Cookie free: nessun "biscotto" per spiare i lettori

InterLex - RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOLOGIA INFORMAZIONE

 

Domicilio digitale: il privilegio di essere una PA

Amministrazione digitale - Paolo Ricchiuto* - 31 gennaio 2018
Grande giubilo per le novità sul domicilio digitale dei cittadini, introdotte dal decreto legislativo 217/17, appena entrato in vigore. Ma nel frattempo, se devo notificare un atto giudiziario a una PA, serve sempre un pezzo di carta.

E’ appena entrata in vigore, il 27.01.18, l’ennesima modifica strutturale del Codice dell’amministrazione digitale (DLGV 217/17), e molto ci sarà da studiare e da scrivere nelle prossime settimane.

Partiamo da quello che non va: per dare la dimensione di come sia difficile cambiare veramente questo Paese, dando un senso compiuto al concetto stesso di cittadinanza digitale, si può prendere come esempio il tema delle notifiche di atti giudiziari alla pubblica amministrazione: un tema sul quale si sarebbe assolutamente dovuti intervenire, e che invece rappresenta l’ennesima occasione persa.

Questo lo scenario di fondo:

1. tutti conosciamo i vantaggi concreti del processo civile telematico (PCT), ormai una realtà consolidata che sta rivoluzionando il sistema giustizia ed il modo in cui si esercita la professione di avvocato (di recente, in un pochi minuti ho potuto depositare tre comparse di costituzione, al Tribunale di Venezia, a quello di Busto Arsizio ed a quello di Firenze, senza muovermi dalla mia sedia!);

2. nel quadro del tessuto di norme che regola il PCT, esiste una disposizione dedicata al tema delle notifiche di atti giudiziari: l’art. 16-ter del DL179/12, che detta una disciplina specifica individuando analiticamente quali siano i pubblici elenchi ai quali è possibile attingere per estrarre un account PEC validamente utilizzabile per le notificazioni. Nella sua formulazione originaria, tra gli elenchi utilizzabili era espressamente contemplato anche il cosiddetto IPA – l’indice delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dall’AGID (all’epoca CNIPA): il riferimento generale all’art. 16 DL 185/2008, comprendeva "di default" anche quello all’IPA, contenuto nel comma 8 della norma richiamata. Se quindi, sempre senza muovermi dalla sedia, avevo richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo telematico nei confronti ad esempio di un Comune, consultando quell’indice mi era possibile perfezionare in via digitale e telematica anche la notifica. Un ottimo modo di intendere il PCT, creando condizioni identiche quale che sia il contraddittore, un’impresa (il cui account deve esser indicato nel cosiddetto INI-PEC) o una pubblica amministrazione;

3. a un certo punto, qualche mano sinistra (in tutti i sensi!) ha deciso che così era troppo semplice: con il DL 90/14 (art. 45 bis comma 2 lett. a), l’art. 16-ter è stato modificato, ed il riferimento all’art. 16 DL 185/08 tout court, si è trasformato in un ben più limitato richiamo al solo comma 6, e cioè al al solo INI PEC, elenco come noto relativo alle PEC di imprese e professionisti. All’inizio, diciamo la verità, non se ne era accorto praticamente nessuno. Poi, con una nota del Ministero della Giustizia del 21.06.16, si è dato corso ad una certosina ricostruzione delle norme di riferimento, e si è giunti alla ferale conclusione che l’indice INI PA non era più utilizzabile, in quanto non era più contemplato fra gli elenchi pubblici richiamati dall’art. 16-ter DL 179/12, potendosi a tale fine utilizzare esclusivamente il cosiddetto Registro delle PA (cosiddetto Registro PPAA) tenuto dal Ministero di Giustizia, e consultabile solo previa identificazione sul cosiddetto portale giustizia (pst.giustizia.it).

Si dirà: poco male, andrà consultato un elenco invece di un altro. E invece è sufficiente dare una occhiatina a quest’ultimo Registro per verificare come la stragrande maggioranza delle PA (e sto usando un eufemismo) non abbiano affatto comunicato al Ministero la propria PEC. Risultato? Da un lato, un pastrocchio immondo, perfettamente rappresentato dalle sempre più frequenti pronunce di Tribunali e TAR, impegnati a dichiarare nulle le notifiche effettuate da avvocati che non avevano presente il problema, e che avevano utilizzato account estratti dall’INI PA per effettuare le notifiche a mezzo PEC, con effetti devastanti, e casi di sostanziale denegata giustizia, imposta dal delirio normativo appena descritto. Dall’altro lato, l’effetto perverso per chi aveva studiato il problema, e non trovava l’indirizzo PEC della PA sua contraddittrice nel Registro PPAA tenuto dal Ministero, era di avere una sola strada: anche nel caso del decreto ingiuntivo telematico, stampare tutto, e procedere alla notifica cartacea, con un inutile dispiego di energie di tutti i tipi.

Ora, rispetto a questo quadro così fosco, ci si sarebbe aspettati che il Super Team Digitale, oltre ad affrontare il problema del domicilio digitale dal lato del cittadino (ciò che il DLGV 217/17 ha fatto, modificando l’art. 3bis del Codice dell’Amministrazione digitale), avrebbe messo mano anche a questa stortura, e ciò anche in considerazione delle modifiche nel frattempo apportate al Codice dal DL 179/16, che aveva introdotto, con il nuovo art. 6-ter del Codice stesso, uno strumento apparentemente potenziato, e cioè il cosiddetto "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni" sempre tenuto da Agid, il cui varo era accompagnato non solo dall’obbligo a carico delle PA di comunicare ed aggiornare il proprio indirizzo PEC (obbligo, come detto, sistematicamente violato nel caso del Registro PPAA presso il Ministero), ma anche il seguente, italico volano per dare una spintarella ai funzionari più sonnecchianti : "La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

C’era quindi anche uno strumento nuovo, e con il DLGV 217/17, si sarebbe potuta fare una cosa molto, molto semplice: rimodificare l’art. 16-ter DL 179/12, ricomprendendo esplicitamente l’Indice di cui all’art. 6-ter del Codice fra gli elenchi pubblichi utilizzabili ai fini delle notifiche alle PA.

E invece... invece, ecco il testo che, su questo punto, certifica una resa molto, molto eloquente, con l'art. 66 comma 5 del DLGV 217/17:

L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

Risultato finale: anche oggi, sì, proprio oggi, che ci riempiamo la bocca con la grande rivoluzione del domicilio digitale di ultima generazione e parliamo di eccezionale avanzamento nell’utilizzo delle comunicazioni telematiche fra PA e cittadino, se è quest’ultimo che deve far valere un diritto e notificare un atto giudiziario (e se il Registro PPAA presso il Ministero non contiene, come la maggior parte delle volte non contiene, l’account di posta di quello specifico Comune), al povero avvocato che lo assiste non resta che stampare l’atto, ed utilizzare strumenti di notifica dell’ante-guerra. Oppure esporsi (consapevolmente o no), al rischio che una notifica indirizzata alla PEC risultante dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 6-ter del Codice venga dichiarata nulla.

PA salva, cittadino fregato! E un salto nel passato che si poteva tranquillamente evitare.

* Avvocato

Per intervenire su questo argomento clicca qui
Inizio pagina     Indice di questa sezione      Home
InterLex su Facebook
Arma di sorveglianza di massa che limita la nostra libertà. Possiamo difenderci?
Un piccolo libro per capire come le tecnologie "smart" invadono la nostra vita privata e influenzano le nostre scelte.
Per saperne di più
Leggi le prime pagine
Le recensioni
Stampato o ebook
Acquistalo su Amazon
Storie italiane di spionaggio
IL COLONNELLO REY
Il colonnello Rey su Facebook

 

Pubblicazione iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma con il n. 585/97 - Direttore responsabile Manlio Cammarata - P. IVA 13001341000

© Manlio Cammarata/InterLex 2018 -  Informazioni sul copyrightPrivacy