Sono davvero vietate le aste su
internet? - 4
di Enzo Maria Tripodi* - 31.01.02
Per i banditori d'asta che sono stabiliti in Italia, indipendentemente se
il nome di dominio che identifica il sito sia stato rilasciato da Naming
Authority di altri paesi, non è ammesso il rinvio a legge straniera quale legge
applicabile alle condizioni generali di contratto che regolano i rapporti tra le
parti.
Quanto detto - secondo l'osservazione
condivisibile di L.M. De Grazia - si ricava dagli artt. 16 e 17 della
legge 31 maggio 1995, n. 218, (recante la Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato) che fa salva la prevalenza delle disposizioni
italiane che «in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono
essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera» (art. 17) e, tra
le leggi di applicazione necessaria, si devono senz'altro annoverare le
disposizioni del TULPS e del suo regolamento di esecuzione.
Per quanto riguarda le sanzioni, occorre distinguere se queste attengano alla
violazione delle disposizioni concernenti la qualificazione soggettiva del
banditore d'asta, come precedentemente indicato, da quelle relative alla
violazione delle regole contenute nel TULPS.
Nella prima ipotesi, la natura e l'entità delle sanzioni, nonché l'organo
competente all'irrogazione delle medesime, sono specificate nelle relative
leggi.
Per quanto attiene al TULPS, l'esercizio non autorizzato della vendita all'asta
ovvero esercitato «oltre le prescrizioni della legge o dell'autorità» è
punito - ex art. 17-bis - con l'applicazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da uno a sei milioni di lire.
Si ricorda infine che, qualora l'attività rientri nell'ambito del divieto
di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 (si pensi al caso del produttore
agricolo che, vendendo all'asta al consumatore superi i limiti fissati dal
D.Lgs. n. 228/2001), trova applicazione l'art. 22 di detto decreto.
Al riguardo, si consideri che il comma 7 dell'art. 22 prevede che «per le
violazioni (.) l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. (.)». Sul punto, trattandosi di attività svolte
attraverso Internet, potrebbero crearsi incertezze circa il luogo in cui è
avvenuta la violazione. Si ritiene, come correttamente segnala di buon De
Grazia, che debba farsi riferimento al comune nel cui territorio è situata la
sede legale del soggetto autore della violazione della legge (sulla questione
vedi, con dovizia di particolari, F. Di Ciommo, Dispute sui "domain
names", fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio
del "locus commissi delicti", in Foro it., 2001, I, 2033 ss.).
Qualora la violazione sia rilevata da parte degli organi di vigilanza di altro
comune, sarà fatta segnalazione al comune di competenza, ai fini dell'applicazione
delle sanzioni.
8. La morale della storia
Alla fine della storia, non può mancare la proverbiale "morale".
Credo - ma posso sbagliare ed accetto, sul punto, qualsivoglia rimbrotto
- che uno dei compiti dei giuristi (dei "veri" giuristi) sia quello
di trovare una soluzione: è troppo facile fermarsi al dato testuale e dire no.
Le regole - in specie quelle assolutamente inefficaci - andrebbero lette
secondo il principio di conservazione degli effetti utili, cercando di dare una
risposta agli operatori, in un mercato - come quello digitale - che ha
grande bisogno di certezze.
Una disposizione, come quella sul divieto delle aste on line, è certamente
una sciocchezza che pone il nostro paese in una posizione solitaria e, quel che
è peggio, non raggiunge affatto gli scopi ai quali mirava il suo misterioso
autore. Se, come abbiamo visto, riusciamo a superare una lettura scontata (ma
frutto della non conoscenza della disciplina del commercio) e dimostriamo che
tale divieto si applica solo (e sottolineo "solo") ai dettaglianti on
line, il legislatore non ha più scusanti per mantenere lo status quo,
salvo che non dica espressamente (assumendo tutta la responsabilità politica
che ne consegue) che tanti operatori possono, tramite eccezioni più o meno
ampie della disciplina normativa, vendere ai consumatori (anche con le aste on
line), tranne colui che, per definizione, è il solo che sarebbe legittimato a
farlo.
Chiusura e corollario di quanto detto è l'invito accorato che rivolgo a
tutti di considerare Internet come un mezzo "pericoloso" quando, senza
la giusta ponderazione, si corre il rischio di diffondere informazioni infondate
alle quali fa da "sigillo" l'autorevolezza (o presunta tale) della
provenienza dal mondo legale del relativo autore.
L'"Adelante, Pedro, con juicio", di manzoniana memoria, sia letto,
dunque, con l'accento sul juicio. E, il giudizio, di questi tempi, è
proprio ciò che manca.
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