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 Commercio elettronico

Sono davvero vietate le aste su internet? - 4
di Enzo Maria Tripodi* - 31.01.02

Per i banditori d'asta che sono stabiliti in Italia, indipendentemente se il nome di dominio che identifica il sito sia stato rilasciato da Naming Authority di altri paesi, non è ammesso il rinvio a legge straniera quale legge applicabile alle condizioni generali di contratto che regolano i rapporti tra le parti.

Quanto detto - secondo l'osservazione condivisibile di L.M. De Grazia - si ricava dagli artt. 16 e 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, (recante la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che fa salva la prevalenza delle disposizioni italiane che «in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera» (art. 17) e, tra le leggi di applicazione necessaria, si devono senz'altro annoverare le disposizioni del TULPS e del suo regolamento di esecuzione.

Per quanto riguarda le sanzioni, occorre distinguere se queste attengano alla violazione delle disposizioni concernenti la qualificazione soggettiva del banditore d'asta, come precedentemente indicato, da quelle relative alla violazione delle regole contenute nel TULPS.
Nella prima ipotesi, la natura e l'entità delle sanzioni, nonché l'organo competente all'irrogazione delle medesime, sono specificate nelle relative leggi.
Per quanto attiene al TULPS, l'esercizio non autorizzato della vendita all'asta ovvero esercitato «oltre le prescrizioni della legge o dell'autorità» è punito - ex art. 17-bis - con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a sei milioni di lire.
Si ricorda infine che, qualora l'attività rientri nell'ambito del divieto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 (si pensi al caso del produttore agricolo che, vendendo all'asta al consumatore superi i limiti fissati dal D.Lgs. n. 228/2001), trova applicazione l'art. 22 di detto decreto.

Al riguardo, si consideri che il comma 7 dell'art. 22 prevede che «per le violazioni (.) l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. (.)». Sul punto, trattandosi di attività svolte attraverso Internet, potrebbero crearsi incertezze circa il luogo in cui è avvenuta la violazione. Si ritiene, come correttamente segnala di buon De Grazia, che debba farsi riferimento al comune nel cui territorio è situata la sede legale del soggetto autore della violazione della legge (sulla questione vedi, con dovizia di particolari, F. Di Ciommo, Dispute sui "domain names", fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del "locus commissi delicti", in Foro it., 2001, I, 2033 ss.). Qualora la violazione sia rilevata da parte degli organi di vigilanza di altro comune, sarà fatta segnalazione al comune di competenza, ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

8. La morale della storia

Alla fine della storia, non può mancare la proverbiale "morale".

Credo - ma posso sbagliare ed accetto, sul punto, qualsivoglia rimbrotto - che uno dei compiti dei giuristi (dei "veri" giuristi) sia quello di trovare una soluzione: è troppo facile fermarsi al dato testuale e dire no. Le regole - in specie quelle assolutamente inefficaci - andrebbero lette secondo il principio di conservazione degli effetti utili, cercando di dare una risposta agli operatori, in un mercato - come quello digitale - che ha grande bisogno di certezze.

Una disposizione, come quella sul divieto delle aste on line, è certamente una sciocchezza che pone il nostro paese in una posizione solitaria e, quel che è peggio, non raggiunge affatto gli scopi ai quali mirava il suo misterioso autore. Se, come abbiamo visto, riusciamo a superare una lettura scontata (ma frutto della non conoscenza della disciplina del commercio) e dimostriamo che tale divieto si applica solo (e sottolineo "solo") ai dettaglianti on line, il legislatore non ha più scusanti per mantenere lo status quo, salvo che non dica espressamente (assumendo tutta la responsabilità politica che ne consegue) che tanti operatori possono, tramite eccezioni più o meno ampie della disciplina normativa, vendere ai consumatori (anche con le aste on line), tranne colui che, per definizione, è il solo che sarebbe legittimato a farlo.

Chiusura e corollario di quanto detto è l'invito accorato che rivolgo a tutti di considerare Internet come un mezzo "pericoloso" quando, senza la giusta ponderazione, si corre il rischio di diffondere informazioni infondate alle quali fa da "sigillo" l'autorevolezza (o presunta tale) della provenienza dal mondo legale del relativo autore.
L'"Adelante, Pedro, con juicio", di manzoniana memoria, sia letto, dunque, con l'accento sul juicio. E, il giudizio, di questi tempi, è proprio ciò che manca.