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 Commercio elettronico

Sistemi di pagamento per il commercio elettronico - 4
di Claudio Rotunno - 21.12.2000

7. Le iniziative in ambito comunitario

E' bene, a questo punto, fare cenno ad alcune delle iniziative intraprese in ambito europeo in merito al tema dei pagamenti elettronici. Una comunicazione della Commissione del 1987 - la COM (86) 754 del 12 gennaio 1987 - era denominata "Una prospettiva per l'Europa: le carte elettroniche di pagamento".
Sempre nel 1987, il giorno 8 di dicembre, vede la luce la raccomandazione della Commissione 87/598 CEE relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (Relazioni fra istituti finanziari, commercianti-prestatori di servizio e consumatori). Il timore di fissare norme destinate a divenire presto obsolete e magari anche ad essere da freno allo sviluppo dei sistemi, porta ad individuare in un codice di buona condotta la più adeguata ed elastica delle soluzioni, anche per la protezione dei consumatori. A questi ultimi va infatti garantita sicurezza e comodità, mentre occorre maggiore produttività e sicurezza per prestatori ed emittenti. I principi di lealtà e un'interoperatività il più possibile generalizzata sono le strade da seguire.

L'anno successivo la Commissione redige la raccomandazione 88/590/CEE del 17 novembre relativa ai sistemi di pagamento, in particolare al rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta. In essa, partendo dal presupposto che i sistemi di pagamento sono parte essenziale del mercato interno, si cerca di definire una tutela dei consumatori più efficace attraverso l'applicazione di condizioni contrattuali comuni ai vari tipi di servizi finanziari a loro disposizione, tra i quali spiccano i metodi di pagamento.
Quest'ultima raccomandazione è stata aggiornata dalla raccomandazione della Commissione 97/489/CE del 30 luglio 1997 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti. Essa porta in allegato la Comunicazione COM (97) 353, denominata "Accrescere la fiducia dei consumatori negli strumenti di pagamento elettronici nel mercato unico".

La raccomandazione in questione si distingue per una maggiore analiticità nel definire la natura di uno strumento di pagamento elettronico, anche se il Parlamento europeo - attraverso la Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini - ha parlato di "un campo di applicazione e definizioni enigmatiche ed oscure". Le fattispecie di strumenti di pagamento elettronico elencate in tale raccomandazione sono in rapporto di genere a specie: l'insieme più ampio è quello degli strumenti di pagamento elettronico; tale insieme ricomprende il gruppo degli strumenti di pagamento mediante accesso a distanza e quello degli strumenti di moneta elettronica.
Ecco quindi apparire, a distanza di più di dieci anni dalla prima Comunicazione in materia, sistemi di pagamento nuovi, tra cui la moneta elettronica. Nella comunicazione allegata, la Commissione dichiara che le prospettive circa lo sviluppo del commercio elettronico fanno prevedere una sempre crescente esigenza di strumenti di pagamento che offrano caratteristiche di sicurezza, efficienza e facilità d'uso.

8. Regolamentazione e vigilanza

L'emissione di moneta elettronica pone dei problemi di regolamentazione e di vigilanza cui l'Unione europea non è rimasta insensibile, vista la mancanza di regolamentazione in materia. Bisogna infatti comprendere che la moneta elettronica presenta caratteristiche tali da renderla simile al contante. L'operazione di emissione di moneta elettronica non è altro che una conversione del contante in una nuova forma, e cioè in quella digitale. Come bene ha chiarito il Comitato economico e sociale "l'emissione di moneta elettronica [.] non crea moneta, ma la sostituisce". Tant'è vero che caratteristiche come la non rintracciabilità possono essere mantenute nel passaggio all'utilizzazione della moneta elettronica. Si tratta di un mezzo di pagamento diverso dal contante, ma simile a questo.

Per rendersi conto di come si sia data risposta all'esigenza dell'anonimato è bene tornare alla tecnologia di eCash, denominata blind signature. In sostanza, non è la banca a generare le monete elettroniche, ma il software nel computer del cliente a dare inizio a tale creazione. È lo stesso programma che si occupa quindi della generazione di numeri di serie casuali e che provvede all'inserimento del blinding factor, r.
Quindi tali monete vengono spedite alla banca in una busta digitale. Il messaggio contenuto nella busta, ossia le monete con i relativi numeri casuali, grazie al valore casuale r, non è conoscibile da parte della banca. Quest'ultima si limita ad apporre la propria firma digitale attraverso la busta, concludendo in tal modo il processo di generazione delle monete digitali di cui però, stavolta, non può conoscere il numero di serie. Ovviamente è in questa fase che la banca provvede anche all'addebito del conto del cliente per il relativo ammontare (vedi D. MASCIANDARO, A. MANTICA, op. cit., p. 79 ss.).

L'utilizzo del blinding factor pone però problemi in relazione al riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Alcuni studi hanno addirittura dimostrato la possibilità di commettere il crimine perfetto, come rapimento e riscossione del riscatto tramite banche virtuali.
Nel prossimo articolo esamineremo la risposta dell'Unione europea alle accennate questioni di regolamentazione e vigilanza.