Frodi con
carte di credito: i rischi del fornitore
di Andrea Renato - 07.11.01
Considerato che la recente direttiva
2000/31/CE sul commercio elettronico non ha ancora ricevuto attuazione in
Italia, la materia dei contratti conclusi tramite internet in tale paese è
soggetta alle regole imposte dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva
97/7/CE sui contratti conclusi mediante l'uso di tecniche di comunicazione
a distanza.
In particolare il decreto, il cui scopo è senza dubbio la tutela del
consumatore, si occupa di disciplinare: le informazioni che il consumatore deve
ricevere dal fornitore (art. 3); il
diritto di recesso del consumatore (art. 5);
i termini di esecuzione del contratto (art. 6);
il pagamento mediante carta di credito (art. 8);
l'irrinunciabilità dei diritti previsti (art.
11) e le sanzioni in caso di sua contravvenzione (art.
12); il foro competente in caso di controversia (art.
14).
L'articolo 8 del decreto legislativo 185/99
Pur riconoscendo al decreto il merito di aver ottenuto lo scopo desiderato,
suscita alcune perplessità quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
medesimo il quale si occupa di tutelare il consumatore nel caso in cui la sua
carta di credito sia utilizzata, fraudolentemente, quale mezzo di pagamento per
acquistare beni o servizi a distanza. Tipico è il caso di chi, venuto a
conoscenza del numero di una carta di credito altrui, utilizza tale numero per
un suo acquisto fornendo dati personali di fantasia; l'acquisto ottiene esito
positivo perché in Italia gli istituti di emissione delle carte di credito, cui
compete l'autorizzazione all'operazione di pagamento, nonché i soggetti che
rendono tecnicamente possibile la transazione on-line, sono tenuti a controllare
la correttezza del numero della carta e la data della sua scadenza ma non anche
la corrispondenza tra il numero fornito e l'effettivo titolare.
Proprio allo scopo di tutelare il consumatore in tali ipotesi, l'articolo
in esame stabilisce che gli istituti di emissione sono tenuti a riaccreditare al
consumatore i pagamenti dei quali dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte
del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'art.12 del
decreto legge 3 maggio 1991, n.143 (il quale stabilisce le sanzioni per chi
utilizza carte di credito non essendone titolare); gli istituti di emissione
hanno poi il diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
legittimo titolare.
La norma, se applicata al caso dell'acquisto fraudolento tramite Internet,
ha il risultato di tutelare il consumatore ma anche di "scaricare" sul
solo fornitore le conseguenze di tale illecita attività (salvo la
responsabilità dell'utilizzatore). Ciò in quanto:
i) il fornitore del servizio on line non ha la possibilità di compiere il
controllo tra numero della carta ed effettivo titolare perché gli acquirenti:
a) quasi sempre non hanno gli strumenti per trasmettere le copie dei documenti
necessari per il controllo (tipo fax, etc); b) spesso trasmettono l'ordine
fuori della propria abitazione e pertanto, pur avendo tali strumenti, non li
possono utilizzare;
ii) il controllo, se compiuto, annulla o comunque riduce parecchio i margini di
guadagno del fornitore;
iii) il controllo, se compiuto, elimina i risultati positivi tipici dell'e-commerce
quali, ad esempio, la reale diminuzione dei tempi del servizio e il non dover
utilizzare documenti cartacei o strumenti tipo fax ed altri.
A questo punto può essere interessante rivelare come in altri Paesi, ad
esempio negli Stati Uniti, la situazione sia molto diversa. Infatti, gli
istituti di emissione di carte di credito nonché i soggetti che organizzano e
realizzano i sistemi per l'effettuazione di transazioni on-line utilizzano
degli strumenti che consentono di verificare la corrispondenza tra numero della
carta di credito comunicato per effettuare una transazione on-line ed il
nominativo fornito da colui il quale la effettua. In questo modo è evidente
come sia facile rendersi conto dell'uso illegittimo di una carta di credito da
parte di un soggetto diverso dal titolare. In particolare, è risultato che il
sistema maggiormente usato è il cosiddetto AVS, Address Verification Service,
il quale assicura che l'indirizzo di consegna dei beni richiesti sia quello
indicato sulla carta di credito.
Questo sistema, tuttavia, non viene utilizzato in Europa. Questo determina,
nella pratica, anzitutto un grado inferiore di sicurezza nelle transazioni
on-line in Europa: quando si parla di sicurezza nel commercio elettronico la
tendenza è quella di considerare solo l'aspetto connesso alla trasmissioni di
dati riservati quali i numeri della carta di credito. Non si pensa quasi mai
alla possibilità di utilizzazione fraudolenta di carte di credito il cui numero
sia già noto al truffatore indipendentemente da Internet. Ulteriore conseguenza
è che il commercio elettronico in Europa è destinato ad incontrare maggiori
resistenze e difficoltà, sia dal punto di vista dei consumatori, sia dal punto
di vista degli esercenti o fornitori di beni o servizi, che, come abbiamo visto,
sopportano rischi molto elevati.
Conclusioni
Come si è avuto modo di evidenziare, il decreto legislativo 185/99 prevede
che chi compia attività imprenditoriali comportanti la stipula di contratti on
line con contestuale pagamento tramite carta di credito sia tenuto anche ad
accollarsi il rischio della rivalsa degli istituti di emissione qualora, in caso
di uso fraudolento delle carta, questi riaccreditano le corrispondenti somme al
legittimo titolare.
La legge non consente al fornitore di liberarsi dall'obbligo della
restituzione delle somme agli istituti di emissione qualora dimostri i) di avere
usato tutte le cautele necessarie e possibili ad evitare l'uso fraudolento
della carta di credito ii) che il fatto è stato causato dal caso fortuito.
Inoltre, la situazione è complicata dal fatto che in altri Paesi del mondo
esistono sistemi di controllo che rendono molto più difficile l'utilizzo
fraudolento delle carte di credito e, dunque, indirettamente, favoriscono la
sicurezza nel commercio elettronico.
I fornitori di beni o servizi on line dovranno usare tutte le cautele del
caso per potere, nel caso di uso fraudolento di carte di credito, perlomeno
rintracciare l'illegittimo utilizzatore e rivalersi su questo. Le conseguenze
derivanti dall'addebito delle somme riaccreditate al titolare della carta
potrebbero poi essere annullate contraendo una assicurazione a copertura dei
danni (economici) derivanti da tale circostanza.