Autorità o agenzia, l'importante è
che funzioni
di Manlio Cammarata - 02.04.03
Se questo numero fosse uscito ieri, 1. aprile, molti avrebbero pensato a un
"pesce". Invece la data di copertina ci mette al riparo da qualsiasi
sospetto di scherzo in una notizia che presenta qualche aspetto paradossale. La
notizia è questa: l'art. 23, c. 5, della "Legge di semplificazione
2001", approvata definitivamente dal Senato il 19 marzo scorso e non ancora
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, abroga espressamente l'art. 23, c. 6 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, la "finanziaria 2002".
La disposizione abrogata prevedeva la soppressione (annunciata da tempo)
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico e la loro sostituzione con l'Agenzia nazionale per l'innovazione
tecnologica.
Procediamo con ordine per inquadrare la questione . L'AIPA, costituita come
autorità indipendente con il decreto legislativo
39/93 ha svolto nel corso degli anni un ruolo di grande importanza nel
rinnovamento della pubblica amministrazione. Prima ha messo ordine nel complesso
sistema delle acquisizioni di materiale informatico e ha tracciato le linee
guida dello sviluppo con i piani triennali e "intersettoriali", poi ha
messo in cantiere i progetti più innovativi, come la Rete unitaria della
pubblica amministrazione, l'archiviazione ottica dei documenti, il protocollo
informatico e, soprattutto, la firma digitale.
Naturalmente ha riscosso consensi e critiche. L'idea stessa di affidare a
un'autorità indipendente compiti che potevano essere svolti da un organismo
interno della Presidenza del Consiglio è stata contestata fin dall'inizio.
Risalgono al 2000 le prime avvisaglie dell'intenzione di porre fine
all'esperienza dell'AIPA, con il passaggio del Centro tecnico sotto la
Presidenza del Consiglio e le prime proposte di trasformazione dell'Autorità in
organismo della stessa Presidenza. Il progetto fu poi confermato, all'inizio del
2002, dal ministro Stanca (vedi Innovazione o ritorno al
passato?). In effetti, con la costituzione del Ministero per l'innovazione e
le tecnologie, è sorto qualche problema di sovrapposizione di competenze.
Mancava però una disposizione idonea, perché occorre una norma di rango
primario (legge o decreto legislativo, non essendoci i presupposti di un
decreto-legge) per sopprimere un ente costituito con un decreto legislativo. Il
problema è stato risolto con la legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione) il cui art. 27, comma 10, recita (o, meglio, recitava):
All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite
le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già
svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie".
E questo era il testo originario della legge 448/01
(la finanziaria 2002):
Articolo 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
6. Alla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) spa sono trasferiti
i compiti attribuiti al centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della
legge 15 maggio 1997, n.127, non attinenti ad attività di indirizzo e
certificazione. Per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, le
pubbliche amministrazioni possono stipulare con tale società specifiche
convenzioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è
subordinata all'entrata in vigore di un regolamento governativo, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 , comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, si proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie.
Dunque con la legge n. 3 del 2003 si cancellava il parziale svuotamento del
Centro tecnico e si accorpavano il Centro stesso e l'AIPA nella nuova agenzia. A
ben guardare, e dando ormai per scontata la fine dell'Autorità indipendente, l'idea
era giusta, perché riportava il Centro nel suo alveo naturale.
Ma ecco l'imprevisto: l'art. 23 della legge
di semplificazione 2001, approvata definitivamente dal Senato il 19 marzo
scorso, recita:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
abrogato.
E così si torna al punto di partenza: non c'è più la previsione
legislativa della chiusura dell'AIPA e della costituzione dell'Agenzia nazionale
per l'innovazione tecnologica.
Ora è difficile dire se ci sia stato un improvvisa inversione di rotta da parte
del Governo e della maggioranza (ma nulla conferma questa ipotesi), o se
l'abrogazione dipenda da una svista del legislatore o da un colpo di mano di
qualche difensore dell'autorità indipendente. Non sarebbe la prima volta che
accadono cose di questo genere. Si potrà capirlo, forse, leggendo con calma i
resoconti parlamentari, per risalire alla presentazione e alla discussione
dell'emendamento.
Una possibile ipotesi è che la disposizione (frutto di un emendamento) sia
stato introdotta prima dell'approvazione della legge del gennaio scorso
sulle disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. Il fine
poteva essere quello di porre riparo allo svuotamento del Centro tecnico. Ma,
essendo nel frattempo intervenuta la modifica operata dalla finanziaria 2002,
l'abrogazione del comma 6 sarebbe andata ben al di là delle intenzioni. Vale la
pena di approfondire la questione.
In ogni caso il Governo deve prendere atto della situazione. La presentazione
di un nuovo disegno di legge comporterebbe tempi lunghi e ancora qualche rischio
di "stranezze" nell'iter parlamentare. Lo stesso potrebbe accadere se
si scegliesse l'abusata e criticabile prassi di infilare un emendamento in
qualche legge già in discussione. Forse sarebbe più semplice approfittare
dell'occasione per rimettere in piedi l'Autorità (magari con qualche
aggiornamento nella struttura e nelle procedure), riunirla con il Centro tecnico
e riprendere quel percorso che l'annunciato smantellamento aveva reso più lento
e difficile.
Insomma, l'importante è che l'innovazione non si fermi. Il ministro Stanca
ha annunciato progetti importanti, che guardano al futuro anche sulla base del
lavoro svolto in questi anni dall'AIPA. Per portarli avanti gli serve una
struttura efficiente, fatta da persone competenti e motivate. Che si chiami
Autorità o che si chiami Agenzia potrebbe non essere fondamentale, perché
basterebbe risolvere qualche innegabile conflitto di ruoli e di competenze.
Quali altre "sorprese" ci riserva il futuro prossimo? |