Il progetto di legge C3530: horror
vacui
di Daniele
Coliva - 12.07.98
Letto l'intervento
di Andrea Monti sul progetto
di legge 3530, in un primo tempo pensai
ad un eccesso di pessimismo dell'amico e collega. Poi lessi il documento
commentato ed immediatamente lo chiamai per congratularmi per l'osservanza del
principio giurisprudenziale della continenza della forma.
Le critiche al disegno di legge 3530 meriterebbero infatti ben altri toni, in
considerazione della superficialità e grossolanità con le quali si pretende
"di fissare alcuni elementi di affidabilità e certezza".
In primo luogo il progetto di legge affronta, e
liquida, in poche righe problemi articolati e complessi, dimenticando
completamente che esiste un sistema con il quale essere coerenti. L'intrinseca
imperfezione della tecnica legislativa mediante rinvio mostra in questa ipotesi
tutta la sua inefficienza.
Intere materie e principi di rilievo costituzionale sono rinviate ad altre leggi
per la loro disciplina. In realtà questo progetto di legge non intende fissare
una disciplina autonoma per le "reti telematiche ad accesso
variabile", ma puramente e semplicemente estendere l'applicazione di
leggi già esistenti.
Il pleonasmo è palese e comunque il risultato è
insoddisfacente. Si prenda in proposito l'art. 3 (Diritto d'autore), nel
quale, accanto ad ovvietà quali l'estensione della protezione delle opere
dell'ingegno ai testi ed alle immagini di carattere creativo (perfettamente
inutile, essendo sufficiente ed esauriente la legge 633/41), si verificano
situazioni alquanto anomale. L'aspirante legislatore qualifica quali opere
protette dal diritto d'autore le banche dati immesse nelle reti telematiche,
dimenticando che esiste una apposita direttiva CE (la 9/96), che detta una
disciplina tanto articolata e complessa, quanto lo sono i problemi della
privativa intellettuale sulle banche dati. Non è da trascurare poi la
disparità di trattamento tra le banche dati su Internet e quelle diffuse con
altro strumento.
Insomma, un bel pasticcio.
Ma non basta. L'art. 1 in maniera pretenziosa
affida al provvedimento il compito di disciplinare il settore delle reti
telematiche ad accesso variabile, sennonché il resto dell'articolato si
limita ad introdurre aggravamenti di sanzioni, ovvero restrizioni concernenti
comportamenti rispetto ai quali la rete rileva come strumento e non come fine.
In altri termini, la rete è un luogo pericoloso (non per le potenziali vittime
di illeciti, ma per gli utenti stessi), ove si rischia grosso, esattamente il
doppio. Sfugge completamente la giustificazione di siffatto inasprimento (mentre
balza all'evidenza l'errore grammaticale: "qualora . sono", art.
2 comma 2).
Ancora: i provider vengono esentati da
responsabilità per quanto dagli stessi veicolato, tuttavia, come corrispettivo,
dovranno comunicare "ogni e qualsiasi violazione". Qual è il
significato del termine violazione? L'atecnicismo dell'estensore tocca un
picco. Violazione di quali norme? Civili, penali, amministrative?
Del tutto incomprensibile è il divieto ai provider di acquisire diritti di
opere delle quali non siano autori.
Concludo queste brevissime note, augurando al
disegno di legge in questione o di continuare a riposare, ovvero, se proprio non
si può fare a meno di colmare questo vuoto, un radicale intervento di chirurgia
plastica.
*Avvocato
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