L'attuazione della direttiva sulla vendita
on line di
servizi finanziari
di Paolo Ricchiuto* - 27.11.03
Con la recentissima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (supplemento
ordinario 173/L alla GU n. 266 del 15.11.03), siamo ormai prossimi alla entrata
in vigore della legge comunitaria 2003 (L. 31.10.03 n. 306).
Il Governo è dunque chiamato alla emanazione di una serie di decreti
legislativi, che diano attuazione ad altrettante direttive, in svariate e
rilevantissime materie.
Un ambito di particolare importanza, riguarderà il recepimento, entro il
30.05.2005, della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a
distanza di servizi finanziari (la cui attuazione era prevista dal legislatore
comunitario entro il 09.10.04).
Sulle sostanziali e particolarmente stringenti innovazioni introdotte da
detta direttiva, ci siamo già soffermati analiticamente su queste pagine (vedi Tutela del consumatore nella vendita on
line di servizi finanziari) ed altrove (in particolare "La
commercializzazione a distanza di servizi finanziari: un primo commento alla
direttiva 2002/65/CE" su Bancamatica n. 1-2/03), sottolineando i problemi
di coordinamento che si sarebbero posti in sede di recepimento, con specifico
riguardo al rapporto con il DLgv 50/92 (contratti negoziati fuori dai locali
commerciali) e con il DLgv 185/99 (contratti a distanza).
Ora, l'esame dei criteri direttivi e generali che la legge comunitaria pone
al Governo come precisi confini per il corretto esercizio della delega, offre lo
spunto per alcune, primissime, riflessioni su tali tematiche.
1. A norma dell'art. 2 comma1 lett.b) della L. 306/03: per
evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati
dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse.
E' poi chiarito alla lett. e) come: all'attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo
si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata.
Un primo, fondamentale intervento cui il Governo dovrà dunque dare seguito
nel decreto delegato, riguarda la modifica dell'art. 2 lett. a) e dell'all.
II del DLgv 185/99, relativamente alla definizione stessa di servizio
finanziario.
Come più volte sottolineato, infatti, uno dei pregi fondamentali della
direttiva 2002/65/CE, è stato quello di aver fatto giustizia del vero e proprio
delirio normativo che era contenuto nella direttiva 1997/7/CE (riprodotto
pedissequamente ed improvvidamente nel DLgv. 185/99), allorquando la stessa
individuava l'area di esclusione applicativa dalla disciplina dettata in
materia di contatti a distanza, relativamente ad una niente affatto chiara
definizione di servizio finanziario.
Ora, la direttiva 2002/65/CE (art. 2 lett. b ed art. 18), abrogando quanto
previsto sul punto dalla direttiva 1997/7/CE (art. 2 lett. a ed all. II) ha
delineato una nozione assolutamente limpida di servizio finanziario,
qualificandolo come qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,
assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento e di pagamento.
Medesima chiarezza, per esser tale anche a livello nazionale, dovrà dunque
rifluire non soltanto nel decreto legislativo che recepisce tale principio, ma,
in ossequio ai sopra richiamati criteri direttivi, si dovrà concretizzare anche
nella modifica e/o nella soppressione delle norme contenute nel DLgv 185/99 (all'art.
2 lett.a ed all'all. II), emanate a suo tempo sulla scorta di una direttiva, in
parte qua, ormai abrogata.
E non è finita qui. Prima del recepimento della direttiva. 2002/65/CE, alla
collocazione a distanza di servizi finanziari (esclusa l'operatività del DLgv
185/99) poteva e doveva, ad avviso di chi scrive, applicarsi il DLgv 50/92.
Quella disciplina, infatti, in virtù del chiaro disposto dell'art. 3 lett.
c), era da considerarsi estranea soltanto ai "contratti di
assicurazione", mentre non vi erano ragioni di sorta perché se ne dovesse
escludere la vincolatività con riferimento a tutte le altre tipologie comunque
rientranti nell'area dei servizi finanziari collocati a distanza (e quindi
fuori dai locali commerciali).
Se veramente si vogliono evitare le sovrapposizioni e disarmonie che il
Governo è chiamato a comporre a norma dell'art. 2 co.1 lett.b) L. 306/03, non
ci si potrà dunque esimere dall'intervenire anche sul DLgv 50/92,
ridisegnando l'area di esclusione ed allineandola alla nozione di servizio
finanziario contenuta nella direttiva 2002/65/CE. In mancanza di tale misura, la
collocazione a distanza di servizi finanziari rimarrebbe distonicamente
soggetta, almeno virtualmente, ad una disciplina (quella del DLgv 50/92) le cui
forme di protezione del consumatore sono lontane anni luce da quelle predisposte
dal legislatore comunitario in materia di vendita a distanza di servizi
finanziari.
2. L'art. 2 lett. f) della direttiva 2002/65/CE, introduce la nozione
di supporto durevole qualificandolo come qualsiasi strumento che
permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette
in modo che possano esser agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il considerando 20,
chiarisce esemplificativamente che possono esser considerati supporti durevoli i
dischetti informatici, i CD-Rom, i DVD ed il disco fisso del computer del
consumatore che tiene in memoria i messaggi di posta elettronica mentre non
rientrano nella categoria i siti internet" a meno che non soddisfino
i criteri di cui alla definizione di supporto durevole.
Nulla del genere era previsto nella direttiva 97/7/CE e quindi, a cascata,
nel DLgv 185/99, che parlavano genericamente di "supporto duraturo".
In sede di recepimento della direttiva in commento il Governo, dunque, oltre a
prevedere nel decreto legislativo la categoria del supporto durevole, ben
farebbe, a mio sommesso avviso, a modificare il DLgv 185/99, sostituendo alla
nozione di supporto duraturo, quella prevista dalla direttiva 2002/65/CE. Se
ciò non avvenisse, infatti, ci troveremmo di fronte ad una imbarazzante
asimmetria (tra supporto duraturo e supporto durevole), che non sembra avere
alcuna spiegazione logica.
Ma tutti questi problemi di coordinamento potrebbero essere risolti a monte.
Vediamo come.
3. L'art. 15 del DLgv 185/99 così recitava: Fino alla emanazione di
un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 50/92, alle
forme speciali di vendita previste dall'art. 9 DLgv 50/92 e dagli artt. 18 e
19 DLgv 31.03.98 n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il
consumatore contenute nel presente decreto legislativo". Si trattava di
una norma di difficilissima lettura (vedi gli articoli sopra citati), che
lasciava intravedere come lo stesso legislatore fosse cosciente della terribile
confusione che, nel sovrapporsi di disposizioni tra loro spesso incompatibili,
stava di fatto ingessando le potenzialità applicative dell'intero impianto
normativo.
La legge comunitaria 2003, nella consapevolezza della persistente mancanza di
un quadro di riferimento chiaro, sembra aprire un nuovo spiraglio per poter
superare tali annose disarmonie.
Prevede infatti l'art. 5 della L. 306/03:
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie,
al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire
la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi
unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se
non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da
abrogare, derogare, sospendere o modificare."
Siamo quindi di fronte ad una buonissima occasione, per la definizione di una
sorta di codice per la tutela dei consumatori nei contratti a distanza, che
regoli organicamente la materia (ivi comprese le speciali tutele predisposte
nell'ipotesi in cui oggetto del contratto sia un servizio finanziario),
dettando una disciplina che, ad oggi, è ben distante da quella
"semplificazione e coerenza logica, sistematica e lessicale", posta al
Governo come target nell'opera di recepimento delle varie direttive.
Solo il tempo ci dirà se questa chance sarà sfruttata, o se (come
continua ad accadere in materia di documento informatico e firma digitale) ci
troveremo di fronte all'ennesimo fenomeno di stratificazione normativa, tale
da rendere l'intero assetto regolamentare, di fatto, quasi inservibile nella
pratica.
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