I mantainer sono quei soggetti (non necessariamente internet
provider) che - allo stato attuale delle cose - sono abilitati a
compiere le operazioni tecniche in nome e per conto del richiedente un
nome a dominio, operazioni che consentono il perfezionamento della
registrazione.
Per diventare mantainer si deve sottoscrivere un contratto con
l'Istituto di applicazioni telematiche (IAT) del CNR, anticipare il
pagamento di 30 domini e poi saldare le fatture che vengono ricevute a
fronte del superamento della soglia di 30 nomi.
Il DDL Passigli non prende praticamente in considerazione la
categoria dei mantainer (oggi molto numerosa) che da un giorno
all'altro potrebbe essere del tutto cancellata. Per esempio,
disponendo che abilitati al ruolo di mantainer possono essere solo le
persone giuridiche, con un capitale sociale minimo pari a, poniamo,
500.000.000 (quale garanzia per i danni provocati tramite la
registrazione), oppure imponendo una polizza fideiussoria o qualsiasi
altro "gadget" dovesse venire in mente alla commissione che
viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le conseguenze pratiche di tutto questo si riassumono come segue:
- Da un momento all'altro un certo numero (elevato) di nomi a
dominio potrebbe essere di colpo privato dei mantainer.
- I mantainer hanno comunque pagato anticipatamente delle
somme: che fine faranno questi soldi?
- Ad un sistema che, con tutti i suoi limiti, ha funzionato
quantomeno decentemente, se ne sostituisce un altro nel quale la
possibilità di registrare i nomi a dominio sarà probabilmente
concentrata nelle mani di pochi soggetti.
- Chi si preoccupa dei diritti acquisiti da parte degli
assegnatari dei nomi a dominio, a seguito della stipulazione di
contratti di servizio perfettamente validi ed efficaci?
E' bene sottolineare che tutto questo avviene a danno di una
categoria di operatori che non ha alcuna responsabilità nelle
violazioni di legge commesse da qualche soggetto e repentinamente
sanzionate dalla magistratura.
Ciò nonostante, alla fine della fiera, costoro verranno buttati via
insieme all'acqua sporca: mirabile esempio di lungimiranza nell'applicazione
delle politiche di sostegno della net-economy.
Ma anche sotto il profilo della tutela dei diritti civili le soluzioni
somministrate dal DDL Passigli si rivelano drasticamente letali. Il
legislatore, per l'ennesima volta, dimostra scarsa confidenza con la
teoria generale della responsabilità, che pure sembrava argomento
oramai consolidato anche nella manualistica universitaria. A conclusione diversa
non si può giungere leggendo le norme sui cui contenuti già si è
espresso Manlio Cammarata (vedi Delirio
normativo o lucida premeditazione?).
Mi limito ad aggiungere che, sotto il profilo tecnico, le ipotesi
di responsabilità che si vorrebbero introdurre rappresentano un grave
colpo al principio della personalità della responsabilità penale (art. 27 c. II
Cost.). Come dimostra il proporre forme nemmeno troppo
velate di responsabilità oggettiva (unico responsabile è il
titolare del dominio) che superano addirittura l'ipocrita
affermazione di principio contenuta nella direttiva
2000/31/CE: il provider non è responsabile dei contenuti
illeciti, a meno che non ne sia stato informato. Almeno si fa salva la
forma di un diritto altrimenti già martoriato.
Nulla di tutto questo riscontriamo nel DDL in questione. Che,
ossessionato dalle manette, arriva a metterle anche a se stesso. Cioè
allo Stato italiano, il quale, licenziante unico dei servizi su rete
pubblica di telecomunicazioni, è quello che in definitiva vi
"consente" l'accesso.
Anche leggendo attentamente le avvertenze, usare la cura del DDL
Passigli per "guarire" i domini si rivela peggiore del male.