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 Commercio elettronico

L'attuazione della direttiva sulla vendita on line di servizi finanziari
di Paolo Ricchiuto* - 27.11.03

Con la recentissima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (supplemento ordinario 173/L alla GU n. 266 del 15.11.03), siamo ormai prossimi alla entrata in vigore della legge comunitaria 2003 (L. 31.10.03 n. 306).
Il Governo è dunque chiamato alla emanazione di una serie di decreti legislativi, che diano attuazione ad altrettante direttive, in svariate e rilevantissime materie.
Un ambito di particolare importanza, riguarderà il recepimento, entro il 30.05.2005, della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari (la cui attuazione era prevista dal legislatore comunitario entro il 09.10.04).

Sulle sostanziali e particolarmente stringenti innovazioni introdotte da detta direttiva, ci siamo già soffermati analiticamente su queste pagine (vedi Tutela del consumatore nella vendita on line di servizi finanziari) ed altrove (in particolare "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari: un primo commento alla direttiva 2002/65/CE" su Bancamatica n. 1-2/03), sottolineando i problemi di coordinamento che si sarebbero posti in sede di recepimento, con specifico riguardo al rapporto con il DLgv 50/92 (contratti negoziati fuori dai locali commerciali) e con il DLgv 185/99 (contratti a distanza).

Ora, l'esame dei criteri direttivi e generali che la legge comunitaria pone al Governo come precisi confini per il corretto esercizio della delega, offre lo spunto per alcune, primissime, riflessioni su tali tematiche.

1. A norma dell'art. 2 comma1 lett.b) della L. 306/03: per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse.
E' poi chiarito alla lett. e) come: all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata.

Un primo, fondamentale intervento cui il Governo dovrà dunque dare seguito nel decreto delegato, riguarda la modifica dell'art. 2 lett. a) e dell'all. II del DLgv 185/99, relativamente alla definizione stessa di servizio finanziario.
Come più volte sottolineato, infatti, uno dei pregi fondamentali della direttiva 2002/65/CE, è stato quello di aver fatto giustizia del vero e proprio delirio normativo che era contenuto nella direttiva 1997/7/CE (riprodotto pedissequamente ed improvvidamente nel DLgv. 185/99), allorquando la stessa individuava l'area di esclusione applicativa dalla disciplina dettata in materia di contatti a distanza, relativamente ad una niente affatto chiara definizione di servizio finanziario.

Ora, la direttiva 2002/65/CE (art. 2 lett. b ed art. 18), abrogando quanto previsto sul punto dalla direttiva 1997/7/CE (art. 2 lett. a ed all. II) ha delineato una nozione assolutamente limpida di servizio finanziario, qualificandolo come qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento e di pagamento.

Medesima chiarezza, per esser tale anche a livello nazionale, dovrà dunque rifluire non soltanto nel decreto legislativo che recepisce tale principio, ma, in ossequio ai sopra richiamati criteri direttivi, si dovrà concretizzare anche nella modifica e/o nella soppressione delle norme contenute nel DLgv 185/99 (all'art. 2 lett.a ed all'all. II), emanate a suo tempo sulla scorta di una direttiva, in parte qua, ormai abrogata.

E non è finita qui. Prima del recepimento della direttiva. 2002/65/CE, alla collocazione a distanza di servizi finanziari (esclusa l'operatività del DLgv 185/99) poteva e doveva, ad avviso di chi scrive, applicarsi il DLgv 50/92. Quella disciplina, infatti, in virtù del chiaro disposto dell'art. 3 lett. c), era da considerarsi estranea soltanto ai "contratti di assicurazione", mentre non vi erano ragioni di sorta perché se ne dovesse escludere la vincolatività con riferimento a tutte le altre tipologie comunque rientranti nell'area dei servizi finanziari collocati a distanza (e quindi fuori dai locali commerciali).

Se veramente si vogliono evitare le sovrapposizioni e disarmonie che il Governo è chiamato a comporre a norma dell'art. 2 co.1 lett.b) L. 306/03, non ci si potrà dunque esimere dall'intervenire anche sul DLgv 50/92, ridisegnando l'area di esclusione ed allineandola alla nozione di servizio finanziario contenuta nella direttiva 2002/65/CE. In mancanza di tale misura, la collocazione a distanza di servizi finanziari rimarrebbe distonicamente soggetta, almeno virtualmente, ad una disciplina (quella del DLgv 50/92) le cui forme di protezione del consumatore sono lontane anni luce da quelle predisposte dal legislatore comunitario in materia di vendita a distanza di servizi finanziari.

2. L'art. 2 lett. f) della direttiva 2002/65/CE, introduce la nozione di supporto durevole qualificandolo come qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il considerando 20, chiarisce esemplificativamente che possono esser considerati supporti durevoli i dischetti informatici, i CD-Rom, i DVD ed il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria i messaggi di posta elettronica mentre non rientrano nella categoria i siti internet" a meno che non soddisfino i criteri di cui alla definizione di supporto durevole.

Nulla del genere era previsto nella direttiva 97/7/CE e quindi, a cascata, nel DLgv 185/99, che parlavano genericamente di "supporto duraturo".
In sede di recepimento della direttiva in commento il Governo, dunque, oltre a prevedere nel decreto legislativo la categoria del supporto durevole, ben farebbe, a mio sommesso avviso, a modificare il DLgv 185/99, sostituendo alla nozione di supporto duraturo, quella prevista dalla direttiva 2002/65/CE. Se ciò non avvenisse, infatti, ci troveremmo di fronte ad una imbarazzante asimmetria (tra supporto duraturo e supporto durevole), che non sembra avere alcuna spiegazione logica.

Ma tutti questi problemi di coordinamento potrebbero essere risolti a monte. Vediamo come.

3. L'art. 15 del DLgv 185/99 così recitava: Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 50/92, alle forme speciali di vendita previste dall'art. 9 DLgv 50/92 e dagli artt. 18 e 19 DLgv 31.03.98 n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo". Si trattava di una norma di difficilissima lettura (vedi gli articoli sopra citati), che lasciava intravedere come lo stesso legislatore fosse cosciente della terribile confusione che, nel sovrapporsi di disposizioni tra loro spesso incompatibili, stava di fatto ingessando le potenzialità applicative dell'intero impianto normativo.

La legge comunitaria 2003, nella consapevolezza della persistente mancanza di un quadro di riferimento chiaro, sembra aprire un nuovo spiraglio per poter superare tali annose disarmonie.
Prevede infatti l'art. 5 della L. 306/03:
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare."

Siamo quindi di fronte ad una buonissima occasione, per la definizione di una sorta di codice per la tutela dei consumatori nei contratti a distanza, che regoli organicamente la materia (ivi comprese le speciali tutele predisposte nell'ipotesi in cui oggetto del contratto sia un servizio finanziario), dettando una disciplina che, ad oggi, è ben distante da quella "semplificazione e coerenza logica, sistematica e lessicale", posta al Governo come target nell'opera di recepimento delle varie direttive.

Solo il tempo ci dirà se questa chance sarà sfruttata, o se (come continua ad accadere in materia di documento informatico e firma digitale) ci troveremo di fronte all'ennesimo fenomeno di stratificazione normativa, tale da rendere l'intero assetto regolamentare, di fatto, quasi inservibile nella pratica.