Segnalazioni


4. Perquisizioni e sequestri: continua la saga di Daniele Coliva

Di recente ho avuto modo di appurare che la Guardia di Finanza ha fatto della legge nr. 4 del 1929 lo strumento principale di azione nella sua attività di repressione della copia abusiva del software.
Oltre al caso descritto nel mio intervento, qui in Bologna nel mese di marzo un negozio di informatica è stato oggetto di perquisizione e sequestro di dischetti da parte di una nutrita pattuglia di finanzieri, i quali si sono presentati allo scopo di verificare il rispetto della legge 633/41 (diritto d'autore), unitamente ad un rappresentante della BSA e uno della SIAE.
Il "grimaldello" giuridico per compiere l'accesso in questione è stato l'art. 35 della citata legge nr. 4/29, che recita testualmente: "Per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi o dai regolamenti in materia finanziaria, gli ufficiali o gli agenti della polizia tributaria hanno facoltà di accedere a qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche".

E' di tutta evidenza la forzatura sottostante: attribuire natura di "legge finanziaria" (cioè tributaria) alla normativa penale sulla tutela del software; ciò comporta, tra l'altro, la possibilità, ai sensi dell'art. 33 della stessa legge, di procedere anche a perquisizioni domiciliari (come successe a Rimini nel caso descritto nel mio intervento).
A mio avviso si tratta di un abuso: l'art. 171-bis legge diritto d'autore contempla un reato "comune", per così dire, che nulla ha a che vedere con la materia tributaria, ed è totalmente illegittimo l'attuale comportamento della polizia giudiziaria, dal momento che trasforma uno strumento di acquisizione della prova qual è la perquisizione (ed il conseguente sequestro) in uno strumento di acquisizione della notizia di reato.

 


Pagina precedente