1. febbraio 1995
Chiarimenti ufficiosi dal Ministero PPTT sul DLgs 103/95
di Manlio Cammarata Il prossimo 26 febbraio scade il termine
per la notificazione o la richiesta di autorizzazione al Ministero delle poste e
telecomunicazioni per gli operatori che offrono i servizi
"liberalizzati" con il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103.
Delle disposizioni del decreto legislativo, e di quelle dei successivi
provvedimenti (DPR n. 420 del 4 settembre e DM del 5 settembre) abbiamo parlato
ampiamente sia in questo Forum (si vedano gli interventi
di Manlio Cammarata e Andrea Monti), sia sul n. 159 di MCmicrocomputer, in
questi giorni in edicola. Abbiamo messo in luce diverse ambiguità dei testi,
che rendono difficile stabilire se Internet Provider e BBS siano soggetti alla
disciplina notificatoria o a quella autorizzatoria, nel caso in cui offrano
esclusivamente servizi su linea commutata.
Un importante aspetto da chiarire, fra gli altri, riguarda l'eventualità
dell'obbligo di notificazione per i BBS amatoriali, in particolare quelli
appartententi ad organizzazioni "no profit" come Fidonet.
Dal Ministero delle poste e telecomunicazione giunge ora una risposta non
ufficiale, che si può riassumere in questi tre punti:
1) I BBS amatoriali, Fidonet e simili, non rientrano nell'ambito di applicazione
del decreto e quindi non devono compiere alcuna notificazione, perché la
regolamentazione riguarda solo i servizi commerciali (infatti è necessario
allegare alla notificazione o alla richiesta di autorizzazione il certificato di
iscrizione alla Camera di commercio).
2) I servizi Internet, anche se offerti al pubblico su linea commutata, sono
soggetti alla richiesta di autorizzazione, quando è presente almeno un
collegamento su linea dedicata, anche se "a monte dell'offerta al
pubblico". Questo significa, in pratica, che tutti i fornitori di servizi
di telecomunicazioni ricadono nella disciplina autorizzatoria, come vedremo più
avanti, il che contrasta con il buon senso e con le disposizioni europee.
3) Assoggettata al regime autorizzatorio tutta l'offerta Internet,
bisognerebbe pagare il contributo annuale di L. 1.000.000 per ogni sede in cui
sono installate apparecchiature di commutazione, in pratica per tutti i POP
(Point Of Presence). Va da sé che se il POP è gestito direttamente dal
provider, spetta a questo pagare il contributo; invece, se il POP è gestito da
un altro soggetto (in franchising o attraverso una concessione), richiesta di
autorizzazione e pagamento del contributo spettano al gestore del POP.
4) Il famigerato art. 6 si riferisce effettivamente alla crittografia.
Significherebbe che gli organismi di telecomunicazioni non possono vietare la
crittografia, ma che essa è di fatto vietata dal Ministero degli interni per
motivi di sicurezza, ordine pubblico ecc.
Se così fosse addio commercio su Internet, salterebbe una buona metà della
società dell'informazione! In realtà la crittografia in Italia non è vietata,
come spiega in dettaglio Giovanni Buttarelli al punto 5 del suo intervento
al Forum dell'anno scorso (Buttarelli è un magistrato addetto all'ufficio
legislativo del Ministero di grazia e giustizia).
Per concludere, alcune brevi note sul dilemma notificazione o autorizzazione per
gli Internet Provider. Premesso che quando sono offerti al pubblico accessi su
linee dedicate si rientra senz'altro nel regime autorizzatorio, l'offerta di
accesso su rete commutata deve, a mio avviso, rientrare nell'ipotesi della
notificazione.
Questo perché i collegamenti diretti "a monte" dell'offerta al
pubblico su linea commutata possono essere di tre tipi:
a) collegamenti "interni" tra il provider e i suoi POP: e in questo
caso non sono soggetti ad alcun obbligo, come recita il 103, art. 5, comma 6.
b) collegamenti diretti affittati dal gestore del "nodo" per la
connessione con i provider; qui i casi sono due: o si considera il collegamento
come "offerto" dal nodo ai provider (ma è un'offerta al pubblico? La
definizione di offerta al pubblico è oggetto di discussioni), e quindi è il
nodo che richiede l'autorizzazione e paga il contributo; oppure si considera
l'offerta come fatta dal gestore della rete pubblica, che deve pagare il
contributo ai sensi del 103/95, art. 10, comma 3.
c) collegamenti diretti affittati dal provider o dal POP per il collegamento
reciproco, se il POP non è gestito dallo stesso provider e quindi non ricorre
l'ipotesi del punto a). In questo caso dovrebbe applicarsi l'ipotesi precedente:
il collegamento è "offerto" dal gestore pubblico, che quindi paga il
contributo.
Ora, se si accoglie l'interpretazione ufficiosa del Ministero PPTT, cioè che i
collegamenti diretti fanno parte dell'offerta al pubblico di servizi sulla rete
commutata, si giunge a risultato paradossale: che lo stesso collegamento deve
essere autorizzato due volte e quindi sottoposto a un doppio contributo!
In pratica: il contributo per la linea dedicata che collega un provider al POP
sarebbe pagato sia da Telecom Italia, sia dal provider o dal POP. Il che è
assurdo sul piano logico e illegale sul piano giuridico.
Se fosse ufficialmente confermata questa interpetazione, la disciplina
notificatoria si applicherebbe a pochissimi BBS commerciali, ammesso che ce ne
siano ancora. Tutti gli altri, compresi i servizi audiotex, come il famigerato
144, ricadrebbero nella disciplina autorizzatoria. Infatti sono offerti al
pubblico esclusivamente su linea commutata, ma tra l'information provider e il
più vicino nodo di Telecom Italia c'è, di norma, una linea dedicata.
In ultima analisi, è necessario che intervenga al più presto un chiarimento
ufficiale da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Chiarimento
che deve tener conto dello spirito e della lettera delle direttive europee, in
particolare della 90/388.
Nei prossimi giorni seguiremo su questa pagina gli sviluppi della situazione.