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 Le regole dell'internet

Il progetto di legge C3530: horror vacui
di Daniele Coliva - 12.07.98

Letto l'intervento di Andrea Monti sul progetto di legge 3530, in un primo tempo pensai ad un eccesso di pessimismo dell'amico e collega. Poi lessi il documento commentato ed immediatamente lo chiamai per congratularmi per l'osservanza del principio giurisprudenziale della continenza della forma.
Le critiche al disegno di legge 3530 meriterebbero infatti ben altri toni, in considerazione della superficialità e grossolanità con le quali si pretende "di fissare alcuni elementi di affidabilità e certezza".

In primo luogo il progetto di legge affronta, e liquida, in poche righe problemi articolati e complessi, dimenticando completamente che esiste un sistema con il quale essere coerenti. L'intrinseca imperfezione della tecnica legislativa mediante rinvio mostra in questa ipotesi tutta la sua inefficienza.
Intere materie e principi di rilievo costituzionale sono rinviate ad altre leggi per la loro disciplina. In realtà questo progetto di legge non intende fissare una disciplina autonoma per le "reti telematiche ad accesso variabile", ma puramente e semplicemente estendere l'applicazione di leggi già esistenti.

Il pleonasmo è palese e comunque il risultato è insoddisfacente. Si prenda in proposito l'art. 3 (Diritto d'autore), nel quale, accanto ad ovvietà quali l'estensione della protezione delle opere dell'ingegno ai testi ed alle immagini di carattere creativo (perfettamente inutile, essendo sufficiente ed esauriente la legge 633/41), si verificano situazioni alquanto anomale. L'aspirante legislatore qualifica quali opere protette dal diritto d'autore le banche dati immesse nelle reti telematiche, dimenticando che esiste una apposita direttiva CE (la 9/96), che detta una disciplina tanto articolata e complessa, quanto lo sono i problemi della privativa intellettuale sulle banche dati. Non è da trascurare poi la disparità di trattamento tra le banche dati su Internet e quelle diffuse con altro strumento.

Insomma, un bel pasticcio.

Ma non basta. L'art. 1 in maniera pretenziosa affida al provvedimento il compito di disciplinare il settore delle reti telematiche ad accesso variabile, sennonché il resto dell'articolato si limita ad introdurre aggravamenti di sanzioni, ovvero restrizioni concernenti comportamenti rispetto ai quali la rete rileva come strumento e non come fine. In altri termini, la rete è un luogo pericoloso (non per le potenziali vittime di illeciti, ma per gli utenti stessi), ove si rischia grosso, esattamente il doppio. Sfugge completamente la giustificazione di siffatto inasprimento (mentre balza all'evidenza l'errore grammaticale: "qualora . sono", art. 2 comma 2).

Ancora: i provider vengono esentati da responsabilità per quanto dagli stessi veicolato, tuttavia, come corrispettivo, dovranno comunicare "ogni e qualsiasi violazione". Qual è il significato del termine violazione? L'atecnicismo dell'estensore tocca un picco. Violazione di quali norme? Civili, penali, amministrative?
Del tutto incomprensibile è il divieto ai provider di acquisire diritti di opere delle quali non siano autori.

Concludo queste brevissime note, augurando al disegno di legge in questione o di continuare a riposare, ovvero, se proprio non si può fare a meno di colmare questo vuoto, un radicale intervento di chirurgia plastica.

*Avvocato