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Le regole dell'internet

I problemi della copia autentica di pagine web

di Alberto Pianon* - 23.07.07

 
Come produrre in giudizio una pagina web?

Nella pratica professionale capita sempre più spesso di dover produrre in giudizio copie di pagine web. Le ipotesi spaziano dai casi più facilmente immaginabili (controversie in materia di lavoro, concorrenza sleale, marchi, inadempimenti contrattuali) a esigenze del tutto nuove date dall'espandersi dell'utilizzo di Internet anche nella sfera personale (si pensi all'utilizzo dei blog o delle pagine personali su portali di varia natura, in cui si possono reperire elementi probatori utili per le più imprevedibili evenienze; ad esempio – e non è un caso di scuola – per una causa di divorzio o di separazione).

La difficoltà è data dal fatto che le pagine web sono generalmente prive di qualsiasi sottoscrizione (anche digitale) e sono caratterizzate da un'estrema volatilità e alterabilità ad opera dell'autore del documento stesso e/o da soggetti terzi.
Produrre in giudizio la mera stampa di una pagina web non è quindi sufficiente, in quanto al momento della produzione la medesima pagina potrebbe non essere più presente sull'internet (nemmeno nella cache dei motori di ricerca) o essere già stata modificata.

A tal proposito la Corte di cassazione - Sezione lavoro, con sentenza n. 2912/04 (già commentata su questa rivista –  La stampa di un pagina web non costituisce una prova di Andrea Monti) ha stabilito che se non ci sono garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità temporale, la mera stampa su carta di una pagina web non può avere il valore di una prova.
In pratica quindi, per utilizzare in giudizio una pagina web come prova, è necessario produrre una copia autentica estratta dall'originale presente sull'internet.

La copia autentica di pagine web: ammissibilità teorica e difficoltà pratiche

Al contrario di quanto erroneamente ritenuto da molti operatori del diritto, la copia autentica di pagine web (sia in formato cartaceo che elettronico), è ammessa pacificamente dalla legge e dalla dottrina (per un approfondimento si veda lo Studio n. 3-2006/IG “Copie autentiche e documento informatico”, approvato dalla Commissione studi di informatica giuridica del Notariato in data 20 novembre 2006).

Tuttavia si tratta una materia ancora vergine, in quanto (come si evince pure dal citato studio) non è stata sufficientemente approfondita la questione delle modalità operative per la realizzazione di una copia completa e fedele (e quindi in formato elettronico) di un documento che presenta delle caratteristiche peculiari e per certi versi uniche.

I problemi da affrontare non sono di ordine meramente tecnico, in quanto v'è una questione giuridica di fondo posta dall'art.20 co.1-bis del codice dell'amministrazione digitale (DLgv 82/05), il quale stabilisce che “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità [...]”.
Come efficacemente sottolineato dal citato studio del Notariato, “il sistema rimette quindi al giudice la valutazione finale sul valore sostanziale, ma conseguentemente anche probatorio, del documento informatico, vincolandolo alla valutazione delle caratteristiche tecniche del documento per accertarne l’attendibilità . [...] In tale contesto il notaio, se da una parte non può sottrarsi al rilascio di una copia, deve altresì rilevare gli elementi che potranno essere utili alla valutazione del giudice”.

La questione appare particolarmente delicata se si considera che la pagina web non è assimilabile ad alcuna tipologia di documento tradizionale in quanto di norma contiene collegamenti ipertestuali ed elementi animati, multimediali e interattivi che costituiscono parte integrante – e spesso essenziale – del suo contenuto.

Per quanto riguarda i collegamenti ipertestuali, potrebbe essere sufficiente allegare alla stampa della pagina web il codice sorgente HTML (ove vengono indicati per esteso tutti gli indirizzi cui puntano i link). Tuttavia una copia meramente cartacea, anche se corredata dal sorgente HTML, non è idonea a rappresentare adeguatamente contenuti multimediali e interattivi, e quindi costituisce una copia solo parziale della pagina web riprodotta.

Se tali contenuti multimediali e interattivi una volta rappresentavano l'eccezione, oggi costituiscono la regola non solo per i siti commerciali ma anche per quelli personali (blog e simili). Di conseguenza, è sempre più frequente nella pratica ritrovarsi di fronte a casi in cui è necessario produrre in giudizio pagine web che possono essere riprodotte integralmente solo in formato elettronico.

Tale riproduzione pone tuttavia almeno tre problemi fondamentali, che tenterò di illustrare ed affrontare qui di seguito.
Il primo è dato proprio dalla natura multimediale e interattiva dei contenuti da riprodurre, per cui in teoria si potrebbe mettere in discussione l'immodificabilità del documento o addirittura la sussistenza di un vero e proprio documento “originale”.

A mio avviso è necessario distinguere: se si tratta di elementi che si “animano”, anche a comando dell'utente, ma “comportandosi” sempre nello stesso modo (ad esempio, collegamenti ipertestuali contenuti in menù a scomparsa invece che visualizzati staticamente nella pagina, sequenze di fotografie dotate di controlli per la visualizzazione, immagini animate, ecc.), non paiono esservi particolari problemi; se invece ci si riferisce a pagine il cui contenuto viene interattivamente determinato e/o generato dall'utente (o addirittura ad una vera e propria interfaccia software che gira su server web) la questione diventa più complessa, e va affrontata caso per caso per evitare che l'attività di autentica sconfini in realtà in una perizia tecnica, che il notaio non è legittimato ad effettuare (in tali casi infatti il rischio è che non vi sia un “originale” già formato e che deve essere solo adeguatamente riprodotto, ma una pagina il cui contenuto viene sostanzialmente generato dall'utente che la visualizza).

Il secondo problema è dato dai cosiddetti “siti internet dinamici”, in cui il codice HTML (che costituisce il “cuore” della pagina web) non corrisponde ad un preciso file sul server, ma viene di volta in volta generato dinamicamente da un software (CGI, Perl, PHP, ASP, JSP o simili) sulla base di un file sorgente che non è visibile direttamente dall'utente, e che spesso richiama dati memorizzati in un database esterno.
In questo caso si potrebbe mettere in dubbio la possibilità di estrarre copia del vero “originale” del documento, o l'esistenza stessa di un “originale” da riprodurre.

In realtà a mio avviso si tratta un falso problema. Anche un sito web in HTML statico può essere modificato in qualsiasi momento. Un sito web dinamico consente unicamente di effettuare più comodamente tali modifiche, trattando i testi in maniera indipendente dalla loro impaginazione grafica, e rendendo possibile la gestione dei contenuti anche a chi non ha particolari competenze informatiche.
Appare quindi ininfluente che la pagina web visualizzata sul browser sia stata scritta a mano con un editor testuale, che sia stata prodotta tramite un editor HTML più avanzato, o che venga generata dinamicamente da un software utilizzato per gestire i contenuti del sito: il prodotto finale, comunque ottenuto, costituisce “il” documento che viene pubblicato sull'internet e di cui si può legittimamente estrarre copia.

Diverso è il caso in cui, in un sito web dinamico, parte dei contenuti vengano determinati e/o generati direttamente dall'utente, per cui valgono le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.

Il terzo problema è dato dal fatto che la pagina web è un documento complesso, costituito da vari file collegati tra di loro (codice HTML, immagini, applet, fogli di stile ecc.) e situati tutti su risorse esterne al computer dell'utente (vale a dire, su uno o più server web).
Il mero salvataggio del codice HTML originale è del tutto insufficiente a rappresentare la pagina web nella sua interezza, in quanto non vengono copiati i file collegati (immagini, ecc.).
D'altro canto, effettuare una copia in locale di tutti i file (tramite la funzione “Salva come pagina web completa” del browser o tramite software più sofisticati che copiano l'intero sito internet) comporta necessariamente la modifica di molte parti del codice HTML, e quindi la rispondenza della copia all'originale potrebbe essere posta in discussione.

Tale problema risulta a mio avviso di agevole soluzione se si abbandona il concetto di “duplicato”, ritornando al concetto di “copia” propriamente inteso (che è la regola per i documenti cartacei).
La dottrina sostiene che è improprio parlare di “copia” nel caso del documento informatico, e che è più opportuno utilizzare il termine “duplicato”, dal momento che il file originale risulta assolutamente indistinguibile da quello copiato.

Nel caso delle pagine web invece pare necessario ritornare al concetto di “copia” (quindi un documento differente e distinguibile dall'originale, ma che ne rappresenta fedelmente il contenuto).
Nessuno metterebbe in discussione l'idoneità di una fotocopia a rappresentare l'originale di un documento cartaceo, anche se copia e originale sono necessariamente incorporati in due supporti diversi e perfettamente distinguibili.
Allo stesso modo, non si può mettere in discussione che una pagina web possa essere rappresentata da un file differente da quello originale, se il contenuto risulta sostanzialmente identico.

Alle considerazioni di cui sopra per completezza vanno aggiunti altri due aspetti importanti, che qui comunque non verranno affrontati in quanto risultano già trattati in dottrina (cfr. Bechini, La copia conforme di una pagina web, in Diritto dell’Internet, 6/2005, pag. 629 ss., disponibile pure sul sito www.bechini.net).

In primo luogo, è opportuno procedere sempre all'esatta identificazione della pagina web di cui estrarre copia, verificando l'effettivo indirizzo IP del server web cui si è collegati, perché vi sono vari casi (infrequenti ma non certo impossibili) in cui all'indirizzo digitato possono corrispondere due o più pagine web diverse.
In secondo luogo, va tenuto presente che alcune pagine web possono risultare diverse per gli utenti “interni” di alcuni servizi di connessione rispetto agli utenti “esterni”, per cui è consigliabile indicare qual è il provider internet utilizzato per le operazioni di copia.

Le modalità operative per la copia in formato elettronico

Alla luce di quanto esposto a livello teorico nella parte precedente, tenterò qui di seguito di abbozzare quelle che potrebbero essere, a mio avviso, le modalità operative per la copia in formato elettronico di una o più pagine web.

Una questione molto importante è contemperare l'esigenza che la copia possa essere agevolmente visualizzata dal “profano” (arbitro o giudice) che dovrà valutarne il contenuto, con quella di non precludere la possibilità di una eventuale verifica tecnica in caso di contestazioni.
Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo congiunto di più modalità di copia.
In particolare, il notaio potrebbe effettuare il salvataggio del puro codice HTML (in modo da consentire a qualunque tecnico la verifica della struttura originale della pagina web) e successivamente provvedere al salvataggio in locale tramite l'apposita funzione del browser “Salva come Pagina Web Completa” (il codice HTML viene modificato per consentire la corretta visualizzazione offline della singola pagina web) o anche utilizzando software più sofisticati in grado di riprodurre in locale l'intero sito (il codice HTML viene modificato per consentire una vera e propria navigazione offline nel sito riprodotto).

Inoltre, dato che alcuni contenuti multimediali per loro natura sono molto difficili da salvare in locale (né tantomeno sono riproducibili a stampa), una soluzione accettabile potrebbe essere quella di abbinare al salvataggio in locale alcune istantanee dello schermo (screenshots) riprese durante la navigazione, o addirittura un video realizzato tramite apposito software di screen recording.
L'utilizzo di un software di screen recording (da abbinare alle forme “ordinarie” di salvataggio della pagina) può risultare utile anche in altri casi, come ad esempio per riprodurre più pagine web collegate fra loro e inserite in un portale internet molto ampio (in tal caso un salvataggio in locale del sito tramite software dedicato potrebbe risultare tecnicamente molto macchinoso, per la difficoltà di limitare la copia solo ad alcune sezioni o pagine).

Dato che le operazioni di salvataggio sopra descritte non sono istantanee e comportano la riproduzione in locale di numerosi file, sarebbe opportuno inserire nella dichiarazione di autentica data e ora di copia di ciascun file (ottenibile facilmente tramite il comando “dir” o equivalenti).
Ovviamente, nella dichiarazione di autentica dovranno essere indicati tutti gli strumenti software e i servizi utilizzati per le operazioni di copia (in particolare sistema operativo, browser, software di screen recording e/o per la copia in locale del sito web, provider internet). E' probabilmente superflua l'indicazione dell'hardware utilizzato, in quanto tendenzialmente neutro in tali casi.

Ancora, sulla scorta di indicazioni già elaborate dalla dottrina (cfr. Bechini, cit.), è consigliabile inserire nella dichiarazione di autentica l'effettivo indirizzo IP delle pagine web visitate, verificabile tramite i comandi “ping” o “traceroute” o, più comodamente, tramite strumenti quali l'estensione ShowIP per il browser Firefox.

Per rendere più agevole e rapida l'operazione di autentica, il notaio può salvare tutti i file riprodotti in un'unica cartella assieme al file contenente la dichiarazione di autentica, comprimere il tutto in un unico file (in formato zip, tar o simile) e apporvi la firma digitale, in modo da associare in modo indissolubile le copie effettuate e la dichiarazione di autentica (cfr. Bechini, cit.).

Conclusioni

Alla fine di questa trattazione (largamente provvisoria e incompleta) sui problemi teorici e pratici relativi alla copia autentica di pagine o siti web, vorrei esprimere due osservazioni conclusive, su quella che dovrebbe essere la bussola da tenere fissa per proseguire la ricerca.
Da un lato, si tratta obiettivamente di una materia complessa, in cui tecnica e diritto inevitabilmente si intersecano, e in cui è richiesto uno sforzo in più agli operatori del diritto coinvolti (notai, avvocati, giudici) per la comprensione di una realtà (quella dell'internet) molto diversa dal mondo “reale” in cui sono abituati ad operare.
Dall'altro, dal momento che l'internet sta prendendo enormemente piede non solo nelle transazioni commerciali ma anche nella vita privata delle persone, sarà sempre più indispensabile compiere questo sforzo, a pena di negare giustizia in tutti in quei casi in cui una prova più o meno decisiva sia costituita da un elemento considerato troppo complicato o “esotico” per essere affrontato.
 

* Avvocato in Vicenza. Ringrazio, per avermi offerto vari spunti sul tema di questo articolo, Carlo Piana, avvocato in Milano, e Patrizia Cardarelli, notaio in Vicenza. Errori ed inesattezze restano di mia esclusiva responsabilità.

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