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Secondo convegno del Forum multimediale "La società dell'informazione"
LA LEGGE E LA RETE
Roma, 12 novembre 1997

Poteri pubblici e dovere di disseminazione: l'altra faccia del Diritto all'informazione
Vers. 2.0
di Francesco Brugaletta, magistrato (13.10.97)

Nota dell'Autore: La prima versione di questo scritto è stata elaborata nel dicembre 1996, sono passati appena 9 mesi ed è necessario ricorrere ad alcune modifiche ed integrazioni per dare conto delle novità apparse nel web. La circostanza dimostra che il "tempo di Internet" è più veloce del tempo reale ed il webgiurista è chiamato ad adeguarsi. Questo è il motivo per cui la versione 2.0 sostituisce ora la precedente versione di "Poteri pubblici e dovere di disseminazione: l’altra faccia del Diritto all’informazione".
Ottobre 1997, dott. Francesco Brugaletta

Nella Dichiarazione Ministeriale alla Conferenza Europea, "Global information network: realising the potential" tenutasi a Bonn il 6.7.97 si legge:
"I Ministri considerano l'emergere delle Reti di Informazione Globale come uno sviluppo altamente positivo. Questo è un argomento di cruciale importanza per il futuro dell'Europa e un'opportunità per tutti, le imprese piccole e grandi, i cittadini e le amministrazioni pubbliche.
I Ministri riconoscono che gli sviluppi delle Reti di Informazione Globale possono modificare tutti gli aspetti della nostra società - dal commercio alla cura della salute, dall'educazione al tempo libero, dall'espletamento delle funzioni di governo all'esercizio della democrazia. Pensano che le opportunità offerte dalle reti di Informazione Globale debbano essere afferrate molto energicamente e velocemente per poter raccogliere benefici in termini di competitività, crescita e occupazione. Riguardo a ciò notano che l'Internet sta già iniziando a creare nuove imprese, nuovi servizi ad alto valore, e, soprattutto, nuovi posti di lavoro".

A fronte dell'autorevolezza della citazione credo che nessuno possa più negare che Internet è la pietra angolare intorno a cui si sta cementando la "società dell’informazione" (1).
Una società caratterizzata dalla globalizzazione e dalla convergenza digitale tra l’industria informatica, delle telecomunicazioni e dei media, che ha bisogno di fondarsi (per sua stessa definizione) su trasparenza ed accesso alle informazioni
(2) .
Lì dentro, soltanto una completa e corretta conoscenza può rendere effettiva l’attività propositiva, partecipativa e di controllo del cittadino e solo in questo modo si potrà realizzare quella "par condicio" tra poteri (pubblici e non) e cittadini e, quindi, una democrazia sostanziale in grado di divenire "agorà".

Si può ben dire, infatti, che il tasso di democrazia di un sistema del genere non può che essere determinato in base alla quota di informazioni rilevanti che circolano (liberamente) al suo interno e che sono in grado di essere raccolte e utilizzate da tutti senza discriminazioni.
E allora un contributo decisivo alla affermazione della trasparenza puo’ venire dalle moderne tecnologie se e quando le informazioni relative al dato ("globale") legislativo, giurisprudenziale e amministrativo saranno diffuse, disseminate e recepite a livello informatico con l’uso di reti (per esempio Internet) e strumenti multimediali.

Dalle dedotte premesse consegue che all’affermazione del Diritto all’informazione (in questa riflessione visto solo nell’accezione di "diritto ad essere informati") non puo’ non corrispondere a carico del Potere Pubblico un inevitabile dovere d’informazione (3) (cd. "dissemination" o disseminazione), vale a dire una politica attiva da parte dei pubblici poteri per favorire la conoscenza degli atti e documenti ed in genere dei dati in loro possesso da parte dei cittadini ; in altre parole il dovere (creativo) di predisporre tutte le misure idonee perché cittadini e organizzazioni sociali possano essere informati e quindi possano consapevolmente esercitare (a loro volta) il diritto-dovere di partecipazione alla vita politica e sociale (4).
E’ difficile oggi negare l’esistenza di un dovere pubblico di tal genere in grado (anche) di consentire gratuitamente a tutti i cittadini la possibilita’ di conoscere leggi, sentenze e atti governativi attraverso i nuovi strumenti informatici e telematici (nella dichiarazione della Conferenza Ministeriale Europea , "Global information network: realising the potential" sopra citata si legge in proposito: " …le reti di informazione danno realizzabilità pratica alla libertà di espressione e di accesso all'informazione.").

La telematica, infatti, puo’ rendere le norme giuridiche e gli atti di interesse pubblico (sentenze, atti amministrativi) facilmente conoscibili e reperibili da parte di tutti i componenti la collettività.
Può fare in modo, inoltre, che tale conoscenza si realizzi in tempo reale rispetto al momento della adozione  e che si verifichi un facile "feed back" (cd. interattività) con la collettività amministrata.
E attraverso l’uso della rete Internet ciò può avvenire da subito e con spese irrisorie (così come peraltro viene realizzato negli USA, non a torto paese guida per queste cose).
Proprio in questo modo si può riempire di contenuto (almeno per una parte) il Diritto all’informazione la cui base normativa è, nei confronti degli atti amministrativi, certamente la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ma che si ricava agevolmente (anche per gli atti legislativi, giurisdizionali e politici) dalla Costituzione (in particolar modo l’art. 21, ma anche altri) e dalla democraticità dell’intero sistema
(5).

Val la pena di ricordare, inoltre, che il Diritto all’informazione:
1. è strettamente collegato con il principio della trasparenza del potere (pubblico e privato);
2. è parte vitale di qualunque sistema di partecipazione democratica;
3. non ha valenza meramente egoistica e serve a "realizzare la circolazione delle conoscenze atte a garantire decisioni il più possibile razionali, libere e non manipolate"
(6).

L’assunto fondamentale è, in parole semplici, che un cittadino informato (oggi si potrebbe dire informatizzato e telematizzato o anche internettizzato) è essenziale per la creazione di un sano processo decisionale democratico e che più un cittadino sa delle autorità che lo governano e meglio sarà governato.
Tant’è che negli USA è stato recentemente aggiornato il "Freedom of Information Act" (cosiddetto FOIA oggi divenuto E-FOIA) la cui edizione originale risaliva a 30 anni fa, quando il Governo possedeva soltanto 45 computer (oggi ne ha diecine di migliaia) e diffondeva informazioni soltanto a mezzo stampa(7).
E sempre negli USA B. J. Hibbitts, giurista esperto in nuove tecnologie, in "Last Writes? Re-assessing the Law Review in the Age of Cyberspace", che si trova sul web all’indirizzo
http://www.law.pitt.edu/hibbitts/, arriva a pronosticare la fine delle attuali riviste giuridiche sostenendo che Internet rappresenta per il giurista un eccezionale strumento in grado di consentirgli il superamento di tutti i limiti propri dei tradizionali strumenti di diffusione del dato giuridico e nel successivo "Yesterday once more, skepties, scribes and the demise of law review", la cui traduzione in italiano si trova all'indirizzo: http://www.diritto.it, contrasta in modo analitico le critiche che aveva suscitato la sua netta posizione.
A sua volta Stephen M. Johnson, con il suo articolo web posted, "The Internet Changes Everything: Revolutionizing Public Participation and Access to Government Information Through the Internet" su Internet all'indirizzo
http://168.17.208.15/elaw/inter2.htm#first sostiene che Internet e le altre moderne tecnologie possono creare un nuovo rapporto tra i cittadini e gli apparati pubblici, un rapporto più consapevole, più democratico e in grado di far crescere la stessa efficienza delle pubbliche organizzazioni (riporto testualmente dall'introduzione: "The Clinton Administration has embraced this vision, and many federal agencies are actively using the Internet to disseminate government information and solicit public input on important policy matters").

E non è da sottovalutare l'attenzione che anche in Italia si sta diffondendo verso un uso per queste finalità della rete Internet; ad esempio il Ministro della Funzione Pubblica, Franco Bassanini, attraverso un articolo scritto per il quotidiano telematico Sienanews, ha lanciato un invito ai siti Internet per la creazione di appositi link dalle loro pagine al testo della legge n. 127 del 15 maggio 1997, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", nota anche come "Bassanini bis" o legge sulla semplificazione amministrativa, che ha introdotto più di 140 novità con il fine di semplificare il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione.
A questo punto dell’evoluzione tecnologica ed in seguito all’attuarsi di tutte le potenzialità della rivoluzione "internettiana" non c’è dubbio, quindi, che il Diritto all’informazione si debba identificare in gran parte con il Diritto di accesso alla rete (chi cerca qualunque tipo di informazione ora può ottenerla collegandosi alle reti dal proprio computer); diritto che non potrà essere limitato a gruppi di privilegiati.

Ma vediamo (con alcune esemplificazioni) quali possibilità concrete ci sono per lo sviluppo in Italia di una politica di "dissemination" delle informazioni pubbliche.

Cominciamo con le leggi.
L'art. 73 della costituzione italiana così recita: "le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".

Orbene "nulla questio" in relazione alla necessità avvertita dal legislatore costituzionale di stabilire un termine di "vacatio" ed un "dies a quo" di decorrenza dello stesso.
Non è in questione nemmeno l'individuazione da parte del legislatore ordinario della Gazzetta Ufficiale come strumento per realizzare la pubblicità indispensabile al fine di cui sopra.
Mi vorrei soffermare, invece, sulla opportunità di ricostruire la "ratio" della prescrizione costituzionale alla luce delle nuove esigenze della società ed in relazione alle nuove acquisizioni tecnologiche.

Sotto questo punto di vista mi pare utile ricordare che compito indefettibile del legislatore è quello di fare in modo che il comando imperativo contenuto nella legge abbia il massimo di divulgazione fra i cittadini in modo da amplificare la possibilità di una effettiva e consapevole attuazione della stessa.
A maggior ragione ciò deve avvenire nel sistema attuale nel quale l'ordinamento giuridico si presenta sempre più complesso e difficile da interpretare
(8).
Va ricordato a tal proposito che in Italia sono in vigore circa 200.000 leggi, un numero spropositato se si pensa alle leggi in vigore in altri paesi europei (meno di diecimila in Francia e in Germania).
Sussiste poi una notevole mole di produzione normativa a livello europeo da una parte e a livello regionale dall’altra, nonché, per quanto riguarda la normazione secondaria, a livello regolamentare, ministeriale e locale.

Per raggiungere l'obiettivo della maggiore diffusione possibile delle norme (primarie e secondarie) non par dubbio che debbano essere utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dalle innovazioni e dalle scoperte tecnologiche.

Una certa consapevolezza di tale necessità la ebbe anche il legislatore italiano quando con la legge 11 dicembre 1984 n. 839 all'art. 11 così dispose: "L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli atti di maggiore importanza è comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi".
E' evidente che il legislatore colse nel 1984 il fenomeno della capillare diffusione delle edicole, dei giornali e dei notiziari radiotelevisivi e ritenne di utilizzarlo proprio per la finalità in discorso.
Da allora ad oggi, tuttavia, ben altra strada e' stata fatta e ben altri fenomeni si sono affermati.
Abbiamo visto che le reti telematiche - Internet in primo luogo - sono attualmente in condizione di diffondere in tempo reale e con poca spesa una massa enorme di informazioni, con possibilità di ricerca semplice, gratuita e immediata da parte degli utenti;
(9) abbiamo visto anche che un esempio di utilizzo delle reti telematiche ci viene dall'esperienza degli USA dove le Autorità pubbliche mettono a disposizione dei cittadini leggi, sentenze e atti governativi servendosi proprio della rete Internet.

In questa direzione, anche in Italia, parrebbe già da subito possibile, auspicabile e financo doverosa, la diffusione del contenuto della Gazzetta Ufficiale attraverso una via telematica accessibile gratuitamente a tutti, in modo da consentire a tutti i cittadini italiani di avere le stesse "chances" dei cittadini statunitensi.
Ma anche ove, per raggiungere tale fine, si ritenesse necessario un intervento esplicito del legislatore, basterebbe alla bisogna un semplice aggiornamento della predetta legge 11 dicembre 1984 n. 839 con l'aggiunta al primo comma dell'art. 11 della seguente frase: "e delle reti telematiche di dominio pubblico" tra l'ultima parola "giornali" e il punto finale.
Il nuovo testo diverrebbe, a questo punto, il seguente: "L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la più ampia e rapida diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali e delle reti telematiche di dominio pubblico".
Sarebbe solo un piccolo passo , nulla di fronte alle novità più recenti che ci vengono dall'estero (es. il progetto G.I.L.S. del governo americano, la "self service court" di Phoenix in Arizona o " the oral argument page" della Supreme Court degli USA), ma pur sempre una cosa importante per orientare un utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in direzione della crescita della consapevolezza sociale e collettiva (nonché della trasparenza dei pubblici poteri).

Da quasi un anno, comunque, è on line il sito del Parlamento all’indirizzo http://www.parlamento.it.
La presenza in rete dell’importante Istituzione Repubblicana rappresenta sicuramente una occasione di rilievo per fare crescere la consapevolezza del cittadino nei confronti delle leggi.
E grazie ad un accordo tra Camera e Senato, dal 22 luglio 1997, nel sito Internet del Parlamento sono disponibili, gratis e per tutti, le nuove disposizioni legislative; appositi ipertesti mettono in condizione di verificare l'iter legislativo seguito con possibilità di risalire ai disegni di legge, agli emendamenti, ai resoconti dei dibattiti parlamentari.
Il servizio è intitolato "Leggi della XIII legislatura" e contiene un indice cronologico e uno per tipologia, nonché una raccolta di leggi delle precedenti legislature.
Invece solo via "telnet" è possibile connettersi gratuitamente all’intera banca dati della Camera dei Deputati (lo stesso vale per quella del Senato che peraltro è a pagamento) previa richiesta scritta da inviare al Segretario generale e rilascio di una apposita password.
Peccato, però, che le procedure di accesso all'intera banca dati siano ancora troppo burocratizzate e che per il Senato, come abbiamo visto, sia previsto anche il pagamento di un canone
(10).

La conoscenza delle leggi e degli atti parlamentari dovrebbe, infatti, essere una risorsa da promuovere, come dire, ad ogni costo, perchè rappresenta una base essenziale per costruire una coscienza democratica, civile, seria e consapevole.
Ma la "dissemination" attiene, ovviamente, anche ad altri atti dei pubblici poteri.
Per esempio le sentenze.
In questa direzione il Centro di documentazione giuridica della facoltà di Giurisprudenza di Catania, con la collaborazione di magistrati del locale Tar, ha creato, in via sperimentale, uno strumento nuovo denominato "tar on line"
(11) che mette su Internet a disposizione di autorità, professionisti e cittadini la giurisprudenza significativa del Tar Catania.
E’ una notevole innovazione nel panorama giuridico italiano.

Si tratta di una raccolta elettronica di sentenze per esteso, da ricercare a mezzo di un apposito motore di ricerca che funziona "full text" o anche per numero e data.
L’indirizzo internet e’ il seguente :
http://www.lex.unict.it/ospiti/default.htm e l’accesso è gratuito e consentito a tutti.

Questa ed altre esperienze pilota come quelle del Tribunale di Cassino (http://www.officine.it/tribcassino), del Tribunale di Napoli (http://www.connect.it/tribunale_di_napoli/home.html) , del Tribunale di Vibo Valenzia, della Corte di Appello di Bari e della Procura di Modena (http://www.vol.it/protmo )(12) con i loro siti su Internet e le informazioni diffuse verso la collettività, dimostrano come è già iniziato il cammino (13) verso il "tribunale digitale"(14).
E non è da sottovalutare, infine, l’ingresso su Internet del sito sperimentale del CED. della Cassazione (il nuovo indirizzo è http://www.giustizia.it presso il sito web del Ministero di Grazia e Giustizia).
Certo qui la presenza gratuita on line è limitata alle sole novità (e solo alle massime) della Corte Costituzionale, della Cassazione civile e penale, e del Consiglio di Stato.
Ma può darsi che, prima o poi, verrà avvertita la possibilità di creare attraverso il web un’estensione della banca dati verso i nuovi lidi della multimedialità (con l’inserimento di ipertesti, contributi orali, video; si pensi non solo ai convegni ma anche alle requisitorie dei P.M. ed alle arringhe difensive nei processi) (15), del tempo reale (con l’inserimento delle sentenze, sia della Cassazione che dei giudici di merito, per esteso effettuato a mezzo di rilascio digitale da parte delle rispettive cancellerie con immediato invio per le vie telematiche) e della interattività (16)’.

In conclusione.
I rapporti tra poteri pubblici e cittadini vanno oggi studiati assumendo come parametro fondamentale quello della "trasparenza"
(17).
E questo vale in modo particolare nella attuale società nella quale non vi è rapporto o relazione che non sia condizionato dalla decisioni dei pubblici poteri.
E’ necessario perciò (oggi ancor più che ieri) fornire al cittadino la possibilità di conoscere recuperando una posizione di parità con le organizzazioni ed enti che lo amministrano e lo sovrastano.
In questo senso si puo’ ben dire che il Diritto all’informazione è (sempre di più) nella nuova società un antecedente logico di ogni altro diritto.
E quindi non è più possibile rinviare (ricordiamoci che siamo a un passo dal duemila) l'utilizzo massiccio delle innovazioni tecnologiche (Internet in primo luogo) per la "dissemination" delle pubbliche informazioni condizione indispensabile per consentire un consapevole accesso del cittadino verso le informazioni stesse.

__________________________

(1) l'intero testo della Dichiarazione si trova all'indirizzo http://www2.echo.lu/bonn/finalit.htm. E' interessante tenere presente che dalle ultime analisi elaborate negli USA risulta che entro la fine dell'anno i computer collegati a Internet saranno 82 milioni con una crescita del 71 per cento e un giro di affari di 12 miliardi di dollari. Inoltre nei giorni scorsi il Primo Ministro francese Lionel Jospin si è preoccupato della scarsa propensione del suo paese verso Internet, partendo da questa interessante constatazione: la Francia sta perdendo il treno delle nuove tecnologie in quanto su 70 milioni di computer al mondo collegati con Internet, soltanto 500 mila sono francesi e il Minitel, ex orgoglio di France Télécom, si sta rivelando un ramo secco nell'albero genealogico della tecnologia informatica. Perciò Jospin propone di usare internet per snellire la burocrazia e fornire più rapidamente nuovi servizi amministrativi (ad es. i francesi dovrebbero poter fare la dichiarazione dei redditi o rinnovare il libretto di circolazione via computer) e di inserire nel cyberspazio il testo della Gazzetta ufficiale, gli annunci del collocamento e così via.

(2) "la società intera si presenta come un gigantesco giacimento informativo", l'affermazione e' di S. Rodotà, "Tecnopolitica", Laterza 97, pag. 83: Nella Dichiarazione Ministeriale della Conferenza Ministeriale Europea , "Global information network: realising the potential" tenutasi a Bonn il 6.7.97, già citata, si legge ancora: "…Mettono in luce le speciali caratteristiche e la natura transnazionale dell'Internet, l'esempio più evidente di tali reti, che la distinguono in quasi tutte le sue forme dai mezzi di comunicazione tradizionali". 

(3) il dovere d’informazione da parte dei pubblici poteri è previsto espressamente nell’ordinamento regionale, si veda ad es. l’art. 35 dello Statuto della regione Veneta.

(4) l’art. 8 dello Statuto del Comune di Bologna significativamente così recita : "Il Comune riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica". L'intero testo dello Statuto si può reperire nel sito del Comune di Bologna all'indirizzo http://www.comune.bologna.it .

.(5) per un esame approfondito si veda P. Costanzo, "Informazione nel diritto costituzionale", in Digesto IV ediz. Torino 1993, nonchè dello stesso Autore, "Aspetti problematici del regime giuspubblicistico di Internet".

(6) CFR : Tar Catania, sez. III, 1.12.93 n. 842, est. Russo.

(7) CFR : USA Today, 31.10.96, "Tearing down the paper barrier to government information"; nonché in generale CFR: Peter W. Martin, "Digital Law: Some Speculations on the Future of Legal Information on the Internet," (Cornell Legal Information Institute, May 1995), http://www.law.cornell.edu/papers/; Tom Bruce, Cornell Law School, "The Internet and Legal Information: Projects and Prospects" (University of Montreal Law School, 1994), http://www.droit.umontreal.ca; Robert Franson, "Surfing the Internet: Legal Information takes the Waves" (University of British Columbia Law Faculty, February 25, 1995),

(8) da ultimo sul tema cfr: S. Giacchetti, " Giustizia amministrativa: istruzioni per l’uso" in Cons. di Stato, II, n. 10/96 pag. 180, senza scordare l'importante contributo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 sull'ignoranza della legge penale.

(9) sul punto, CFR, : F. Brugaletta, "Brevissime considerazioni su pubblicità delle leggi, reti telematiche e internet" in Rassegna Forense n. 2 Agosto 1997, pag. 493, nonché dello stesso Autore, "Informazioni giuridiche e pubblica amministrazione nel www di Internet" in I Tribunali Amministrativi regionali, n. 6-7, Luglio-Agosto 1996, II , pag. 205 e "La Ricerca giuridica vola su Internet" su Italia Oggi n. 208 del 4.9.97 pag. 22. CFR anche gli atti del preconvegno svoltosi a margine del Convegno Nazionale di Cassino del 23-24-25 maggio 1997 ("L'informatica nel pianeta giustizia") su Internet all'indirizzo www.officine.it/avvocassino/convegni/preconv.htm.

 (10) Sul Parlamento in rete, da ultimo, Cfr: M. Cammarata , "L'ignoranza della legge accusa il legislatore", in Mcmicrocomputer, n. 173 maggio 97, pag. 161, nonché Cfr: i servizi della rivista on line "Interlex", su Internet all'indirizzo www.interlex.com .Un altro importante esempio di quanto si può realizzare su Internet nel campo giuridico è il sito web dell'Assemblea Regionale Siciliana (www.ars.sicilia.it) che nell'intestazione della home page ha questa significativa affermazione: "Il Parlamento siciliano mette a tua disposizione il suo Sistema Informativo". E in effetti si tratta di una banca dati pubblica, completa e preziosa per la ricerca giuridica, forse la più avanzata e completa fra i siti istituzionali aperti gratuitamente al pubblico. Vi si trovano tutte le leggi regionali e i riferimenti alle gazzette regionali; tutti i disegni di legge e gli atti parlamentari , persino le sentenze del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia e dei Tar siciliani. Tutto questo materiale è gratuitamente ricercabile attraverso un veloce motore di ricerca senza necessità di domande e/o autorizzazioni.

  (11) CFR: B. Caruso , Informatica e pubblica amministrazione, in "Diritto & Diritti ", rivista giuridica on line, gennaio 97, all’indirizzo http://www.diritto.it , nonché F. Brugaletta, "Primo Tar on line al via a Catania", su Italia Oggi n. 5 del 8.1.97 pag. 31. Si vedano anche gli atti del convegno di Catania del 25.10.96, e della discussione svolta on line, sul tema "Diritto, telematica e giustizia", pubblicati nel sito web della facolta’ di Giurisprudenza all’indirizzo http://www.lex.unict.it/news/convegni/convegno25-10/default.htm.

 (12) e all’indirizzo www.comune.bologna.it/iperbole/tribunale è annunciato l’arrivo in rete anche del Tribunale di Bologna.

(13) interessante, in proposito, quanto realizzato dal "National Center for Automated Information Research" che, insieme al "Robert Crown Law Library at Stanford Law School", ha dato inizio ad una nuova esperienza: in un apposito sito web denominato "Stanford Law School's Securities Class Action Clearinghouse" viene digitalizzato il testo di ricorsi, citazioni, provvedimenti giudiziali ed atti processuali per la ricerca "full text" con apposito motore, in modo da offrire informazioni più dettagliate e complete rispetto ad altri servizi che limitano i loro database alle decisioni giurisdizionali.

 (14) oggi gli organi giudiziari americani usano Internet correntemente per diffondere informazioni al pubblico e agli operatori, per scambiare informazioni con altri organi giudiziari e per fare ricerche di dati giuridici (e in questo modo accelerano i tempi e riducono i costi), sul punto CFR: Bradley J. Hillis, Considerations When Placing Court Opinions on the Internet, http://www.wolfenet.com/~dhillis/index.htm secondo il citato Autore: "Canada, Australia, Mexico, Argentina, South Africa and Zambia are examples of countries that provide their Supreme Court opinions, court rules and statutes on the Web for free"; la stessa cosa si verifica anche in altri paesi anche Europei, interessantissimo e' ad esempio il sito web (http://www.admin.ch/in) del Tribunale Federale Svizzero con le informazioni disponibili in cinque lingue : Tedesco, Francese, Italiano, Rhaeto-Romance e Inglese. Il sito contiene un utile motore di ricerca "full text" per trovare le decisioni adottate dall’anno 1975 al 1996 e tutte le altre informazioni necessarie per la conoscenza dell’importante istituzione: storia e funzione, organizzazione e ripartizione degli affari, notizie su giudici e cancellieri, amministrazione e attività del Tribunale. Sul tema in generale, cfr: S. Farsi, "La rivoluzione indotta dalle reti digitali nelle professioni: un’importante occasione per l’amministrazione giudiziaria" in Rassegna Forense n. 2 , Maggio-A/gosto 1996, pag. 301.

(15) un esempio : "the oral argument page " della Supreme Court of the United States all’indirizzo http://oyez.at.nwu.edu/oyez.html .

(16) per esempio lo "SCiB", the Supreme Court international Bulletin (http://www.farislaw.com/), è un servizio che ogni settimana pubblica nel web, in massima e per esteso, le più significative sentenze delle Supreme Corti degli USA, del Canada, dell’Australia, dell’House of lords inglese e del Sud Africa Constitutional Court; nello stesso sito è possibile effettuare la ricerca full text su tutta la giurisprudenza e, previo abbonamento gratuito, lo stesso servizio inserisce nella mail box dei richiedenti un bollettino settimanale con le massime redatte in ipertesto in modo da potere acquisire la sentenza per esteso tramite il sito web.

 (17) CFR : F. Brugaletta, "Trasparenza nell’esercizio del potere, diritto alle informazioni e nuove tecnologie", in Giurisprudenza amministrativa siciliana, n. 2/95, pag. 402. Bisogna dire anche che un importante esempio di trasparenza di amministrazioni pubbliche collegata alle reti è sicuramente la diffusione delle reti civiche di Comuni e Provincie su Internet; un elenco di quanto già esiste con i Link per un accesso immediato si trova all'indirizzo http://www.citinv.it/ossreti/civiche/; per altri esempi CFR: la LABnews (una newsletter elettronica del LAB, il Legal Advisory Board dell'Unione Europea) del mese di Settembre 1997 che si trova all'indirizzo www.echo.lu/legal/en/news/frontpage.html ).

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