Il problema che Paolo Ricchiuto affronta nell'apertura di questo numero Tra Codice e Regolamento, che cosa "si applica" oggi?
assilla molti titolari di trattamenti di dati personali.
I termini della questione sono semplici: da una parte c'è la normativa
italiana, il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(
Codice in materia di protezione dei dati personali), dall'altra il Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
, che rivoluziona le regole sulla protezione dei dati e deve sostituire il
Codice.
Da quando? Il Regolamento, è entrato il vigore il 25 maggio 2016, ma si
applica dal 25 maggio 2018, secondo il dettato dell'art. 99. Il Garante europeo Giovanni
Buttarelli ha detto con chiarezza che sarebbe contra legem l'obbligo
di iniziare oggi un trattamento secondo le regole
del Codice italiano (vedi l'intervista
pubblicata sul N. 553).
E' difficile trovare una fonte di interpretazione più autorevole, ma le
difficoltà pratiche della transizione dal vecchio al nuovo regime rimangono.
Non è un caso se il legislatore europeo ha previsto un periodo di due anni tra
l'entrata in vigore e l'effettiva applicazione (e quindi sanzionabilità) del Regolamento.
In sostanza, per due anni sono in vigore due diversi sistemi di norme,
solo in parte coincidenti e in molti punti incompatibili o addirittura in
conflitto.
Per affrontare la situazione le armi abituali dei giuristi sembrano spuntate. In prima battuta si dovrebbe
trovare la soluzione nelle "Disposizioni sulla legge in generale",
le cosiddette "preleggi" che aprono il codice civile. Il Capo II
(Dell'applicazione della legge in generale) recita all'art. 15:
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa
del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla
legge anteriore.
In parole povere, il legislatore del 1942 prevede tre ipotesi: a) l'abrogazione
esplicita; b) l'abrogazione per incompatibilità tra le vecchie e le nuove
disposizioni; c) l'abrogazione totale per la nuova regolazione della materia (i
nostri avi parlavano di ius superveniens, ovvero di "legge che
sopraggiunge").
L'ipotesi a) non sussiste. L'ipotesi c) non è praticabile, perché il Regolamento non
disciplina l'intera materia già regolata
dalla legge anteriore: il Codice contiene anche riferimenti ad altre norme,
mentre il Regolamento prevede l'emanazione di ulteriori disposizioni per la
completezza del quadro normativo.
Resta
l'ipotesi b): nei casi di incompatibilità tra le disposizioni del Codice privacy e quelle del Regolamento UE,
si
dovrebbero applicare le nuove regole europee. La soluzione sarebbe compatibile
anche con il principio della prevalenza della normativa comunitaria su quella
nazionale.
Ma applicare oggi le nuove norme per i nuovi trattamenti può comportare non
pochi problemi (si veda ancora l'articolo di Paolo
Ricchiuto), anche perché il Regolamento UE prevede diversi interventi dei
legislatori nazionali e molte norme italiane non trovano corrispondenze nel
testo europeo. D'altra parte, iniziare un trattamento secondo il Codice per
cambiare tutto nel giro di un anno – compresa la formazione degli addetti –
è assurdo.
La questione sembra sottovalutata dalle "autorità competenti" e da
molti osservatori. Tutti sono concentrati sul conto alla
rovescia verso la data del 25 maggio 2018, come se il calendario potesse
risolvere problemi che richiedono ben altri interventi, soprattutto da parte del
legislatore. Il punto critico non è l'anno che manca all'applicabilità del
Regolamento, ma quello che è trascorso inutilmente dall'entrata in vigore
del testo europeo.
E' vero che, in caso di contestazioni, per le autorità amministrative e i la
magistratura le regole comunitarie devono prevalere su quelle nazionali. Ma
aspettare la giurisprudenza (con i suoi tempi!) per risolvere questioni che
possono essere affrontate in anticipo, è impensabile.
Anche in pendenza degli adempimenti che spettano al legislatore, il Garante
potrebbe emanare delle linee-guida applicative, che risolvano almeno le
incertezze più pressanti. Le linee-guida pubblicate pochi giorni fa hanno in mente il 25 maggio
2018, ma per quella data manca ancora un anno. Le questioni aperte sono aperte
oggi.
Arrivare all'ultimo momento porterebbe effetti devastanti, anche perché
altre regole incombono: soprattutto il regolamento e-privacy, ancora in via di approvazione
a Bruxelles, che dovrebbe essere applicabile insieme al regolamento 679, il 25 maggio
2018. E presenta novità molto impegnative per le società di telecomunicazioni
e i fornitori di servizi.
Non sono pensabili proroghe comunitarie né nazionali. Si rischia il caos.
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