Ai problemi interpretativi del Regolamento UE sulla protezione di dati si
aggiungono alcune differenze tra le traduzioni nelle lingue dell'Unione.
Differenze che possono determinare non poche incertezze, come in questo caso.
Nell'ormai celebre intervento del 28 marzo scorso, il Garante europeo Giovanni
Buttarelli ha annunciato che «è in corso una revisione dei testi di alcune
versioni linguistiche del GDPR, per correggere alcune imprecisioni e mancanze di
sincronia tra le varie versioni linguistiche. E ci sarà un corrigendum
anche per la versione italiana».
Speriamo allora che si provveda a chiarire la portata del paragrafo 5 dell'art. 30 (Registri delle attività di
trattamento), in cui, nella versione italiana, si dice che "Gli obblighi di cui ai paragrafi
1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250
dipendenti".
Invece la versione inglese recita: "The obligations referred to in paragraphs 1
and 2 shall not apply to an enterprise or an organisation employing fewer than 250 persons".
La versione inglese parla di "persone", quella in italiano parla di
"dipendenti". La differenza non è trascurabile, perché
nell'ordinamento italiano i "dipendenti" sono una categoria ben
definita e non tutte le "persone" che lavorano in un ente o in
un'azienda sono dipendenti.
Per esempio, nel caso di cooperative di lavoro che abbiano meno di 250
dipendenti, ma più di 250 "soci lavoratori" le due versioni comportano una differenza sostanziale.
Infatti, secondo la versione italiana il registro non andrebbe tenuto, essendoci
meno di 250 "dipendenti", mentre secondo la versione inglese il registro
andrebbe tenuto in quanto le
"persone" che operano sono più di 250, essendo i dipendenti sommati ai soci lavoratori.
Però la stessa norma prevede l'obbligo del registro quando sono trattati i
"dati particolari" di cui all'art. 9, comma 1. Questi dati sono
normalmente trattati per le trattenute sindacali e per permessi e licenze
determinati dallo stato di salute. Così l'obbligo del registro, cacciato dalla
porta per le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, rientra dalla
finestra anche per queste.
Allora il comma 5 è del tutto inutile?
* Ingegnere
|