Come produrre in giudizio una pagina web?
Nella pratica professionale capita sempre più spesso di dover produrre in
giudizio copie di pagine web. Le ipotesi spaziano dai casi più facilmente
immaginabili (controversie in materia di lavoro, concorrenza sleale, marchi,
inadempimenti contrattuali) a esigenze del tutto nuove date dall'espandersi
dell'utilizzo di Internet anche nella sfera personale (si pensi all'utilizzo dei
blog o delle pagine personali su portali di varia natura, in cui si possono
reperire elementi probatori utili per le più imprevedibili evenienze; ad
esempio – e non è un caso di scuola – per una causa di divorzio o di
separazione).
La difficoltà è data dal fatto che le pagine web sono generalmente prive di
qualsiasi sottoscrizione (anche digitale) e sono caratterizzate da un'estrema
volatilità e alterabilità ad opera dell'autore del documento stesso e/o da
soggetti terzi.
Produrre in giudizio la mera stampa di una pagina web non è quindi sufficiente,
in quanto al momento della produzione la medesima pagina potrebbe non essere
più presente sull'internet (nemmeno nella cache dei motori di ricerca) o essere
già stata modificata.
A tal proposito la Corte di cassazione - Sezione lavoro, con sentenza n.
2912/04 (già commentata su questa rivista – La
stampa di un pagina web non costituisce una prova di Andrea Monti) ha
stabilito che se non ci sono garanzie di rispondenza all'originale e di
riferibilità temporale, la mera stampa su carta di una pagina web non può
avere il valore di una prova.
In pratica quindi, per utilizzare in giudizio una pagina web come prova, è
necessario produrre una copia autentica estratta dall'originale presente
sull'internet.
La copia autentica di pagine web: ammissibilità teorica e difficoltà
pratiche
Al contrario di quanto erroneamente ritenuto da molti operatori del diritto,
la copia autentica di pagine web (sia in formato cartaceo che elettronico), è
ammessa pacificamente dalla legge e dalla dottrina (per un approfondimento si
veda lo Studio
n. 3-2006/IG “Copie autentiche e documento informatico”, approvato dalla
Commissione studi di informatica giuridica del Notariato in data 20 novembre
2006).
Tuttavia si tratta una materia ancora vergine, in quanto (come si evince pure
dal citato studio) non è stata sufficientemente approfondita la questione delle
modalità operative per la realizzazione di una copia completa e fedele (e
quindi in formato elettronico) di un documento che presenta delle
caratteristiche peculiari e per certi versi uniche.
I problemi da affrontare non sono di ordine meramente tecnico, in quanto v'è
una questione giuridica di fondo posta dall'art.20 co.1-bis del codice
dell'amministrazione digitale (DLgv 82/05), il quale stabilisce che “l’idoneità
del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche
oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità [...]”.
Come efficacemente sottolineato dal citato studio del Notariato, “il sistema
rimette quindi al giudice la valutazione finale sul valore sostanziale, ma
conseguentemente anche probatorio, del documento informatico, vincolandolo alla
valutazione delle caratteristiche tecniche del documento per accertarne l’attendibilità
. [...] In tale contesto il notaio, se da una parte non può sottrarsi al
rilascio di una copia, deve altresì rilevare gli elementi che potranno essere
utili alla valutazione del giudice”.
La questione appare particolarmente delicata se si considera che la pagina
web non è assimilabile ad alcuna tipologia di documento tradizionale in quanto
di norma contiene collegamenti ipertestuali ed elementi animati, multimediali e
interattivi che costituiscono parte integrante – e spesso essenziale – del
suo contenuto.
Per quanto riguarda i collegamenti ipertestuali, potrebbe essere sufficiente
allegare alla stampa della pagina web il codice sorgente HTML (ove vengono
indicati per esteso tutti gli indirizzi cui puntano i link). Tuttavia una copia
meramente cartacea, anche se corredata dal sorgente HTML, non è idonea a
rappresentare adeguatamente contenuti multimediali e interattivi, e quindi
costituisce una copia solo parziale della pagina web riprodotta.
Se tali contenuti multimediali e interattivi una volta rappresentavano
l'eccezione, oggi costituiscono la regola non solo per i siti commerciali ma
anche per quelli personali (blog e simili). Di conseguenza, è sempre più
frequente nella pratica ritrovarsi di fronte a casi in cui è necessario
produrre in giudizio pagine web che possono essere riprodotte integralmente solo
in formato elettronico.
Tale riproduzione pone tuttavia almeno tre problemi fondamentali, che
tenterò di illustrare ed affrontare qui di seguito.
Il primo è dato proprio dalla natura multimediale e interattiva dei contenuti
da riprodurre, per cui in teoria si potrebbe mettere in discussione l'immodificabilità
del documento o addirittura la sussistenza di un vero e proprio documento “originale”.
A mio avviso è necessario distinguere: se si tratta di elementi che si “animano”,
anche a comando dell'utente, ma “comportandosi” sempre nello stesso modo (ad
esempio, collegamenti ipertestuali contenuti in menù a scomparsa invece che
visualizzati staticamente nella pagina, sequenze di fotografie dotate di
controlli per la visualizzazione, immagini animate, ecc.), non paiono esservi
particolari problemi; se invece ci si riferisce a pagine il cui contenuto viene
interattivamente determinato e/o generato dall'utente (o addirittura ad una vera
e propria interfaccia software che gira su server web) la questione diventa più
complessa, e va affrontata caso per caso per evitare che l'attività di
autentica sconfini in realtà in una perizia tecnica, che il notaio non è
legittimato ad effettuare (in tali casi infatti il rischio è che non vi sia un
“originale” già formato e che deve essere solo adeguatamente riprodotto, ma
una pagina il cui contenuto viene sostanzialmente generato dall'utente che la
visualizza).
Il secondo problema è dato dai cosiddetti “siti internet dinamici”, in
cui il codice HTML (che costituisce il “cuore” della pagina web) non
corrisponde ad un preciso file sul server, ma viene di volta in volta generato
dinamicamente da un software (CGI, Perl, PHP, ASP, JSP o simili) sulla base di
un file sorgente che non è visibile direttamente dall'utente, e che spesso
richiama dati memorizzati in un database esterno.
In questo caso si potrebbe mettere in dubbio la possibilità di estrarre copia
del vero “originale” del documento, o l'esistenza stessa di un “originale”
da riprodurre.
In realtà a mio avviso si tratta un falso problema. Anche un sito web in
HTML statico può essere modificato in qualsiasi momento. Un sito web dinamico
consente unicamente di effettuare più comodamente tali modifiche, trattando i
testi in maniera indipendente dalla loro impaginazione grafica, e rendendo
possibile la gestione dei contenuti anche a chi non ha particolari competenze
informatiche.
Appare quindi ininfluente che la pagina web visualizzata sul browser sia stata
scritta a mano con un editor testuale, che sia stata prodotta tramite un editor
HTML più avanzato, o che venga generata dinamicamente da un software utilizzato
per gestire i contenuti del sito: il prodotto finale, comunque ottenuto,
costituisce “il” documento che viene pubblicato sull'internet e di cui si
può legittimamente estrarre copia.
Diverso è il caso in cui, in un sito web dinamico, parte dei contenuti
vengano determinati e/o generati direttamente dall'utente, per cui valgono le
considerazioni svolte nel paragrafo precedente.
Il terzo problema è dato dal fatto che la pagina web è un documento
complesso, costituito da vari file collegati tra di loro (codice HTML, immagini,
applet, fogli di stile ecc.) e situati tutti su risorse esterne al
computer dell'utente (vale a dire, su uno o più server web).
Il mero salvataggio del codice HTML originale è del tutto insufficiente a
rappresentare la pagina web nella sua interezza, in quanto non vengono copiati i
file collegati (immagini, ecc.).
D'altro canto, effettuare una copia in locale di tutti i file (tramite la
funzione “Salva come pagina web completa” del browser o tramite software
più sofisticati che copiano l'intero sito internet) comporta necessariamente la
modifica di molte parti del codice HTML, e quindi la rispondenza della copia
all'originale potrebbe essere posta in discussione.
Tale problema risulta a mio avviso di agevole soluzione se si abbandona il
concetto di “duplicato”, ritornando al concetto di “copia” propriamente
inteso (che è la regola per i documenti cartacei).
La dottrina sostiene che è improprio parlare di “copia” nel caso del
documento informatico, e che è più opportuno utilizzare il termine “duplicato”,
dal momento che il file originale risulta assolutamente indistinguibile da
quello copiato.
Nel caso delle pagine web invece pare necessario ritornare al concetto di “copia”
(quindi un documento differente e distinguibile dall'originale, ma che ne
rappresenta fedelmente il contenuto).
Nessuno metterebbe in discussione l'idoneità di una fotocopia a rappresentare
l'originale di un documento cartaceo, anche se copia e originale sono
necessariamente incorporati in due supporti diversi e perfettamente
distinguibili.
Allo stesso modo, non si può mettere in discussione che una pagina web possa
essere rappresentata da un file differente da quello originale, se il contenuto
risulta sostanzialmente identico.
Alle considerazioni di cui sopra per completezza vanno aggiunti altri due
aspetti importanti, che qui comunque non verranno affrontati in quanto risultano
già trattati in dottrina (cfr. Bechini, La copia conforme di una pagina web, in
Diritto dell’Internet, 6/2005, pag. 629 ss., disponibile pure sul sito www.bechini.net).
In primo luogo, è opportuno procedere sempre all'esatta identificazione
della pagina web di cui estrarre copia, verificando l'effettivo indirizzo IP del
server web cui si è collegati, perché vi sono vari casi (infrequenti ma non
certo impossibili) in cui all'indirizzo digitato possono corrispondere due o
più pagine web diverse.
In secondo luogo, va tenuto presente che alcune pagine web possono risultare
diverse per gli utenti “interni” di alcuni servizi di connessione rispetto
agli utenti “esterni”, per cui è consigliabile indicare qual è il provider
internet utilizzato per le operazioni di copia.
Le modalità operative per la copia in formato elettronico
Alla luce di quanto esposto a livello teorico nella parte precedente,
tenterò qui di seguito di abbozzare quelle che potrebbero essere, a mio avviso,
le modalità operative per la copia in formato elettronico di una o più pagine
web.
Una questione molto importante è contemperare l'esigenza che la copia possa
essere agevolmente visualizzata dal “profano” (arbitro o giudice) che dovrà
valutarne il contenuto, con quella di non precludere la possibilità di una
eventuale verifica tecnica in caso di contestazioni.
Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo congiunto di più modalità di copia.
In particolare, il notaio potrebbe effettuare il salvataggio del puro codice
HTML (in modo da consentire a qualunque tecnico la verifica della struttura
originale della pagina web) e successivamente provvedere al salvataggio in
locale tramite l'apposita funzione del browser “Salva come Pagina Web Completa”
(il codice HTML viene modificato per consentire la corretta visualizzazione
offline della singola pagina web) o anche utilizzando software più sofisticati
in grado di riprodurre in locale l'intero sito (il codice HTML viene modificato
per consentire una vera e propria navigazione offline nel sito riprodotto).
Inoltre, dato che alcuni contenuti multimediali per loro natura sono molto
difficili da salvare in locale (né tantomeno sono riproducibili a stampa), una
soluzione accettabile potrebbe essere quella di abbinare al salvataggio in
locale alcune istantanee dello schermo (screenshots) riprese durante la
navigazione, o addirittura un video realizzato tramite apposito software di
screen recording.
L'utilizzo di un software di screen recording (da abbinare alle forme “ordinarie”
di salvataggio della pagina) può risultare utile anche in altri casi, come ad
esempio per riprodurre più pagine web collegate fra loro e inserite in un
portale internet molto ampio (in tal caso un salvataggio in locale del sito
tramite software dedicato potrebbe risultare tecnicamente molto macchinoso, per
la difficoltà di limitare la copia solo ad alcune sezioni o pagine).
Dato che le operazioni di salvataggio sopra descritte non sono istantanee e
comportano la riproduzione in locale di numerosi file, sarebbe opportuno
inserire nella dichiarazione di autentica data e ora di copia di ciascun file
(ottenibile facilmente tramite il comando “dir” o equivalenti).
Ovviamente, nella dichiarazione di autentica dovranno essere indicati tutti gli
strumenti software e i servizi utilizzati per le operazioni di copia (in
particolare sistema operativo, browser, software di screen recording e/o per la
copia in locale del sito web, provider internet). E' probabilmente superflua
l'indicazione dell'hardware utilizzato, in quanto tendenzialmente neutro in tali
casi.
Ancora, sulla scorta di indicazioni già elaborate dalla dottrina (cfr.
Bechini, cit.), è consigliabile inserire nella dichiarazione di autentica
l'effettivo indirizzo IP delle pagine web visitate, verificabile tramite i
comandi “ping” o “traceroute” o, più comodamente, tramite strumenti
quali l'estensione ShowIP per il browser Firefox.
Per rendere più agevole e rapida l'operazione di autentica, il notaio può
salvare tutti i file riprodotti in un'unica cartella assieme al file contenente
la dichiarazione di autentica, comprimere il tutto in un unico file (in formato
zip, tar o simile) e apporvi la firma digitale, in modo da associare in modo
indissolubile le copie effettuate e la dichiarazione di autentica (cfr. Bechini,
cit.).
Conclusioni
Alla fine di questa trattazione (largamente provvisoria e incompleta) sui
problemi teorici e pratici relativi alla copia autentica di pagine o siti web,
vorrei esprimere due osservazioni conclusive, su quella che dovrebbe essere la
bussola da tenere fissa per proseguire la ricerca.
Da un lato, si tratta obiettivamente di una materia complessa, in cui tecnica e
diritto inevitabilmente si intersecano, e in cui è richiesto uno sforzo in più
agli operatori del diritto coinvolti (notai, avvocati, giudici) per la
comprensione di una realtà (quella dell'internet) molto diversa dal mondo “reale”
in cui sono abituati ad operare.
Dall'altro, dal momento che l'internet sta prendendo enormemente piede non solo
nelle transazioni commerciali ma anche nella vita privata delle persone, sarà
sempre più indispensabile compiere questo sforzo, a pena di negare giustizia in
tutti in quei casi in cui una prova più o meno decisiva sia costituita da un
elemento considerato troppo complicato o “esotico” per essere affrontato.
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