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Nomi a dominio
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Emendamenti? Appunti a futura memoria
di Manlio Cammarata - 05.03.01
La sollevazione della Rete, senza precedenti in Italia, contro il disegno
di legge "Passigli" sui nomi a dominio (e non solo!) fino a questo
momento non sembra interessare i parlamentari, che sono fermamente intenzionati
ad approvare il provvedimento in questi ultimi giorni della legislatura. Per
rendersene conto basta leggere le offensive dichiarazioni
che lo stesso Passigli ha rilasciato all'ANSA la settimana scorsa.
La discussione in aula alla Camera sul progetto C. 6910 è prevista per domani, 6
marzo. Quindi il testo, con modifiche insignificanti rispetto a quello
approvato dalla Commissione giustizia del Senato, dovrebbe essere approvato
dall'aula di Palazzo Madama tra il 13
e il 15 marzo. Naturalmente, se i parlamentari non terranno conto della
protesta unanime dell'internet italiana e se l'ormai certo scioglimento
anticipato delle Camere non farà annullare o cambiare l'agenda della prossima
settimana.
Al di là delle critiche sul testo "Passigli", riassunte nella
tabella che segue, emanare oggi una legge sulla registrazione dei nomi a dominio
non è opportuno, per due motivi: a) perché sulla materia dovrebbe pronunciarsi
a breve l'Unione europea e b) perché l'argomento è oggetto di un'accesa
discussione nell'ambito dell'ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers). Dunque qualsiasi
regolamentazione nazionale potrebbe rivelarsi superata nel giro di qualche mese.
E' meglio aspettare la prossima legislatura, approfondire i problemi e magari
inserire la questione dei nomi a dominio nel contesto di una legge-quadro che
determini le linee generali dello sviluppo della società dell'informazione in
Italia.
Dunque queste proposte di emendamenti devono essere considerate come appunti
"a futura memoria", come possibile riferimento per una discussione
seria.
Bozza del testo S. 4594 approvato dalla
Commissione giustizia del Senato |
Emendamenti |
Note |
DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DI NOMI PER
L'IDENTIFICAZIONE DI DOMINI INTERNET E SERVIZI IN RETE |
DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DI NOMI PER
L'IDENTIFICAZIONE DI DOMINI SULLE RETI TELEMATICHE |
I nomi a dominio servono solo per identificare i
domini - Il DDL contiene anche disposizioni non attinenti alla questione dei
nomi a dominio, disposizioni che si propone di eliminare |
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme
di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei
nomi a dominio (DNS - Domain name system), che, associati ad un indirizzo
numerico utilizzato dai computer per comunicare tra di loro secondo il
protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un
diritto di accesso alla rete Internet;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o
incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il titolare del
dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarvisi nell'ambito della rete
Internet;
d) per "Commissione" l'ente istituito con l'articolo 7 della presente
legge;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il soggetto fornitore
di servizi di connessione alla rete Internet;
f) per "Host Service Provider", (HSP), il soggetto fornitore di
spazi, su computer permanentemente connessi alla rete Internet,
destinati all'ospitalità dei siti;
g) per "mantainer" il soggetto che opera quale intermediario
accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini. |
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme
di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei
nomi a dominio (DNS - Domain Name System), che, associati ad un indirizzo
numerico (indirizzo IP) utilizzato dai computer per comunicare tra loro
secondo il protocollo TCP/IP, identificano una risorsa fisica o logica di
una rete telematica.
b) per "titolare del dominio" il soggetto che, direttamente o
incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;
c) per "Commissione" l'organismo istituito con l'articolo 7 della
presente legge;
d) per "Registro" l'organismo istituito con l'art. 8 della presente
legge
e) per "enti di registrazione" (registrar) gli organismi
individuati e autorizzati dai competenti organi internazionali, incaricati di
effettuare la registrazione dei nomi a dominio negli appositi registri (data
base) internazionali.
f) per "mantainer" il soggetto che opera quale intermediario
accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini. |
E' stata corretta la definizione di nome a
dominio.
Sono state eliminate le definizioni che non
ricorrono nella proposta modificata.
Sono state inserite le definizione di
"registrar" e "mantainer" tenendo presente che gli enti di
registrazione sono riconosciuti e autorizzati dall'ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers) e le autorità nazionali non possono in alcun
modo intervenire nella materia, se non al livello consultivo nell'ambito della
stessa ICANN (c'è già un'apposita struttura presso la Presidenza del
Consiglio). |
Art. 2 (Divieti di
registrazione dei nomi a dominio)
1. E' vietata la registrazione di nomi a dominio
quando gli stessi corrispondono a:
a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre
organizzazioni di beni o di persone;
b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati;
c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici,
corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una
pubblica funzione;
d) nomi di comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che
costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati
all'iniziativa comune;
e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti
indicati alle lettere a), c) e d).
2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi:
a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma
delle leggi vigenti;
b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto
dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si
applica nei confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del
marchio o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, o di
chi può disporne con il consenso scritto di chi ne è titolare.
4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed
il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica, oltre che il
più elevato grado di parità fra gli utenti, la Commissione di cui all'articolo
7 adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile
di nomi a dominio. |
Art. 2 (Disposizioni sui nomi a dominio)
1. La registrazione dei nomi a dominio è consentita nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di diritto al nome, della concorrenza
commerciale e di marchi e segni distintivi.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni,
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione di cui all'art. 7, sono stabilite eventuali limitazioni
per la registrazione di nomi che identificano:
a) istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari
dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione;
b) di comuni, provincie e regioni, ovvero di
soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi
finalizzati all'iniziativa comune;
c) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti
indicati alle lettere a) e b).
3. Le regole contenute nel decreto di cui al
comma precedente dovranno tenere conto della possibilità di registrare i nomi
di cui al comma 1, lettere a), b) e c) anche al di sotto di uno o più domini di
secondo livello che identifichino le istituzioni e gli enti pubblici. |
Il nuovo testo al comma 1 elimina qualsiasi
difficoltà interpretativa che potrebbe sorgere dalla sovrapposizione delle
norme proposte nel testo originale con la normativa vigente in materia di nomi,
marchi, segni distintivi ecc.
Con i commi 2 e 3 si apre la possibilità di
aumentare la disponibilità di nomi, adottando il sistema in vigore in Gran
Bretagna, che raggruppa gli enti pubblici sotto il dominio ".gov.uk",
gli operatori commerciali sotto il dominio ".com.uk" ecc. |
Art. 3 (Registrazione dei nomi a dominio e
iscrizione nel registro delle imprese)
1. Qualora più soggetti risultino
contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3
dell'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio corrispondente avverrà
in capo al primo di tali soggetti che ne avrà avanzato richiesta.
2. La registrazione del nome a dominio si
perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.
3. I nomi a dominio registrati a seguito di
richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono iscritti, a cura delle camere di commercio e senza maggior onere per
gli stessi, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile o nelle sezioni speciali dello stesso di cui al comma 4 della norma
indicata.
4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche
con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti nel solo repertorio delle
notizie economiche ed amministrative. |
Art. 3 (Registrazione dei nomi a dominio e
iscrizione nel registro delle imprese)
1. Qualora più soggetti risultino
contemporaneamente legittimi titolari del diritto di registrare lo stesso nome a
dominio, il dominio avverrà in capo al primo che ne avrà avanzato richiesta.
2. La registrazione del nome a dominio si
perfeziona con l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 8.
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La trascrizione dei nomi a dominio nei diversi
registri delle Camere di commercio è un'inutile appesantimento burocratico.
Va bene come funziona adesso: Le Camere di commercio inseriscono l'indicazione
su richiesta degli operatori interessati. |
Art. 4 (Nomi a dominio illegittimamente
registrati)
1. Fermo restando ogni altro effetto previsto
dalle disposizioni vigenti che tutelano i nomi e i marchi e disciplinano il
trattamento dei dati personali, la registrazione di nomi a dominio in violazione
a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 costituisce fatto illecito e comporta, a
carico del titolare del dominio, fatta salva la concorrente responsabilità del
soggetto che ha eseguito la registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni
danno patrimoniale e non patrimoniale procurato.
2. Con la sentenza che accerta l'illecito è
ordinata, ove non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 7, la
cancellazione del dominio dal Registro nello stesso previsto, è disposta la
cancellazione dell'iscrizione eseguita a norma dell'articolo 3, commi 3 e 4 ed
è assunto ogni altro provvedimento che risulti necessario per la rimozione
delle conseguenze dannose dell'illecito stesso.
3. Con la sentenza è altresì applicata a carico
della parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla
Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti
dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati,
alle spese del suo funzionamento.
4. Il titolare del dominio è l'unico
responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I
soggetti che svolgono i servizi di provider e di mantainer, ed
ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete Internet o ad
altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel
solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile
l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il
medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto
del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la
responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si
estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo. |
Art. 4 (Nomi a dominio illegittimamente
registrati)
1. In caso sentenza della magistratura che
accerti la registrazione di nomi a dominio effettuata in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, e ove la registrazione stessa sia stata
richiesta al solo scopo di trarre un profitto attraverso la successiva cessione
a un avente diritto, con la sentenza stessa è applicata a carico della parte
soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a
30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla
Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti
dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati,
alle spese del suo funzionamento.
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Le disposizioni del primo e del secondo comma
sono inutili, basta il codice civile.
Il terzo comma (ora comma 1) è stato modificato
per chiarire che la sanzione amministrativa si applica solo in caso di sentenza
della magistratura e per le registrazioni in mala fede: in sostanza è la norma
essenziale contro il cybersquatting.
Il quarto comma introduce inaccettabili ipotesi
di responsabilità oggettiva e deve essere cancellato, essendo in contrasto sia
con l'ordinamento italiano, sia con le disposizioni comunitarie. |
Art. 5 (Cessione dei nomi a dominio)
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio
può essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a cura del
cedente alla Commissione di cui all'articolo 2 per l'annotazione sul Registro
nello stesso previsto. In mancanza della comunicazione il trasferimento non può
essere fatto valere nei confronti dei terzi e il cedente è corresponsabile con
il cessionario agli effetti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4.
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio
corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di trasferimento, fermo
restando quanto altro previsto al comma 1, solo nel caso in cui abbia luogo il
contestuale trasferimento dell'attività ad esso connessa.
3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto
previsto al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto domini
registrati in violazione degli articoli 2 e 3, sono nulli di diritto. |
Art. 5 (Cessione dei nomi a dominio)
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio
può essere oggetto di trasferimento ai sensi della normativa vigente in materia
di marchi e segni distintivi o, comunque, in osservanza delle disposizioni del
codice civile..
2. Il trasferimento ad altro soggetto di un nome
a dominio deve essere notificato dal cedente al Registro a pena di nullità.
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Anche qui basta il richiamo alla normativa
vigente, con la precisazione relativa alla comunicazione al Registro. |
Art. 6 (Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si
applicano, nei confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in
relazione ai nomi a dominio ovunque registrati. |
(Sopprimere l'articolo). |
La disposizione è inutile, perché non fa che
ripetere i principi dell'ordinamento. |
Art. 7 (Commissione Nazionale per l'accesso a
Internet e alle altre reti telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri è istituita la Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e
alle altre reti telematiche con le seguenti finalità:
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative
procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e
coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e
promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro
che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo
quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;
b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non
determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono
operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;
d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in
possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;
e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a
seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto
difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto
prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;
f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui
alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti
stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini
e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare
l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;
g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti
interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla
registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto
da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso
alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o
istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla
più ampia diffusione dell'utenza di Internet o di altre reti
telematiche;
i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata
espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere
l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei
necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei
protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet e delle
altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista
scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;
l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri
enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere
internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del
trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, per il
tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il
Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che in tale caso
assume la denominazione di Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi
a dominio, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più
soggetti privati o pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un
apposito Registro nazionale;
b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio
registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;
c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano
i soggetti ivi indicati;
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di
nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente,
che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti
sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione
pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in
futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne
siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un
rappresentante dell'Unioncamere.
4. La Commissione svolge le proprie funzioni
coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici
componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole
di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli
utenti di Internet.
5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della
Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i
criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei
componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni
prima della scadenza della stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati
i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita
o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono
soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed
umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.
8) Le controversie in cui abbia parte la
Commissione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. |
Art. 7 (Commissione per i nomi a dominio).
1. Presso il Ministero delle comunicazioni [delle
attività produttive] è costituita la Commissione per i nomi a dominio
(di seguito "la Commissione").
2. La Commissione è costituita con decreto del
Ministro delle comunicazioni [delle attività produttive] entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta da un massimo di
undici membri, nominati dalle associazioni rappresentative degli operatori e
degli utenti. Della Commissione fanno comunque parte un rappresentante del
Ministero delle comunicazioni e uno del Registro di cui all'art. 8. Devono far
parte della Commissione anche almeno due soggetti indipendenti di riconosciuta
competenza sulla materia specifica.
3. La Commissione ha il compito di:
a) proporre le regole per la registrazione dei nomi a dominio, e in particolare
di quelli indicati all'articolo 2, comma 2.
b) identificare procedure extragiudiziali rapide per la risoluzione delle
controversie in materia di nomi a dominio, eventualmente anche attraverso la
nomina di una sottocommissione con il ruolo di "terzo arbitro" fra
quelli liberamente scelti tra le parti;
c) vigilare sulla tenuta del Registro di cui all'art. 8;
d) vigilare sulle condizioni contrattuali predisposte dagli enti di
registrazione e dagli intermediari e suggerire eventuali modifiche, ai sensi
della normativa vigente in materia di contratti a distanza e protezione del
consumatore.
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Il testo del DDL è completamente inaccettabile,
perché istituisce inutili organismi e procedure burocratiche che possono
ostacolare lo sviluppo dell'internet.
Occorre solo un ente di normazione che stabilisca
le poche e semplici regole per i nomi "riservati" e per il contenzioso
extragiudiziale.
La "sorveglianza" sul Registro non deve
avere natura politica e quindi deve essere affidata a un organo
"tecnico", che può essere indicato nel ministero competente o
nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che però si è dichiarata
"incompetente" sulla materia).
Inutile aggiungere che i provvedimenti della Commissione sono atti
amministrativi, avverso i quali può essere proposto ricorso al TAR.
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Art. 8 (Disciplina transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente
legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata
in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l'eventuale
iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4. Lo stesso
provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la
stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge,
ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a
dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della
precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Fino all'emanazione delle regole di
registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a
sessanta giorni dopo l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7,
l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3 della presente legge e secondo le procedure e le
regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.
3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai
commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione
ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale
delle ricerche. |
Art. 8 (Registro pubblico dei nomi a dominio)
1. Presso l'Istituto per le applicazioni
telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito il Registro
pubblico dei nomi a dominio ".it".
2. Il Registro rende disponibile a chiunque per
via telematica l'elenco dei domini registrati sotto il dominio di primo livello
".it", con il nome o la denominazione sociale e la residenza o la sede
del titolare.
3. Gli enti riconosciuti dai competenti organismi
internazionali per la registrazione dei domini ".it" comunicano al
Registro i dati relativi ai domini registrati non appena ricevuta la conferma
dell'inserimento nel data base centrale.
4. Chiunque, tra i soggetti indicati all'art. 6,
ne abbia interesse, può chiedere l'iscrizione nel Registro di nomi registrati
in sede internazionale sotto domini di primo livello diversi da "it".
5. Il registro procede senza indugio alla
cancellazione o all'attribuzione ad altro soggetto di un nome a dominio, in
seguito a:
a) disposizione dell'autorità giudiziaria;
b) comunicazione della Commissione di cui all'articolo 7;
c) comunicazione del titolare registrato;
e ne dà immediata comunicazione all'ente di
registrazione e al mantainer che hanno effettuato la registrazione, per la
variazione nel data base centrale.
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Le disposizioni
transitorie del testo originale non hanno senso nell'ottica di questa proposta.
E' necessario invece definire il ruolo del registro nazionale, separando la sua
funzione - spiccatamene pubblicistica - da quelle del data base internazionale e
da quelle dei registrar, che possono essere più di uno e possono cambiare nel
tempo. |
Art. 9 (Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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