Al tempo del Coronavirus, rilevare la temperatura ai dipendenti per farli entrare in azienda è una misura di contenimento più che opportuna. Ma deve fare i conti con diversi punti critici della normativa sul trattamento dei dati personali
L’art 2 del GDPR, infatti, esclude dal campo di applicazione del Regolamento stesso i trattamenti svolti per la sicurezza pubblica da parte delle autorità competenti: ma le aziende sono soggetti privati, non "autorità", e dunque per le stesse trovano applicazione tutte le norme del Regolamento.
Si pone, quindi, in tutta la sua criticità, la questione delle modalità di legittimazione all’uso dei termoscanner da parte delle aziende private ancora attive in questo Paese, ambito tanto problematico da poter indurre, volendo, a sottolineare senza pietà la confusione sospinta da tutti gli attori in campo (il legislatore, il Garante, da ultimo le parti sociali), ai quali si è da ultimo aggiunto anche l’European Data Protection Board: con una dichiarazione del 16 marzo infatti il gruppo dei Garanti Europei ha indicato una soluzione, con la possibilità, per un datore di lavoro privato, di utilizzare come base giuridica del trattamento anche l’art. 9 par. 2 lett. h GDPR (finalità di medicina preventiva) o lett. i (motivi di interesse pubblico nel settore della sanità), che non richiedono il consenso dell'interessato.
Una soluzione che non convince affatto, per motivi che potrebbero essere oggetto di un altro, lungo articolo, ma che soprattutto rischia di porsi come una inutile complicazione, atteso che una soluzione molto più semplice già c’è: senza indugiare in spunti critici, allora, proviamo a ricostruire il quadro al solo fine di enucleare una via interpretativa lineare, che si possa seguire da subito utilizzando i punti di riferimento corretti.
Innanzitutto, è addirittura ovvio rilevare come il dato che viene acquisito
(che la febbre ci sia o meno), rientri a tutti gli effetti nella categoria dei
dati particolari (già dati sensibili) di cui all’art. 9 GDPR.
Per poterlo trattare, quindi, va innanzitutto ricercata una
base giuridica idonea all’interno del paragrafo 2 dell’art. 9.
Il punto centrale è il consenso dell'interessato.
Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente è
impensabile ricorrere ad un atto di volontà dell’interessato per legittimare
questo trattamento: come chiarito a più riprese anche a livello europeo (vedi
le Linee Guida del Gruppo art. 29 sul consenso WP 259) la relazione tra datore di
lavoro e lavoratore è talmente asimmetrica da "sporcare" indelebilmente la
genuinità di qualsiasi consenso, a maggior ragione in un ambito come quello qui
esaminato.
Qualsiasi modulo o modulino sottoposto al lavoratore che
identifichi il consenso come base giuridica non risolve quindi in nessun modo il
problema.
L’area di elezione, nell’ambito del rapporto di lavoro,
va ricercata all’interno dell’art.
9 par. 2 lett. b) del GDPR, che permette il trattamento dei dati dei
lavoratori tutte le volte in cui sia necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale.
Tutto ciò però a due condizioni:
- in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e
gli interessi dell'interessato,
ma soprattutto, per quanto qui interessa:
- nella misura in cui sia autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai
sensi del diritto degli Stati membri.
E’ quindi sempre e comunque necessaria una sponda, che sia anche a livello
di contrattazione collettiva, per sostenere che l’operazione della rilevazione
della temperatura sia "coperta".
A non diverse conclusioni si arriva completando il percorso in ambito di
protezione dei dati personali: il dato di cui parliamo, infatti, rientra nel sotto-insieme dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute per i quali, a norma dell’art. 9 par 4,
il Regolamento lasciava agli Stati membri la possibilità di prevedere ulteriori
condizioni o limitazioni. Il nostro Paese ha esercitato questa facoltà,
mediante il DLGV 101/18, che all’art. 2 septies (sempre ferma la
sussistenza di una base giuridica spendibile ai sensi dell’art. 9 par. 2 GDPR),
rimette al Garante il compito di prevedere delle specifiche "misure di
garanzia".
Poiché l’Autorità non ha ancora individuato tali misure,
trova applicazione la disciplina transitoria dettata dall’art. 21 d.lgls.
101/18,e quindi ad oggi il punto di riferimento è costituito dal Provvedimento
generale del Garante del 13.12.18, mediante il quale, superando le
precedenti autorizzazioni generali, l’Autorità ha individuato le prescrizioni
ad oggi vigenti, dettando il principio di fondo secondo il quale un dato
particolare idoneo a rivelare lo stato di salute, può esser trattato solo se
necessario "per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici
obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa dell’Unione
europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche
aziendali, ai sensi del diritto interno"
Quale che sia la strada, dunque, se per legittimare il termoscanner all’ingresso
dell’azienda si vuole passare dalla base giuridica dell’art. 9 par. 2 lett.
b (trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro), è necessario cercare, e
trovare, una norma o una clausola di un contratto collettivo che contempli
espressamente questa operatività.
Questa norma, fino a pochi giorni fa, certamente non esisteva. Ed il monito
del Garante ad evitare "soluzioni fai da te" (vedi il comunicato del 02.03.20) era stato letto da tutto il mercato come una sorta di cartellino rosso
all’uso dei termoscanner in assenza di una dovuta copertura spendibile.
E’ allora in questo contesto che vanno letti gli ultimissimi rivolgimenti.
Innanzitutto, è il Governo ad essersi posto il problema, nel momento in cui,
adottando l’ennesimo DPCM, ha cercato di creare un presupposto utile a
legittimare determinate attività.
Ribadita, per fugare ogni dubbio al riguardo, la natura normativa delle
disposizioni contenute in tutti i DPCM che il Governo sta adottando nell’esercizio
di un potere conferitogli formalmente (vedi l'art. 3 D.L. 6/20) l’attenzione si
deve concentrare sull’art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11.03.2020.
Tramite questa disposizione, si raccomanda a chi svolge attività produttive
o professionali di "assumere protocolli di sicurezza anti-contagio"
(n. 7 lett.d), favorendo in tal senso "intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali" (n. 9).
Come è agevole rilevare, non c’è una aperta menzione dei sistemi di
rilevazione della temperatura all’ingresso delle aziende. E c’è da
chiedersi: può un protocollo di sicurezza, magari stipulato mediante un accordo
sindacale (aziendale, territoriale o interconfederale) prevederne l’utilizzo
come declinazione operativa di un protocollo di sicurezza anti-contagio ?
Il Governo ritiene di sì, tanto da aver attivamente stimolato e partecipato
alla redazione di quello che altro non è che un accordo sindacale
interconfederale, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali il 14.03.20,
e denominato Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro.
In questo documento, ritenuto fondamentale per garantire la continuità
produttiva in questo momento drammatico, viene espressamente regolamentata la
"modalità di ingresso in azienda", e viene per la prima volta
consacrata la possibilità per il datore di lavoro di procedere alla rilevazione
della temperatura dei dipendenti.
Su quale base giuridica ? Come chiarito in nota al punto 2 del Protocollo,
proprio l’art. 1 n. 7 lett. d) del DPCM 11.03.20.
Il cerchio dunque sembra chiudersi: esiste, secondo gli estensori del
Protocollo (e dunque, secondo il Governo), una norma di legge che sembra
integrare il presupposto richiesto dalle richiamate disposizioni privacy ai fini
della liceità dell’uso dei termoscanner.
E’ la strada giusta ? Probabilmente no: affermare, infatti, che un
protocollo di sicurezza declinato in un accordo sindacale partecipi della natura
normativa della disposizione che ne costituisce il presupposto, è una forzatura
troppo forte. E l’idea, propugnata nel Protocollo, secondo la quale la base
giuridica del trattamento del dato sanitario possa esser integrata da una norma
di legge, e cioè dall’art. 1 n. 7 lett. d) DPCM 11.03.20, non sembra in
termini generali corretta, se si valorizza il fatto che l’uso dei termoscanner
non è affatto previsto nella legge medesima, bensì nel sottostante Protocollo.
Esiste un’altra strada? Probabilmente sì: non si può dimenticare,
infatti, la circostanza che il Protocollo altro non sia che un accordo
sindacale. Un vero e proprio contratto collettivo (che si potrebbe qualificare
come interconfederale), le cui disposizioni, senza passare dal DPCM,
abilitano in sé al trattamento dei dati sanitari, atteso che sia l’art. 9
par. 2 lett. b) GDPR, che il Provvedimento Generale del Garante 13.12.18, come
anticipato, permettono il trattamento non solo in presenza di una norma di
legge, ma anche di quanto previsto, appunto, in un contratto collettivo.
Se così è, allora i datori di lavoro nella loro informativa ai dipendenti
ai quali rilevano la temperatura, invece di citare (come suggerisce il
Protocollo) come base giuridica del trattamento una norma di legge (l’art. 1
n. 7 lett. d) DPCM 11.03.20) che non contempla affatto l’uso dei termoscanner,
ben potrebbero citare come base giuridica, nel quadro dell’art. 9 par. 2 lett.
b) GPDR, proprio il Protocollo in sé, qualificandolo per quello che è, e cioè
un accordo sindacale.
Una soluzione lineare e percorribile, che mette al riparo dal rischio
rilevante di una contestazione, quando un giorno tutto questo sarà
finito.
* Avvocato in Roma
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