Un trasloco non è mai semplice. E se è zeppo di problemi il camion delle
novità targato EU 679/2016, che sta per essere scaricato nel nostro ordinamento,
proprio in questi mesi anche il nostro Garante sta traslocando.
Ecco allora che accanto alle difficoltà di ordine pratico che l'Autorità -
come chiunque sia alle prese con un trasloco - si trova a dover gestire, c'è
l'ancor più pressante problema di come e dove piazzare le pesantissime
suppellettili che il Regolamento
(UE)679/2016 porta con sé.
Tra queste, quella forse più ingombrante di tutte riguarda le sanzioni,
visto che a norma dell'art. 83,
l'Autorità potrà irrogare multe "fino a 20 milioni di euro o, per le
imprese, pari al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore" (pari, cioè, a somme con un numero di zeri
nemmeno immaginabile quando saranno coinvolte le varie "sorelle" che
governano la nostra esistenza, quali Google, Apple eccetera).
In questo contesto appare utile farsi, tra le altre, qualche domanda: forse
non tutti sanno che, a norma dell'art. 166 del Codice privacy,
i proventi delle
sanzioni amministrative irrogate dal Garante "sono riassegnati, nella
misura del 50 % al fondo di cui all'art. 156 comma 10", e cioè a dire al
Fondo previsto per "le spese di funzionamento del Garante".
Ma, attenzione: questa regola è solo apparentemente riconducibile ad un
sistema di "autofinanziamento" delle spese sopportate dall'Autorità
(affitti, bollette, stipendi etc.), in quanto prevede un vero e proprio vincolo
di finalità, in forza del quale il 50% delle somme recuperate con le
sanzioni devono essere impiegate esclusivamente, da un lato, per gli scopi
divulgativi perseguiti dal Garante (art.
154 comma 1 lett. h) e dall'altro, per le attività di accertamento
(art. 158).
Mai, dunque, per far fronte alle spese ordinarie, che ad oggi sono
finanziate in via esclusiva da altre fonti (fiscalità generale, diritti di
segreteria, trasferimenti straordinari da altre Autorità indipendenti - vedi la
Relazione
annuale 2015).
Che fine farà la regola in commento, una volta entrato a
regime il nuovo regolamento, quando l'Autorità potrà irrogare sanzioni per
decine di milioni di euro? Continuerà ad esistere l'art.
166?
Lo vedremo. Intanto, è ancora più importante rileggere la posizione
espressa dall'Autorità (Relazione annuale 2015, pag.203) sulle modalità di
finanziamento delle proprie spese di gestione:
Il sostenimento degli oneri di funzionamento dell'Autorità
sono posti a carico delle risorse erariali in ragione delle peculiarità dei
compiti istituzionali del Garante, i cui ambiti di competenza non consentono di
individuare agevolmente specifici operatori di settore su cui poter far gravare
quota parte degli oneri di funzionamento, secondo modalità analoghe a quelle
già vigenti nel nostro ordinamento in favore di numerose autorità
indipendenti. Tale situazione rischia di rendere difficoltoso definire un
contesto normativo che assicuri un sostanziale autofinanziamento e che affranchi
l'Autorità dalla necessità di far gravare le proprie spese di funzionamento
anche sulla fiscalità generale. Ne consegue che resta di stringente attualità
per il Parlamento valutare l'adozione di specifiche ed idonee misure che
consentano al Garante l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie
all'effettivo esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto delle prescrizioni
poste dalle competenti Istituzioni comunitarie in capo ai singoli Stati membri
dell'UE.
Sembra un invito a liberare le risorse che provengono dal pagamento delle
sanzioni dal sopra descritto vincolo di finalità. Un invito che, se riletto
alla luce dell'appesantimento (chiamiamolo così!) delle sanzioni che il
Regolamento porta con sé, appare assai rilevante.
La palla, allora, passa ancora una volta al sonnecchiante legislatore,
dal quale continua a pervenire un inascoltabile silenzio che, anche sotto questo
punto di vista, non può che portare guai e confusione.
Guai serissimi. Quasi come quelli di un trasloco!
* Avvocato in Roma
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