Tutela del consumatore nella vendita
on line di servizi finanziari
di Paolo Ricchiuto* - 06.11.02
Con l'emanazione della direttiva 2002/65/CE,
viene alfine colmato un enorme buco normativo, lasciato aperto dalla precedente
legislazione comunitaria.
La direttiva 97/7/CE , avente ad oggetto la
disciplina generale in materia di contratti a distanza, aveva infatti
esplicitamente escluso dal proprio campo di applicazione i contratti relativi ai
servizi finanziari (art. 3 lett. a),
elencati esemplificativamente nel relativo all. II.
Si trattava di una specificazione foriera di gravi problemi interpretativi,
stante il cervellotico meccanismo di rinvii tanto complesso da risultare a
tratti illeggibile esegeticamente (vedi Stranezze
legislative: la vendita on line di carte di credito del 19 ottobre 2000).
La prima parola di chiarezza pronunciata dal legislatore della direttiva
2002/65 riguarda proprio la definizione di servizio finanziario che, secondo il
disposto dell'art. 2 lett. b, ricomprende
"qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi
pensionistici individuali, di investimento e di pagamento". L'art. 18, abrogando l'all. II della Dir.
97/7/CE completa l'opera di risistemazione.
Tutto l'impianto della nuova direttiva è finalizzato ad una più profonda
tutela del consumatore, in considerazione dei maggiori rischi cui lo stesso è
esposto nella negoziazione a distanza di servizi di natura finanziaria.
Il cuore centrale di tale apparato garantistico va individuato nelle
disposizioni dettate in materia di informazioni preliminari e di portata e
modalità di esercizio del diritto di recesso. Analizziamole.
L'art. 3 prevede che il fornitore sia
tenuto a dare una serie di informazioni "prima che il consumatore sia
vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta". Il meccanismo è
identico a quello dettato dalla direttiva. 97/7/CE, ma la portata quantitativa e
qualitativa delle informazioni da fornire al primo contatto è decisamente
diversa (senza produrci in noiose ripetizioni, rimando sul punto al confronto
tra l'art. 3 della 2002/65, e l'art. 4 della 97/7).
L'art. 5 prescrive poi che il fornitore
comunichi al consumatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole tutte
le condizioni contrattuali, nonché le informazioni contenute all'art. 3
"prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza".
Qui emerge la sostanziale diversità con la disciplina generale. Ed infatti,
secondo la direttiva 97/7, la conferma scritta delle informazioni preliminari
deve esser fornita "all'atto della esecuzione del contratto ed al più
tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni". Il
consumatore che acquisiti un bene, pertanto, acquisisce su supporto cartaceo le
informazioni inerenti il contratto soltanto dopo che lo stesso è stato
concluso; ove invece acquisti on line un servizio finanziario (ad es, attivi un
conto corrente bancario), potrà fruire di una anticipazione della conferma
scritta, che il fornire è tenuto a dare prima ancora che il contratto sia
formalmente stipulato.
Per quanto attiene al diritto di recesso, le novità più rilevanti
riguardano:
a) l'innalzamento del temine da sette a quattordici giorni di calendario
(addirittura trenta in caso di contratto avente ad oggetto assicurazioni sulla
vita o schemi pensionistici individuali - art.
6)
b) il regime della decorrenza del termine: la direttiva 97/7/CE la agganciava
alla conclusione del contratto, ed il termine era di sette giorni se il
fornitore aveva adempiuto ai propri obblighi informativi, ovvero di tre mesi se
quegli obblighi erano rimasti inevasi. L'art. 6 della 2002/65, invece, qualora
il fornitore sia rimasto inadempiente, prescrive espressamente che il termine
non può decorrere;
c) la previsione della possibilità che il consumatore sia tenuto a pagare l'importo
del servizio finanziario effettivamente prestato, laddove il contratto abbia
avuto esecuzione immediata in pendenza del termine per il recesso. L'art. 7, peraltro, aggancia tale possibilità a
tre condizioni: - che l'importo sia proporzionale all'importanza del
servizio reso, e non assuma i caratteri di una vera e propria penale; - che il
fornitore dia prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi; -
che l'esecuzione immediata del contratto sia avvenuta su esplicita richiesta
del consumatore.
Per quanto attiene alla commercializzazione on line di servizi finanziari, è
opportuno evidenziare alcuni elementi chiave:
- la maggior parte dei servizi finanziari, secondo la legislazione nazionale
vigente, richiede la forma scritta come requisito di validità del contratto. La
attuale mancanza di un quadro di riferimento sufficientemente chiaro in materia
di sottoscrizione elettronica, apre dunque un problema che si affianca a quello
del semplice rispetto dei requisiti fissati dalla 2002/65 (che, è opportuno
rammentarlo, si applica soltanto al fornitore che impieghi esclusivamente una
tecnica di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso);
- in virtù dell'esplicito rinvio contenuto nel considerando n. 6, trovano
applicazione tutte le norme contenute nella direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE. Accanto ai principi previsti dalle
nuove disposizioni, si pongono pertanto quelli già enunciati fin dal 2000 (per
fare un esempio, si applica l'art. 11
della 2000/31 che prevede come il fornitore debba accusare ricevuta per via
elettronica dell'ordine inviato dal destinatario del servizio);
- importantissima è la enucleazione del concetto di supporto durevole
(assimilato alla forma scritta). Sul punto, è interessante il considerando n.
20, secondo il quale rientrano nella detta categoria "i dischetti
informatici, i CD-ROM, i DVD ed il disco fisso del computer del consumatore che
tiene in memoria i messaggi di posta elettronica", mentre non
possono esser considerati supporti durevoli i siti internet, a meno che non
soddisfino i criteri individuati dall'art. 2 lett. f).
La direttiva dovrà esser recepita entro il 9 ottobre 2004.
Cosa accade nel frattempo? Per quanto riguarda il nostro paese, la situazione è
questa: alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari non si applica
il decreto legislativo 99/185 (in virtù
della esclusione prevista dall'art. 3 lett. a e dall'all. II). Solo
parzialmente, può operare invece il DLgv 50/92 (che esclude dal suo campo di
applicazione soltanto i contratti di assicurazione e quelli aventi ad oggetto
valori mobiliari, e dunque si applica a tutti gli altri servizi finanziari). Ma
tra le tutele previste da tale ultima normativa, e quelle approntate dalla
direttiva 2002/65 vi è un vero e proprio abisso. Mai come in questo caso,
dunque, un tempestivo recepimento della direttiva è auspicabile per superare la
vistosa asimmetria tra legislazione comunitaria e normativa nazionale.
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