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InterLex - RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOLOGIA INFORMAZIONE

eIDAS: contenuto "stabile" o contenuto "statico"? 

Identità digitale - Gianni Penzo Doria* - 1. febbario 2017

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) ha come obiettivo l'armonizzazione comunitaria per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica. Ma la traduzione italiana genera confusione.

Il quadro normativo comunitario sulle firme elettroniche (direttiva 1999/93/CE) è cambiato con l'emanazione del  Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 "in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE", noto come Regolamento eIDAS.

L'articolo 3, N. 35 del Regolamento eIDAS introduce una nuova definizione di documento elettronico. Leggiamola:

"electronic document" means any content stored in electronic form, in particular text or sound, visual or audiovisual recording 

Tale definizione è vigente in ogni ordinamento giuridico degli Stati membri, Italia compresa. In italiano la traduzione ufficiale recita:

"documento elettronico": qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva 

La definizione europea non è settoriale, non è ambigua e non è nemmeno tecnica. È semplicemente ecumenica. In buona sostanza, tutto e, verrebbe da dire, il contrario di tutto, purché esso sia "conservato" e sia "in forma elettronica".

A questo punto, per individuare l'ambito di applicazione di una definizione di una portata così generale come quella in commento, dobbiamo preliminarmente osservare che essa riguarda tutti i documenti, senza distinzione di provenienza soggettiva, cioè quelli di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

Nulla, inoltre, viene detto in ordine alla validità sincronica e diacronica del contenuto, alla rilevanza probatoria e all'impossibilità di mantenere quel contenuto in forma statica nel tempo.
Trattandosi di una nozione orientata alla sintesi, è comprensibile, ma è necessario specificare i confini e i limiti lessicali della versione italiana, soprattutto riguardo agli effetti sul Codice civile e sul Codice dell'amministrazione digitale, in quanto fondamenti normativi della tematica in esame.

Occorre distinguere, infatti, almeno due tipi di contenuto:
a) contenuto giuridico e intellettuale (l'azione rappresentata)
b) contenuto informatico (la sequenza di bit)

Il primo, di norma, attiene a come l'autore intende documentare un fatto, un negozio giuridico, un atto volitivo e a come focalizza l'attenzione su elementi intrinseci propri della diplomatica digitale e dell'informatica giuridica. Il secondo, invece, profila una forma tecnica, neutra e indipendente rispetto al primo e inerisce agli elementi estrinseci del documento.

In concreto, la deliberazione di un Consiglio comunale può essere memorizzata in qualsiasi formato (pdf/a, png, odt, etc.), cioè attraverso una diversa sequenza di bit, ma il contenuto giuridico deve rimanere identico e immutabile. In particolare, nel processo di conservazione sono previsti specificamente cambi di formato per scopi di disseminazione o per garantire la migrazione su nuove piattaforme e differire l'obsolescenza.

Nel primo caso, il contenuto giuridico e intellettuale deve rimanere immodificabile, quindi è imprescindibile tutelarne la staticità. Nel secondo, di contro, la dinamicità della sequenza di bit riesce a essere paradossalmente un elemento di garanzia della conservazione affidabile nel tempo, quindi, all'interno di una soluzione tecnologica determinata.

È ormai noto, infatti, che per conservare a lungo termine un documento digitale è necessario modificarlo periodicamente. Ecco, dunque, la stabilità.
Una più aderente traduzione giuridica avrebbe dovuto rendere la parola "stored" con "memorizzato" non con "conservato". La parola "content" non è riferibile di per sé a un "contenuto", ma a "sequenza binaria". In altre parole, il concetto europeo è molto più vicino a quello di file anziché di documento, a immagazzinare anziché a conservare.

Nella normativa tecnica italiana, infatti, la memorizzazione è un'operazione molto più semplice della conservazione digitale. A mente del DPCM 3 dicembre 2013, infatti, quest'ultima richiede una serie di adempimenti e il rispetto di procedure complesse di gran lunga più articolate dello stoccaggio di una serie di bit.

Detto in altri termini, l'immagazzinamento (storage) di una sequenza binaria nulla ha a che vedere con la conservazione (preservation). Ci dà conforto in questa tesi il fatto che il legislatore europeo utilizza più volte nel Regolamento eIDAS i termini preservation e storage (stored) con precisione e accuratezza semantica.

In questa sede, infine, non trattiamo la pur importante distinzione tra document e record, che porterebbe a ulteriori precisazioni semantiche.
In conclusione, dovremmo ricodificare in maniera più precisa la traduzione italiana della norma europea, interpretandone correttamente la ratio nella seguente:

Proposta di traduzione
"documento elettronico": qualsiasi sequenza binaria memorizzata in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

Non si tratta di questioni nominalistiche o di trovare minuzie perdendo lo sguardo d'insieme su una norma di portata eccezionale. Il nodo centrale è calibrare all'interno dell'ordinamento giuridico italiano una norma che così come tradotta finirebbe per far assurgere a dignità documentale qualsiasi oggetto, con buona pace di giuristi, di informatici, di archivisti e, soprattutto, di diplomatisti.

* Direttore generale dell'Università degli Studi dell'Insubria.

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