Finalmente una decisione sulla
responsabilità del provider
20.07.98
No, forse non è una "Storica
sentenza", come affermano con comprensibile entusiasmo i convenuti nel loro
comunicato
stampa, ma costituisce senza dubbio un
passo avanti nella definizione delle regole della telematica. Parliamo dell'ordinanza
del 4 luglio 1998 con la quale il
Tribunale di Roma ha rigettato un ricorso che chiedeva un provvedimento
d'urgenza per la rimozione di un presunto messaggio diffamatorio da un newsgrup
di Mailgate,
un servizio della Pantheon s.r.l.
E' una situazione simile a quella che ha portato
al sequestro
del server di Isole nella Rete: là si
trattava di un testo immesso direttamente in uno spazio Web, qui di un messaggio
pubblicato in un'area di discussione. In entrambi i casi il reato contestato è
la diffamazione.
Ma, mentre il giudice di Vicenza ha combinato il disastro che sappiamo,
interrompendo per alcuni giorni un servizio essenziale per centinaia di utenti,
il Tribunale di Roma ha esaminato la questione e considerato le difese dei
convenuti con maggiore serenità. E ha concluso rilevando che il responsabile
dell'area, non moderata, "non può essere chiamato a rispondere in proprio
per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del
news-server Pantheon s.r.l. Neppure la Pantheon s.r.l è da ritenersi
legittimata passiva dal presente ricorso, in quanto il news-server si limita a
mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di
discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non
ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono
inseriti".
Elementare. Lo sappiamo tutti, che la
responsabilità dei contenuti non può essere attribuita che al loro autore,
quando il provider (o chi da lui disegnato per la gestione di un settore del
sito) non ha "alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi
vengono inseriti". Finalmente un giudice lo mette nero su bianco, anche se
in un'ordinanza di rigetto e non in una sentenza (che può aversi solo al
termine di un processo e che ha una maggiore rilevanza come
"precedente").
C'è un altro aspetto da considerare.
Nell'ordinanza si rileva "che
il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato cittadino,
come nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai fini della sua
eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del diritto di
cronaca giornalistica non essendo possibile rintracciare i necessari estremi del
carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio
di ogni attività professionale. Ed ancora il messaggio in oggetto si
caratterizza non tanto per la narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente
nel campo del diritto di cronaca), quanto per la formulazione di giudizi
personali da parte del Restaino sugli eventi verificatesi e pertanto deve essere
considerato manifestazione del diritto di critica, di cui all'art.21 della
Costituzione".
Questa distinzione tra "carattere giornalistico" e
"manifestazione del diritto di critica dal parte di un privato
cittadino" è quella che sosteniamo da tempo nell'affermare la necessità
di applicare le norme sulla stampa all'informazione telematica che abbia i
necessari requisiti (e non a tutte le manifestazioni del pensiero diffuse via
Internet). Ne riparleremo.
(M. C.)
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