Il disegno di legge sulla
pedofilia approvato dal Senato
Per punire i colpevoli si criminalizza la
Rete
di Cristina Pasquini - 18.06.98
I resoconti sommari della discussione sul disegno
di legge S2625 sono sul sito del
Senato: partire dalla URL http://www.senato.it/att/resocon/home.htm
e seguire i link alla Commissione speciale in materia di infanzia.
In questi giorni mi è stato chiesto se
ritenessi, come donna, più pericoloso un adescamento fisico o telematico (è
vero che parliamo di minori, ma ho provato a immedesimarmi, tenendo conto che
nella mia valutazione avrei dovuto considerare che un minore ha potenzialità
difensive minori rispetto alle mie). Un brivido mi ha percorso la schiena al
pensiero di trovarmi faccia a faccia con un molestatore, mentre se un'immagine
oscena o un messaggio dello stesso tenore mi apparissero sul monitor, il disagio
sarebbe simile, ma la paura certamente minore.
Leggendo l'articolato del disegno di legge
S2625, approvato dal Senato qualche giorno fa, e scorrendo gli emendamenti
proposti nel corso della discussione nella "Commissione speciale in materia
di infanzia", si possono trovare diversi tentativi di colpevolizzare le vie
telematiche, come se, indicando un capro espiatorio, si potesse risolvere il
problema.
Vediamo, per esempio, l'emendamento 11.10:
Dopo il sesto comma aggiungere il settimo
comma:
«7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere
l'articolo 4-bis: È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e
la multa da 500.000 a 5.000.000, chiunque adesca un minore servendosi
delle reti informatiche o telematiche».
Dunque la relatrice, che ha proposto l'emendamento,
ritiene che sia più grave, e quindi meritevole di più incisiva tutela penale,
l'adescamento telematico piuttosto di quello fisico!
L'aggravante del mezzo telematico torna nella proposta di emendamento 3.30
(Greco):
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Si applica la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la
multa da dieci milioni a centocinquanta milioni se la divulgazione avviene per
via telematica».
In molte altre proposte si trovano tracce
evidenti del pregiudizio contro Internet, che porta a considerare l'uso del
mezzo telematico come aggravante del reato. Si legge nell'emendamento 3.2
(Greco):
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 3. - (Pornografia minorile). - 1. Dopo l'articolo 600-bis del codice
penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1 della presente legge, è inserito il
seguente:
«Art. 600-ter. - (Pornografia minorile) - Chiunque realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico utilizzando a tal fine un minore
di età compresa tra i quattordici e i sedici anni è punito per ciò solo con
la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire cinquanta milioni a
lire cinquecento milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al
primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei. commi precedenti,
distribuisce, divulga sotto ogni forma materiale pornografico di cui al primo
comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
sedici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cento milioni. La pena è aumentata sino ad un
terzo se i fatti sono posti in essere con l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazioni
disponibili al pubblico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, cede ad altri
a titolo oneroso materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni
sedici è punito con la reclusione sino a tre anni o con la multa non inferiore
a lire un milione».
E si arriva a considerare l'adescamento
telematico come un reato a sé, più grave di quello "tradizionale",
nell'emendamento 11.10, sempre della relatrice Bonfietti:
Dopo il sesto comma aggiungere il settimo
comma:
«7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere
l'articolo 4-bis: È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e
la multa da 500.000 a 5.000.000, chiunque adesca un minore servendosi
delle reti informatiche o telematiche».
Per finire con la proposta di emendamento 3.30
(Greco):
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Si applica la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la
multa da dieci milioni a centocinquanta milioni se la divulgazione avviene per
via telematica».
E' vero che Internet ha potenzialità
certamente maggiori di una singola persona, ma è giusto criminalizzare lo
strumento per punire l'uomo che comunque se ne serve?
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