L'insicurezza dei sistemi informativi
pubblici
di Massimiliano Minerva* - 09.10.03
I soggetti pubblici, in virtù dei loro compiti istituzionali, raccolgono e
trattano grandi quantità di informazioni, codificate in forma di dati, sui
cittadini, le imprese, le istituzioni, il territorio e i principali fenomeni
della vita del Paese, informazioni che per poter essere utilizzate devono
essere, innanzitutto, conoscibili.
La conoscibilità di tali dati è costituita dall'insieme delle regole che
ne disciplinano la fruibilità in favore dei soggetti interessati a cura dei
soggetti pubblici che li raccolgono e li trattano. Essa comporta due
fondamentali qualità dei dati:
- la sicurezza, intesa come insieme delle misure tese ad assicurare l'accesso
ai soli dati conoscibili a un soggetto interessato, e
- l'usabilità, intesa come la facilità con cui un soggetto interessato ed
abilitato a conoscere il dato riesce ad accedervi con le tecnologie
disponibili, tenuto conto della sua situazione fisica, psichica e culturale.
Gli aspetti di sicurezza coinvolgono tutti i settori dell'informatica e non
solo:
- sicurezza logica, intesa come insieme di
caratteristiche e procedure per la salvaguardia dei dati;
- sicurezza fisica, intesa come insieme
di caratteristiche e procedure per la salvaguardia delle infrastrutture
utilizzate (edifici, locali, strumentazioni, ecc.);
- organizzazione dei beni e delle
risorse umane, che vanno acquisite ed organizzate nella nuova prospettiva;
- politica del personale, come
formazione e sensibilizzazione del personale pubblico sulle tematiche e sulle
politiche della sicurezza.
Quanto al contenuto della sicurezza informatica, anche e soprattutto nel
settore pubblico, dopo aver effettuato una approfondita analisi dei rischi ed
aver predisposto un documento programmatico sulla sicurezza, occorre adottare
concretamente misure atte a:
1. garantire la disponibilità delle risorse, compresi i dati allorché
conoscibili, e dei servizi del sistema informatico;
2. impedire attacchi rivolti a violare la riservatezza dei dati e delle
informazioni, consentendone la fruizione soltanto a persone o sistemi
informatici autorizzati;
3. assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni e più in generale
delle risorse, non consentendo modifiche non autorizzate.
Fino ad oggi la materia della sicurezza dei sistemi informativi pubblici è
stata sostanzialmente trascurata, e la situazione attuale - come dimostrano
i sempre più frequenti attacchi ai siti istituzionali e le ripetute
infiltrazioni di virus, worm, ecc. nelle reti degli uffici pubblici - è
grave: secondo i più avvertiti analisti, si rischia la paralisi di enti di
importanza strategica o la sospensione dell'erogazione di servizi al
pubblico, anche di quelli essenziali.
Occorre, dunque, un'inversione di tendenza anche perché tutta la normativa
in materia di documento informatico (a prescindere dall'utilizzo della firma
digitale) contenuta nel Testo unico della documentazione amministrativa (DPR 445/2000, TUDA), presuppone un elevato livello di sicurezza (che comprende, si
è visto, la garanzia dell'integrità del dato) dei sistemi informatici
pubblici in cui tali documenti (o informazioni) risiedono o che sono preposti
all'erogazione di un servizio pubblico o di pubblico interesse.
Si pensi, a titolo di esempio, alle seguenti disposizioni, destinate a
rimanere sulla carta o, addirittura, ove attuate, a creare seri rischi di
affidabilità e credibilità nell'istituzione pubblica, qualora non vi siano
adeguate garanzie di sicurezza dei relativi sistemi e questi subiscano un
blocco o un malfunzionamento, temporaneo o prolungato:
- Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a
tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su
supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali (art. 6, comma 1, TUDA);
- Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge (art. 9,
comma 1);
- Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni
effetto di legge (art. 9, comma 3);
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica (art. 38, comma. 1);
- Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai
sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica
(art. 43, comma 3).
Si pensi anche, da ultimo, alla importante disposizione di cui all'art.
19 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile) della L 229/2003 (semplificazione 2001):
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile,
rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite
nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Più in generale si può dire che tutte le iniziative di e-government oggi
in campo, insieme al progetto di una pubblica amministrazione digitale (tutti
i documenti e gli atti delle PA consultabili on line, tutti i servizi pubblici
erogabili per via telematica), si fondano sull'implicito presupposto che i
sistemi nei quali sono memorizzati i dati e i documenti siano sicuri (diano
adeguate garanzie di disponibilità, riservatezza e, soprattutto, integrità
delle informazioni).
A parte la documentazione tecnica (non regole tecniche, ma mere
indicazioni) dettate dall'AIPA (il Documento
sulla Sicurezza dei servizi in rete del 14 novembre 2001 e le
Linee guida per la definizione di un piano per la sicurezza dei sistemi
informativi automatizzati nella Pubblica Amministrazione, pubblicate on line
il 28 ottobre 1999, i principali interventi del Governo (in
particolare del Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie) e dell'AIPA
(ora Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
CNIPA, cfr. art. 176 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, entrato in vigore il 30.7.2003), si possono così sintetizzare
(prima del 2000 non si registrano iniziative pubbliche nel settore):
- RACCOMANDAZIONE
AIPA n. 1/2000 - Norme provvisorie in materia di sicurezza dei siti Internet
delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici
- CIRCOLARE
AIPA/CR/32 del 22 giugno 2001 - I dati pubblici: linee guida per la
conoscibilità, l'accesso, la comunicazione e la diffusione
- Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2002 - Dipartimento
per l'Innovazione e le Tecnologie - Sicurezza Informatica e delle
Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali -
- Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002 - Schema nazionale
per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie
dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate,
concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato
- Decreto
interministeriale 24 luglio 2002 istitutivo del Comitato tecnico nazionale
sulla sicurezza ICT - Comitato tecnico nazionale sicurezza informatica nella
pubblica amministrazione
Quanto all'ultima iniziativa citata (istituzione del Comitato sicurezza
ICT), si osserva che il tipo di organismo prescelto appare inadeguato, tenuto
conto delle ambiziose finalità che il decreto istitutivo si prefigge:
1) redazione del Piano nazionale della sicurezza delle tecnologie dell'informazione
e comunicazione della pubblica amministrazione, e relativa verifica dello
stato di avanzamento;
2) definizione del modello organizzativo nazionale di sicurezza ICT per la
pubblica amministrazione, del quale verifica la relativa attivazione e
applicazione;
3) formulazione di proposte in materia di regolamentazione della
certificazione e valutazione della sicurezza,
4) elaborazione di linee guida per la predisposizione delle intese con il
Dipartimento della funzione pubblica in materia di formazione dei dipendenti
pubblici in tema di sicurezza ICT.
In questo panorama normativo ed istituzionale piuttosto deludente ad oggi
continuano a mancare norme tecniche ed organizzative di riferimento per il
settore pubblico, non essendo mai stato attuato il precetto di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 39/1993 (istitutivo dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione), secondo il quale l'AIPA
aveva il compito, tra l'altro, di "dettare criteri tecnici
riguardanti la sicurezza dei sistemi". Da
notare che la norma citata del DLgv 39/1993 non è stata abrogata, né
modificata dalla norma istitutiva del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, organismo di recente subentrato all'AIPA,
per cui è da ritenere che la fondamentale previsione normativa attenda ancora
di essere attuata.
I criteri o regole tecniche, avrebbero una efficacia ben più vincolante
delle direttive, delle circolari o dei documenti tecnici emanati sino ad ora e
la loro adozione generalizzata da parte degli enti consentirebbe di aumentare
da subito il livello di sicurezza dei sistemi, tenendo però presente che la
sicurezza dovrebbe essere un fattore intrinseco al sistema informatico (che
deve nascere sicuro), e che è molto più difficile e costoso aggiungere
sicurezza ad un sistema che non implementarla fin dal momento della sua
progettazione.
In conclusione, delle due l'una: o si potenzia il Comitato facendolo
diventare una struttura permanente e dotandolo di mezzi e risorse adeguate,
oppure si sollecita il CNIPA a dare attuazione all'art. 7 del DLgv 39/1993
in materia di sicurezza, se necessario, attribuendo normativamente a tale
rinnovato organismo più specifici e pregnanti poteri, come quello di disporre
accertamenti e verifiche ispettive presso le PA (magari con riferimento alle
sole amministrazioni centrali), avvalendosi dei corpi di polizia specializzati
in materia (Polizia postale e delle comunicazioni, Guardia di finanza, ecc.).
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