Le proposte di revisione delle definizioni del Codice dell'amministrazione
digitale, riassunte nella conclusione del libro Firme
elettroniche: problemi normativi del documento informatico, hanno suscitato
un certo interesse e qualche richiesta di chiarimenti. Si aggiunge l'intervento
dell'avvocato Neirotti Definizioni
“definitorie”, definizioni “interpretative” e interpretazioni “definitorie”:
una proposta, e tutto questo rende utile ritornare sul tema. Ecco una breve sintesi, che parte con alcune premesse:
1. A oggi e per molti anni a venire, l'unico sistema che offre la validazione
del soggetto che firma (entity authentication) e la validazione dei dati
(data authentication) è la firma digitale a chiave pubblica.
2. Firma "elettronica" e firma "digitale" sono la stessa
cosa sul piano tecnico; l'aggettivo "digitale" è più preciso, ma
nella normativa è meglio usare "elettronico" per non creare equivoci
con la normativa.
3. Da qui in avanti, in questi scritti, userò l'espressione "firma
digitale" solo per indicare lo strumento tecnico, senza implicazioni
giuridiche. Su piano del diritto si dovrà distinguere tra le firme elettroniche
- semplice e qualificata - e le segnature elettroniche (che non sono firme
perché servono solo per verificare l'integrità dei dati). E ora le
definizioni proposte, nella loro forma più "evoluta", cioè non
derivanti dalla piatta traduzione della direttiva, ma coerenti con il nostro
ordinamento giuridico e con l'impostazione che per primo il nostro Paese ha dato
alla materia. Segnatura elettronica: l'evidenza informatica usata per
validare un'altra evidenza informatica alla quale è connessa mediante
un'associazione logica.
("electronic signature" means data in electronic form which are
attached to or logically associated with other electronic data and which serve
as a method of authentication): Firma elettronica semplice: il
risultato della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al
destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
("advanced electronic signature" means an electronic signature
which meets the following requirements: (a) it is uniquely linked to the
signatory; (b) it is capable of identifying the signatory; (c) it is created
using means that the signatory can maintain under his sole control; and (d) it
is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent
change of the data is detectable) Firma elettronica qualificata: il
risultato della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al
destinatario, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici, basata su un certificato qualificato, generata con un
dispositivo sicuro e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
(advanced electronic signature based on a qualified certificate and created
by a secure-signature-creation device) La soluzione presenta una serie di
vantaggi, rispetto alla situazione attuale:
1. E' perfettamente coerente con la direttiva europea (è "neutrale"
perché non contiene l'inutile riferimento al sistema a chiave pubblica) e si
inserisce perfettamente nel nostro ordinamento.
2. E' chiara e rende più semplice la previsione degli effetti sostanziali e
probatori, senza la confusione tra "elettronico" e
"digitale". La semplicità sistematica delle definizioni di
"firme" e "segnatura" consente un'altrettanto semplice
definizione sistematica dei documenti informatici, secondo questo schema: a) documento
informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti;
b) documento informatico validato: la rappresentazione informatica,
statica e non modificabile, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) documento informatico qualificato: la rappresentazione informatica,
statica e non modificabile, di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti,
sottoscritta con firma elettronica qualificata. In questo modo vanno a posto
anche le previsioni dell'efficacia sostanziale e probatoria perché: a) il
documento informatico vale come riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2714
c.c.
b) il documento informatico validato (con segnatura elettronica o con firma
elettronica semplice) è rimesso al prudente apprezzamento del giudice ai sensi
dell'art. 116 c.p.c.
c) il documento informatico qualificato ha l'efficacia sostanziale degli
"atti che devono farsi per iscritto" e l'efficacia probatoria della
scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. (con pieno rispetto della
direttiva, che dice "Member States shall ensure that advanced electronic
signatures which are based on a qualified certificate and which are created by a
secure-signature-creation device: (a) satisfy the legal requirements of a
signature in relation to data in electronic form in the same manner as a
handwritten signature satisfies those requirements in relation to paper-based
data...". Come si vede non ci sono profonde differenze con le
proposte di Neirotti: solo le mie formulazioni cercano di essere più lineari di
quelle attuali e più vicine al linguaggio giuridico italiano. Su un punto però
devo ribadire la mia opinione: posto che sul piano tecnico "firma
elettronica" e "firma digitale" sono la stessa identica cosa, due
diverse definizioni per una sola fattispecie servono solo a fare confusione.
Dunque una delle due va eliminata, ed è meglio sopprimere "digitale"
(anche se tecnicamente più corretto) per assonanza con le disposizioni
comunitarie. Infine, sempre per la coerenza e la chiarezza del sistema,
sarebbe più che opportuna una disposizione transitoria che imponga
l'armonizzazione delle definizioni e della terminologia in tutta la normativa
regolamentare che riguarda questi argomenti. E dunque l'eliminazione della
"autenticazione informatica" laddove si tratta di
"identificazione informatica" o "autorizzazione" e di altre
"perle", come la "sottoscrizione elettronica" e la
distinzione tra documento informatico e documento digitale delle disposizioni in
materia fiscale.
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