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 Commercio elettronico

Tutela del consumatore nella vendita on line di servizi finanziari
di Paolo Ricchiuto* - 06.11.02

Con l'emanazione della direttiva 2002/65/CE, viene alfine colmato un enorme buco normativo, lasciato aperto dalla precedente legislazione comunitaria.
La direttiva 97/7/CE , avente ad oggetto la disciplina generale in materia di contratti a distanza, aveva infatti esplicitamente escluso dal proprio campo di applicazione i contratti relativi ai servizi finanziari (art. 3 lett. a), elencati esemplificativamente nel relativo all. II.
Si trattava di una specificazione foriera di gravi problemi interpretativi, stante il cervellotico meccanismo di rinvii tanto complesso da risultare a tratti illeggibile esegeticamente (vedi Stranezze legislative: la vendita on line di carte di credito del 19 ottobre 2000).

La prima parola di chiarezza pronunciata dal legislatore della direttiva 2002/65 riguarda proprio la definizione di servizio finanziario che, secondo il disposto dell'art. 2 lett. b, ricomprende "qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento e di pagamento". L'art. 18, abrogando l'all. II della Dir. 97/7/CE completa l'opera di risistemazione.
Tutto l'impianto della nuova direttiva è finalizzato ad una più profonda tutela del consumatore, in considerazione dei maggiori rischi cui lo stesso è esposto nella negoziazione a distanza di servizi di natura finanziaria.
Il cuore centrale di tale apparato garantistico va individuato nelle disposizioni dettate in materia di informazioni preliminari e di portata e modalità di esercizio del diritto di recesso. Analizziamole.

L'art. 3 prevede che il fornitore sia tenuto a dare una serie di informazioni "prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta". Il meccanismo è identico a quello dettato dalla direttiva. 97/7/CE, ma la portata quantitativa e qualitativa delle informazioni da fornire al primo contatto è decisamente diversa (senza produrci in noiose ripetizioni, rimando sul punto al confronto tra l'art. 3 della 2002/65, e l'art. 4 della 97/7).
L'art. 5 prescrive poi che il fornitore comunichi al consumatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni contenute all'art. 3 "prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza".

Qui emerge la sostanziale diversità con la disciplina generale. Ed infatti, secondo la direttiva 97/7, la conferma scritta delle informazioni preliminari deve esser fornita "all'atto della esecuzione del contratto ed al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni". Il consumatore che acquisiti un bene, pertanto, acquisisce su supporto cartaceo le informazioni inerenti il contratto soltanto dopo che lo stesso è stato concluso; ove invece acquisti on line un servizio finanziario (ad es, attivi un conto corrente bancario), potrà fruire di una anticipazione della conferma scritta, che il fornire è tenuto a dare prima ancora che il contratto sia formalmente stipulato.

Per quanto attiene al diritto di recesso, le novità più rilevanti riguardano:
a) l'innalzamento del temine da sette a quattordici giorni di calendario (addirittura trenta in caso di contratto avente ad oggetto assicurazioni sulla vita o schemi pensionistici individuali - art. 6)
b) il regime della decorrenza del termine: la direttiva 97/7/CE la agganciava alla conclusione del contratto, ed il termine era di sette giorni se il fornitore aveva adempiuto ai propri obblighi informativi, ovvero di tre mesi se quegli obblighi erano rimasti inevasi. L'art. 6 della 2002/65, invece, qualora il fornitore sia rimasto inadempiente, prescrive espressamente che il termine non può decorrere;
c) la previsione della possibilità che il consumatore sia tenuto a pagare l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato, laddove il contratto abbia avuto esecuzione immediata in pendenza del termine per il recesso. L'art. 7, peraltro, aggancia tale possibilità a tre condizioni: - che l'importo sia proporzionale all'importanza del servizio reso, e non assuma i caratteri di una vera e propria penale; - che il fornitore dia prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi; - che l'esecuzione immediata del contratto sia avvenuta su esplicita richiesta del consumatore.

Per quanto attiene alla commercializzazione on line di servizi finanziari, è opportuno evidenziare alcuni elementi chiave:
- la maggior parte dei servizi finanziari, secondo la legislazione nazionale vigente, richiede la forma scritta come requisito di validità del contratto. La attuale mancanza di un quadro di riferimento sufficientemente chiaro in materia di sottoscrizione elettronica, apre dunque un problema che si affianca a quello del semplice rispetto dei requisiti fissati dalla 2002/65 (che, è opportuno rammentarlo, si applica soltanto al fornitore che impieghi esclusivamente una tecnica di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso);
- in virtù dell'esplicito rinvio contenuto nel considerando n. 6, trovano applicazione tutte le norme contenute nella direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE. Accanto ai principi previsti dalle nuove disposizioni, si pongono pertanto quelli già enunciati fin dal 2000 (per fare un esempio, si applica l'art. 11 della 2000/31 che prevede come il fornitore debba accusare ricevuta per via elettronica dell'ordine inviato dal destinatario del servizio);
- importantissima è la enucleazione del concetto di supporto durevole (assimilato alla forma scritta). Sul punto, è interessante il considerando n. 20, secondo il quale rientrano nella detta categoria "i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD ed il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria i messaggi di posta elettronica", mentre non possono esser considerati supporti durevoli i siti internet, a meno che non soddisfino i criteri individuati dall'art. 2 lett. f).

La direttiva dovrà esser recepita entro il 9 ottobre 2004.
Cosa accade nel frattempo? Per quanto riguarda il nostro paese, la situazione è questa: alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari non si applica il decreto legislativo 99/185 (in virtù della esclusione prevista dall'art. 3 lett. a e dall'all. II). Solo parzialmente, può operare invece il DLgv 50/92 (che esclude dal suo campo di applicazione soltanto i contratti di assicurazione e quelli aventi ad oggetto valori mobiliari, e dunque si applica a tutti gli altri servizi finanziari). Ma tra le tutele previste da tale ultima normativa, e quelle approntate dalla direttiva 2002/65 vi è un vero e proprio abisso. Mai come in questo caso, dunque, un tempestivo recepimento della direttiva è auspicabile per superare la vistosa asimmetria tra legislazione comunitaria e normativa nazionale.