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 Le regole dell'internet

Finalmente una decisione sulla responsabilità del provider
20.07.98

No, forse non è una "Storica sentenza", come affermano con comprensibile entusiasmo i convenuti nel loro comunicato stampa, ma costituisce senza dubbio un passo avanti nella definizione delle regole della telematica. Parliamo dell'ordinanza del 4 luglio 1998 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato un ricorso che chiedeva un provvedimento d'urgenza per la rimozione di un presunto messaggio diffamatorio da un newsgrup di Mailgate, un servizio della Pantheon s.r.l.

E' una situazione simile a quella che ha portato al sequestro del server di Isole nella Rete: là si trattava di un testo immesso direttamente in uno spazio Web, qui di un messaggio pubblicato in un'area di discussione. In entrambi i casi il reato contestato è la diffamazione.
Ma, mentre il giudice di Vicenza ha combinato il disastro che sappiamo, interrompendo per alcuni giorni un servizio essenziale per centinaia di utenti, il Tribunale di Roma ha esaminato la questione e considerato le difese dei convenuti con maggiore serenità. E ha concluso rilevando che il responsabile dell'area, non moderata, "non può essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del news-server Pantheon s.r.l. Neppure la Pantheon s.r.l è da ritenersi legittimata passiva dal presente ricorso, in quanto il news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti".

Elementare. Lo sappiamo tutti, che la responsabilità dei contenuti non può essere attribuita che al loro autore, quando il provider (o chi da lui disegnato per la gestione di un settore del sito) non ha "alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti". Finalmente un giudice lo mette nero su bianco, anche se in un'ordinanza di rigetto e non in una sentenza (che può aversi solo al termine di un processo e che ha una maggiore rilevanza come "precedente").

C'è un altro aspetto da considerare. Nell'ordinanza si rileva "che il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato cittadino, come nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai fini della sua eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca giornalistica non essendo possibile rintracciare i necessari estremi del carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. Ed ancora il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per la narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto di cronaca), quanto per la formulazione di giudizi personali da parte del Restaino sugli eventi verificatesi e pertanto deve essere considerato manifestazione del diritto di critica, di cui all'art.21 della Costituzione".
Questa distinzione tra "carattere giornalistico" e "manifestazione del diritto di critica dal parte di un privato cittadino" è quella che sosteniamo da tempo nell'affermare la necessità di applicare le norme sulla stampa all'informazione telematica che abbia i necessari requisiti (e non a tutte le manifestazioni del pensiero diffuse via Internet). Ne riparleremo.

(M. C.)