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Pubblica amministrazione

Autorità o agenzia, l'importante è che funzioni
di Manlio Cammarata - 02.04.03

Se questo numero fosse uscito ieri, 1. aprile, molti avrebbero pensato a un "pesce". Invece la data di copertina ci mette al riparo da qualsiasi sospetto di scherzo in una notizia che presenta qualche aspetto paradossale. La notizia è questa: l'art. 23, c. 5, della "Legge di semplificazione 2001", approvata definitivamente dal Senato il 19 marzo scorso e non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, abroga espressamente l'art. 23, c. 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la "finanziaria 2002".
La disposizione abrogata prevedeva la soppressione (annunciata da tempo) dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico e la loro sostituzione con l'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.
 
Procediamo con ordine per inquadrare la questione . L'AIPA, costituita come autorità indipendente con il decreto legislativo 39/93 ha svolto nel corso degli anni un ruolo di grande importanza nel rinnovamento della pubblica amministrazione. Prima ha messo ordine nel complesso sistema delle acquisizioni di materiale informatico e ha tracciato le linee guida dello sviluppo con i piani triennali e "intersettoriali", poi ha messo in cantiere i progetti più innovativi, come la Rete unitaria della pubblica amministrazione, l'archiviazione ottica dei documenti, il protocollo informatico e, soprattutto, la firma digitale.
Naturalmente ha riscosso consensi e critiche. L'idea stessa di affidare a un'autorità indipendente compiti che potevano essere svolti da un organismo interno della Presidenza del Consiglio è stata contestata fin dall'inizio.

Risalgono al 2000 le prime avvisaglie dell'intenzione di porre fine all'esperienza dell'AIPA, con il passaggio del Centro tecnico sotto la Presidenza del Consiglio e le prime proposte di trasformazione dell'Autorità in organismo della stessa Presidenza. Il progetto fu poi confermato, all'inizio del 2002, dal ministro Stanca (vedi Innovazione o ritorno al passato?). In effetti, con la costituzione del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, è sorto qualche problema di sovrapposizione di competenze.
Mancava però una disposizione idonea, perché occorre una norma di rango primario (legge o decreto legislativo, non essendoci i presupposti di un decreto-legge) per sopprimere un ente costituito con un decreto legislativo. Il problema è stato risolto con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) il cui art. 27, comma 10, recita (o, meglio, recitava):

All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie"
.

E questo era il testo originario della legge 448/01 (la finanziaria 2002):

Articolo 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) spa sono trasferiti i compiti attribuiti al centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.127, non attinenti ad attività di indirizzo e certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, si proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
.

Dunque con la legge n. 3 del 2003 si cancellava il parziale svuotamento del Centro tecnico e si accorpavano il Centro stesso e l'AIPA nella nuova agenzia. A ben guardare, e dando ormai per scontata la fine dell'Autorità indipendente, l'idea era giusta, perché riportava il Centro nel suo alveo naturale.
Ma ecco l'imprevisto: l'art. 23 della legge di semplificazione 2001, approvata definitivamente dal Senato il 19 marzo scorso, recita:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

E così si torna al punto di partenza: non c'è più la previsione legislativa della chiusura dell'AIPA e della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica.
Ora è difficile dire se ci sia stato un improvvisa inversione di rotta da parte del Governo e della maggioranza (ma nulla conferma questa ipotesi), o se l'abrogazione dipenda da una svista del legislatore o da un colpo di mano di qualche difensore dell'autorità indipendente. Non sarebbe la prima volta che accadono cose di questo genere. Si potrà capirlo, forse, leggendo con calma i resoconti parlamentari, per risalire alla presentazione e alla discussione dell'emendamento.

Una possibile ipotesi è che la disposizione (frutto di un emendamento) sia stato introdotta prima dell'approvazione della legge  del gennaio scorso sulle disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Il fine poteva essere quello di porre riparo allo svuotamento del Centro tecnico. Ma, essendo nel frattempo intervenuta la modifica operata dalla finanziaria 2002, l'abrogazione del comma 6 sarebbe andata ben al di là delle intenzioni. Vale la pena di approfondire la questione.

In ogni caso il Governo deve prendere atto della situazione. La presentazione di un nuovo disegno di legge comporterebbe tempi lunghi e ancora qualche rischio di "stranezze" nell'iter parlamentare. Lo stesso potrebbe accadere se si scegliesse l'abusata e criticabile prassi di infilare un emendamento in qualche legge già in discussione. Forse sarebbe più semplice approfittare dell'occasione per rimettere in piedi l'Autorità (magari con qualche aggiornamento nella struttura e nelle procedure), riunirla con il Centro tecnico e riprendere quel percorso che l'annunciato smantellamento aveva reso più lento e difficile.

Insomma, l'importante è che l'innovazione non si fermi. Il ministro Stanca ha annunciato progetti importanti, che guardano al futuro anche sulla base del lavoro svolto in questi anni dall'AIPA. Per portarli avanti gli serve una struttura efficiente, fatta da persone competenti e motivate. Che si chiami Autorità o che si chiami Agenzia potrebbe non essere fondamentale, perché basterebbe risolvere qualche innegabile conflitto di ruoli e di competenze. Quali altre "sorprese" ci riserva il futuro prossimo?