Si continua a discutere della qualifica di "responsabile del
trattamento" attribuita a chi è incaricato di servizi di natura puramente
tecnica. Cerchiamo di fare chiarezza, perché le conseguenze di una scelta
sbagliata possono essere serie.
L'articolo dell'11 giugno scorso Attenzione: il tecnico non è "responsabile del trattamento"
ha suscitato diverse perplessità e arrivano ancora critiche e
richieste di chiarimenti. In sostanza, nell'articolo sostenevo che la diffusa
tendenza a nominare "responsabile del trattamento" la struttura
esterna, o il singolo tecnico, incaricato della manutenzione dei sistemi
informativi che contengono dati personali è, in molti casi, un errore.
Ripartiamo dalla lettura dell'art. 28,
paragrafo 1, del GDPR:
Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato.
Il principio è chiaro: il responsabile del trattamento effettua un
trattamento di dati personali per conto del titolare. In sostanza il
titolare dice a un soggetto esterno all'azienda: «Tu devi trattare dati
personali per mio conto». Cioè, devi fare quello che dovrei fare io, ma mi
conviene farlo fare a te.
Per completare il quadro normativo, aggiungiamo la nozione di
"trattamento" come è definita dall'art. 4:
«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate
a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
Ora vediamo un esempio al quale applicare queste disposizioni.
Un'azienda che tratta dati personali (di fatto non c'è azienda che non li
tratti), rileva che è necessario sostituire un disco rigido sul quale siano
archiviati dati personali, per un motivo qualsiasi. Chiama la società alla
quale è affidata la manutenzione dei sistemi, che invia un tecnico. Questi prima
di tutto copia il contenuto del vecchio disco sul nuovo, poi effettua la
sostituzione, infine cancella il contenuto del vecchio disco.
Ha compiuto qualche operazione che rientra nelle definizioni dell'art. 4? No.
Ha semplicemente copiato una sequenza di bit. Ma poi, potrebbe osservare
qualcuno, ha cancellato il vecchio disco. Ebbene, ha cancellato i bit, non i
dati, che ha prima copiato sul disco nuovo. Nessun "dato" è stato
cancellato. Il tecnico non ha effettuato alcun trattamento di dati personali.
Dov'è il problema? Potrebbe darsi il caso che il tecnico abbia casualmente
"visto" dei dati personali. Ma questa è una responsabilità del
titolare, che deve avere adottato misure adeguate a impedire che qualcuno non
abilitato al trattamento possa accedere ai dati stessi. In pratica il tecnico
non dovrebbe "poter vedere" i dati, come impostazione di sicurezza
predefinita.
Un altro esempio comune è quello di dati conservati su un sistema in housing
presso un fornitore esterno. Questi mette a disposizione del titolare una o più
macchine sulle quali il titolare tratta i dati da remoto. Il fornitore di housing
deve essere nominato responsabile del trattamento? La domanda potrebbe essere
legittima considerando che i dati sono "conservati" fisicamente in casa del
fornitore e che la "conservazione" è un trattamento.
Allora chiediamoci chi è che "conserva" i dati, nel senso definito
dall'art. 4. La risposta è facile: è il titolare, che li conserva su una
macchina esterna invece che "in casa". È lui che "tratta" i
dati, mentre nella macchina situata presso il fornitore sono semplicemente
registrati dei bit. Anche qui c'è la responsabilità del titolare nel
pretendere e verificare che nessun dipendente del fornitore di housing
abbia accesso ai dati, per non parlare della protezione contro intrusioni dall'esterno.
Lo stesso discorso vale per l'archiviazione dei dati in un cloud. Ma
qui si aggiungono altri problemi che dovremo trattare a parte. Per esempio, la
necessaria verifica delle effettive misure di sicurezza adottate dal fornitore
potrebbe essere ardua, se non impossibile.
Una situazione diversa potrebbe verificarsi nel caso di un servizio di hosting,
invece che di housing. Come dovrebbero sapere tutti coloro che si
occupano di queste materie, la differenza tra le due figure contrattuali è che
nell'housing il fornitore mette semplicemente a disposizione uno spazio
di archiviazione, mentre nell' hosting compie anche una serie di
operazioni per il funzionamento del sistema, operazioni che potrebbero
comprendere qualche forma di trattamento di dati personali.
Quali conseguenze possono derivare dalla nomina impropria di un fornitore o
di un manutentore a responsabile del trattamento? La prima è che il titolare
deve accertarsi che il nominato presenti "garanzie sufficienti per mettere
in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti
dell'interessato", come recita l'articolo 28. Se non lo fa, o poi non
controlla che le misure siano costantemente "adeguate", può incorrere
in una forma di trattamento illecito.
Dal canto suo, il nominato (qualche volta suo malgrado) responsabile deve
rispettare tutte le disposizioni elencate nei paragrafi da 3 a 10 dell'articolo
28 e, in generale, tutte le norme del GDPR sul trattamento dei dati. Con il
rischio di incorrere in trattamenti illeciti, e conseguenti sanzioni, se la sua
struttura non è adeguata.
Ci sono però altre situazioni in cui il fornitore o manutentore, in
particolare i fornitori di hardware o software, devono compiere operazioni di
trattamento sui dati del cliente-titolare. Un esempio può essere quello di un
fornitore di sistemi di localizzazione satellitare, che raccoglie i dati inviati
dai veicoli di una flotta aziendale e li trasmette al titolare. In un caso come
questo la nomina a responsabile del trattamento è corretta, anzi necessaria.
Ma comporta una serie di altri problemi dei quali parlerò in un prossimo
articolo.
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