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InterLex - RIVISTA DI DIRITTO TECNOLOLOGIA INFORMAZIONE

 

Garante e regolamento UE: il trauma del trasloco

Privacy e sicurezza - Paolo Ricchiuto* - 29 marzo 2017

Un trasloco non è mai semplice. E se è zeppo di problemi il camion delle novità targato EU 679/2016, che sta per essere scaricato nel nostro ordinamento, proprio in questi mesi anche il nostro Garante sta traslocando.

Ecco allora che accanto alle difficoltà di ordine pratico che l'Autorità - come chiunque sia alle prese con un trasloco - si trova a dover gestire, c'è l'ancor più pressante problema di come e dove piazzare le pesantissime suppellettili che il Regolamento (UE)679/2016 porta con sé.

Tra queste, quella forse più ingombrante di tutte riguarda le sanzioni, visto che a norma dell'art. 83, l'Autorità potrà irrogare multe "fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, pari al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore" (pari, cioè, a somme con un numero di zeri nemmeno immaginabile quando saranno coinvolte le varie "sorelle" che governano la nostra esistenza, quali Google, Apple eccetera).

In questo contesto appare utile farsi, tra le altre, qualche domanda: forse non tutti sanno che, a norma dell'art. 166 del Codice privacy, i proventi delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante "sono riassegnati, nella misura del 50 % al fondo di cui all'art. 156 comma 10", e cioè a dire al Fondo previsto per "le spese di funzionamento del Garante".

Ma, attenzione: questa regola è solo apparentemente riconducibile ad un sistema di "autofinanziamento" delle spese sopportate dall'Autorità (affitti, bollette, stipendi etc.), in quanto prevede un vero e proprio vincolo di finalità, in forza del quale il 50% delle somme recuperate con le sanzioni devono essere impiegate esclusivamente, da un lato, per gli scopi divulgativi perseguiti dal Garante (art. 154 comma 1 lett. h) e dall'altro, per le attività di accertamento (art. 158).

Mai, dunque, per far fronte alle spese ordinarie, che ad oggi sono finanziate in via esclusiva da altre fonti (fiscalità generale, diritti di segreteria, trasferimenti straordinari da altre Autorità indipendenti - vedi la Relazione annuale 2015).
Che fine farà la regola in commento, una volta entrato a regime il nuovo regolamento, quando l'Autorità potrà irrogare sanzioni per decine di milioni di euro? Continuerà ad esistere l'art. 166?

Lo vedremo. Intanto, è ancora più importante rileggere la posizione espressa dall'Autorità (Relazione annuale 2015, pag.203) sulle modalità di finanziamento delle proprie spese di gestione:

Il sostenimento degli oneri di funzionamento dell'Autorità sono posti a carico delle risorse erariali in ragione delle peculiarità dei compiti istituzionali del Garante, i cui ambiti di competenza non consentono di individuare agevolmente specifici operatori di settore su cui poter far gravare quota parte degli oneri di funzionamento, secondo modalità analoghe a quelle già vigenti nel nostro ordinamento in favore di numerose autorità indipendenti. Tale situazione rischia di rendere difficoltoso definire un contesto normativo che assicuri un sostanziale autofinanziamento e che affranchi l'Autorità dalla necessità di far gravare le proprie spese di funzionamento anche sulla fiscalità generale. Ne consegue che resta di stringente attualità per il Parlamento valutare l'adozione di specifiche ed idonee misure che consentano al Garante l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'effettivo esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto delle prescrizioni poste dalle competenti Istituzioni comunitarie in capo ai singoli Stati membri dell'UE.

Sembra un invito a liberare le risorse che provengono dal pagamento delle sanzioni dal sopra descritto vincolo di finalità. Un invito che, se riletto alla luce dell'appesantimento (chiamiamolo così!) delle sanzioni che il Regolamento porta con sé, appare assai rilevante.

La palla, allora, passa ancora una volta al sonnecchiante legislatore, dal quale continua a pervenire un inascoltabile silenzio che, anche sotto questo punto di vista, non può che portare guai e confusione.

Guai serissimi. Quasi come quelli di un trasloco!

* Avvocato in Roma

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