto on line in uno Stato membro può
citare l'azienda titolare del sito nel paese del proprio domicilio e non in
quello i cui l'azienda è domiciliata. D'altra parte, se l'acquirente
dovesse citare l'azienda nel paese in cui è domiciliata, ne deriverebbero
ovvie conseguenze negative, consistenti principalmente nel dover instaurare un
giudizio in lingua straniera e all'estero. Se invece è l'azienda venditrice
a volere per qualche motivo citare l'acquirente, sarà costretta ad intentare
il giudizio nel paese in cui il consumatore è domiciliato. Da rilevare poi che
in base al regolamento 44/2001 la possibilità concessa al consumatore non può
essere derogata da clausole contenute nel contratto on line che prevedano quale
foro competente quello del paese del venditore; pertanto tali clausole sono da
ritenersi nulle.
III. Conclusioni
Combinando la regola sul foro competente introdotta dal regolamento 44/2001
con quella degli art. 5 e 10 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico, che hanno imposto alle società che vendono on line di fornire sui
siti le informazioni utili alla loro identificazione e rintracciabilità, si
ritiene che i consumatori possano acquistare prodotti on line nella comunità
europea con maggiore fiducia rispetto al passato in quanto maggiormente tutelati
in caso di inadempimento delle aziende venditrici. Tuttavia la strada per una
tutela piena ed efficace dei consumatori è ancora lunga: le regole imposte dal
regolamento 44/2001 sono infatti applicabili soltanto nei confronti di soggetti
comunitari e pertanto questi, per contestare eventuali inadempimenti ai
venditori domiciliati in paesi extra-UE, sono a tutt'oggi costretti a
intraprendere una causa internazionale, magari per poche centinaia di Euro.
Ponendosi tuttavia dal punto di vista delle imprese che intendono vendere on
line i propri prodotti, si deve rilevare che il regolamento 44/2001 potrebbe
avere risvolti negativi per lo sviluppo del commercio elettronico: se infatti è
l'azienda a volere citare in giudizio l'acquirente, è obbligata a farlo nel
paese in cui questi è domiciliato; inoltre l'impresa - almeno
potenzialmente - potrebbe essere convenuta in tutti gli Stati europei in cui
hanno domicilio i consumatori che hanno acquistato on line i suoi prodotti, con
le conseguenze rilevanti in termini di onerosità e di organizzazione per
resistere in tali giudizi stranieri. Pertanto, se da un lato il regolamento
44/2001 ha il merito di offrire una maggiore tutela ai consumatori, anche nel
caso di transazioni on-line, l'interesse delle aziende che fanno commercio
elettronico è stato senz'altro sacrificato.
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