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 Nomi a dominio

La motivazione "tecnocratica" nell'ordinanza di Firenze
di Giuseppe Cassano - 21.09.2000

Suscita scalpore una recente ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 giugno 2000 che sembra aver sovvertito le soluzioni che giurisprudenza consolidata, con il plauso della dottrina, aveva indicato in maniera pressoché costante, ossia l'applicabilità della disciplina in tema di marchi e segni distintivi al domain name (l'unico precedente che ripete le medesime argomentazioni - ma a leggere l'ordinanza l'affermazione sembra fatta ad abundantiam - è Tribunale di Bari 24 luglio 1996, in Foro it., 1997, I, 2316. Nella dottrina italiana, a quanto ci consta, nessuno ha seguito questa tesi. Una impostazione in tal senso è rinvenibile in una parte minoritaria della dottrina straniera: cfr. Bettinger, Kennzeichenrecht im Gyberspace: Der Kampf um die Domain-Namen, in GRUR Int., 1997, 402).

Non tanto sugli equivoci di natura tecnica (sul punto Monti, Nomi a dominio, il Tribunale di Firenze aumenta la confusione) si sofferma la nostra attenzione, quanto sull'argomentazione giuridica seguita dal Tribunale che in assoluto non sembra avere precedenti.

Infatti, considerata l'attuale situazione di carenza legislativa in cui versa il nostro Paese, il Tribunale oblitera completamente le tecniche per colmare le lacune dell'ordinamento giuridico. Non vengono, infatti, menzionati i classici criteri, sulla scia degli insegnamenti più autorevoli (Tarello, L'interpretazione della legge, Milano, 1980, 39 e da ultimo, con efficacia, di Alpa, Il metodo nel diritto civile, in Contr. e impresa, 2000, 356), quali l'interpretazione estensiva, analogica o il ricorso ai principi generali. Nell'ordinanza, infatti, non si pongono i quesiti di compatibilità/interferenza con gli altri segni distintivi, né tanto meno all'interprete vengono forniti i dati per una migliore comprensione della questione, sulla base del presupposto che se « gli organismi che consentono a Internet di esistere e svilupparsi, consider(a)no invece il domain name alla stregua di un mero indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche» si può dedurre che « non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi» .

Come dire ... da una regola tecnica ad un precetto giuridico.
Ma l'affermazione risulta ancora più inusuale se solo si ricorda che l'organo giudicante è ben consapevole che « l'utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un'impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che dal domain name» .

Proprio tale puntualizzazione, nella logica del ragionamento giuridico, aveva consentito all'interprete di confermare l'assunto secondo il quale il cosiddetto nome di dominio non può ritenersi una semplice casella postale o indirizzo elettronico, ma deve invece reputarsi come segno distintivo suscettibile di entrare in conflitto con altri segni "tipici" quali, in particolare, il marchio.
Il ragionamento dell'organo giudicante arriva invece a conclusioni opposte, dove peraltro si afferma a fronte della premessa, pur non condivisibile, che « la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento» , che (...) « finché internet in Italia non è regolata, normata ed in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System prevalgano sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio» .

Tale presa di posizione risulta oltremodo bizzarra, ma forse ad essa sottostà il mito di Internet quale spazio anormativo (quello che può definirsi il regime giuridico di Internet pone all'interprete un'altra tipologia di problemi, ossia un problema di « adattamento» o « innovazione» e non di « inesistenza» delle regole. Cfr. Alpa, Premessa, in I Problemi Giuridici di Internet, a cura di Tosi E., 1999, XV).

E' opportuno allora ricordare che pur se l'approccio ermeneutico alle fonti del diritto (a patto di voler seguire un determinato modello teorico dell'interpretazione, che si svolge in una dimensione relazionale e comunicativa, pronto, quindi, a dar conto delle innovazioni) muove dalla insufficienza delle fonti formali ai fini della determinazione del diritto in concreto, non si spinge mai fino alla creazione libera del diritto, dovendosi affidare a regole e principi, e questi ultimi, con le loro molteplici finalità, costituiscono il margine di confine tra diritto positivo e il mondo di valori in cui si muove l'interprete (Più in particolare è opportuno ricordare che l'ermeneutica cerca di descrivere ciò che avviene nell'atto interpretativo e di delineare un metodo che sottoponendo la precomprensione al controllo razionale rappresentato dal confronto con il testo, consente il passaggio da una comprensione provvisoria ad una comprensione fondata. Per quest'ordine di considerazioni Ricoeur, Etica e conflitto dei doveri, il tragico dell'azione, Bologna, 1990, 285. La comprensione dell'organo giudicante si è fermata quindi allo stadio di comprensione provvisoria, non rinvenendosi nel ragionamento un valido processo interpretativo).

A quale schema argomentativo ( su questa tematica cfr. Tarello, op. e loc. cit., che rinviene nelle argomentazioni degli organi giudicanti quindici tipologie di ragionamento), può essere ricondotta allora l'ordinanza del Tribunale fiorentino? A nessuno. L'argomentazione potremmo definirla ... tecnocratica. Tecnocratica per la prevalenza accordata « agli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain name System sull'utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio» (parola di Tribunale)!? (Viene alla mente il pensiero di Heidegger, Vortrage und Aufsatze, Pfullingen 1954, tr. it. Saggi e discorsi, Milano 1980 che aveva indicato il ruolo pressoché negativo della tecnica affermando che "strappa e sradica sempre più l'uomo dalla terra". Parafrasando Heidegger, nel caso in esame, la tecnica "strappa e sradica il giudice dal sistema delle fonti").

In sede di conclusioni deve essere ricordato che, in tema di domain name, a parte il ricorso ai principi generali e all'interpretazione analogica e/o estensiva, più norme di diritto positivo soccorrono l'interprete. In tema di violazione dei marchi potranno applicarsi:

- la legge marchi (r.d. n. 292 del 21 giugno 1942); dalla lett. a) dell'art. 1 si evince che è contraffattorio l'uso del segno identico al marchio per prodotti o servizi identici per i quali il marchio è registrato. Se il segno è solo simile al marchio (ex lett. b) dell'art. 1 l.m.) verrà censurato solo in caso dia luogo ad un concreto rischio di confusione del pubblico circa le origini del prodotto contrassegnato;

- l'art. 2598 c.c., n. 1, sulla contraffazione del marchio;

- l'art. 100 della legge sul diritto d'autore (l. n. 633 del 22 aprile 1941), qualora il marchio violato sia anche il titolo di una pubblicazione periodica;

- la normativa sul diritto al nome e all'identità personale delle persone giuridiche (volendo sul punto Cassano, I diritti della personalità dei gruppi e degli enti, in La formazione giurisprudenziale del diritto civile, a cura di Alpa, nella Giurisprudenza sistematica, fondata da Walter Bigiavi, Torino, 2000, 199).

In caso di violazione, da parte del domain name, di altri segni distintivi, saranno applicabili: a) l'art. 2598 c.c., n. 1; b) l'art. 100 della legge legge sul diritto d'autore, qualora sia violato il titolo di una pubblicazione periodica; c) gli artt. 2563 ss. c.c., nel caso in cui il segno violato sia una ditta ; d) la normativa sul diritto al nome ed all'identità personale delle persone giuridiche.