Proposta per una
CARTA DELLE GARANZIE DI INTERNET
a cura di InterLex (si veda anche la relazione)
Preambolo
Lo sviluppo delle attività
telematiche, e in particolare di Internet, costituisce un punto di svolta
fondamentale nell'evoluzione della società. Per la prima volta nella storia
l'uomo dispone di strumenti di dialogo e di conoscenza che annullano tempi e
distanze fisiche, sociali e culturali. Lo sviluppo dell'economia, a livello
mondiale, vede ormai al primo posto il fatturato delle attività legate alle
tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Siamo dunque entrati in pieno
in quella che chiamiamo "società dell'informazione".
Ma l'evoluzione presenta anche
aspetti negativi. Già oggi ci sono forti differenze nelle opportunità di
relazioni umane, di lavoro e di svago tra chi ha la possibilità di servirsi dei
nuovi mezzi di comunicazione e informazione e chi non ce l'ha. Queste differenze
sono destinate ad accentuarsi nel prossimo futuro, fino a far temere la
divisione della società in due classi, gli "info-ricchi" e gli "info-poveri".
Un altro problema della società
dell'informazione è costituito dalla diffusione di contenuti illegali o critici
sulle reti telematiche. Anche se essi rappresentano una percentuale molto bassa
dei contenuti disponibili, è necessario fornire alle autorità gli strumenti
per la repressione dei reati e ai gruppi sociali e ai singoli individui gli
strumenti per la scelta dei contenuti, in modo particolare per la tutela dei
minori.
Terzo, ma non ultimo aspetto da
considerare, è l'impossibilità di realizzare una regolamentazione efficace al
di fuori di un concerto internazionale. Le reti telematiche costituiscono una
sorta di territorio a sé stante, nel quale è difficile applicare singoli e non
coerenti sistemi di leggi nazionali.
Questa Carta si propone di favorire
un corretto sviluppo delle attività telematiche in Italia, tutelando gli
interessi materiali e morali degli operatori e degli utenti, assicurando la
libertà di lavoro e di espressione di tutti i soggetti interessati. Tuttavia
essa non può ottenere risultati definitivi in assenza di un quadro legislativo
chiaro e coerente, concordato a livello internazionale.
Titolo I - Generalità
Articolo 1 - Finalità
1. La Carta delle garanzie di
Internet ha lo scopo di favorire un corretto sviluppo della Rete come strumento
di conoscenza, di comunicazione e di diffusione delle idee, secondo i principi
dell'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli
articoli 15 e 21 della Costituzione Italiana e delle regole dell'Unione Europea.
2. La Carta deve assicurare che l'offerta
di accesso a Internet e di fornitura di informazioni e di servizi avvenga
secondo criteri di legalità e trasparenza, nel rispetto dei diritti degli
utenti e con particolare attenzione alla protezione dei minori.
3. La Carta delle garanzie di
Internet (di seguito definita semplicemente "la Carta ") individua e
sanziona prassi e comportamenti, anche non illegali, che contrastano con le sue
finalità.
Articolo 2 - Definizioni
1. Agli effetti di questa Carta si
intende per:
-
INTERNET: (indicata anche come
"la Rete") insieme di reti telematiche interconnesse con i protocolli
TCP-IP;
-
PROTOCOLLI TCP-IP: norme tecniche,
caratteristiche di Internet, per la connessione dei sistemi, l'interconnessione
delle reti e la trasmissione delle informazioni;
-
ADERENTE: qualsiasi soggetto
vincolato all'applicazione di questa Carta, ai sensi dell'articolo 3;
-
FORNITORE DI SERVIZI (service
provider, SP o ISP): chiunque offre al pubblico servizi sulla rete Internet,
compreso l'accesso;
-
FORNITORE DI ACCESSI (access
provider, AP o IAP): chiunque offre al pubblico l'accesso a Internet e la
facoltà di utilizzarne le funzioni;
-
FORNITORE DI CONTENUTI (content
provider, CP o ICP): chiunque, come attività professionale o comunque
continua o abituale, immette nella rete contenuti di qualsiasi tipo;
-
FORNITORE DI INFORMAZIONI (information
provider IP o IIP): chiunque, come attività professionale o comunque
continua o abituale, immette nella rete contenuti di tipo informativo;
-
CONTENUTO (content):
qualsiasi informazione immessa nella Rete, avente carattere di manifestazione
del pensiero o di servizio al pubblico;
-
CONTENUTO CRITICO: informazione o
servizio non illegittimo, ma potenzialmente dannoso o offensivo per particolari
categorie di utenti;
-
UTENTE: chiunque si connette alla
Rete e/o utilizza servizi telematici;
-
ABBONATO: l'utente che sottoscrive
un contratto per l'attività esercitata dai soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f) di questo comma, sia esso persona fisica, giuridica, ente, associazione
o società commerciale;
-
UTILIZZATORE: l'utente che
materialmente utilizza i servizi offerti dai soggetti di cui alle lettere c) d)
e) ed f), pur non essendo titolare di alcun abbonamento o parte di altri
rapporti contrattuali connessi al contratto di abbonamento;
-
LOG: lista delle operazioni compiute
da un utente, registrata con procedure automatiche;
2. I termini tecnici, le sigle e gli
acronimi hanno i significati descritti nei protocolli TCP-IP e negli altri
documenti diffusi dagli organismi che regolamentano la Rete.
Articolo 3 - Soggetti vincolati
1. La Carta vincola tutti i soggetti
fornitori di servizi Internet, come definiti nel precedente articolo 2, lettere
d), e) ed f), obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6,
lettera a) n. 5).
2. Sono vincolati alle disposizioni
di questa Carta, in quanto applicabili, anche i fornitori di servizi telematici
diversi da Internet, obbligati all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6,
lettera a) n. 5).
Articolo 4 - Obblighi degli
aderenti
1. Gli aderenti si impegnano a
osservare questa Carta, nel rispetto delle leggi vigenti, con particolare
attenzione al rischio diffusione di contenuti illegali o critici, alla
commissione di atti illeciti, alla protezione dei soggetti deboli e alla tutela
dei diritti di terzi.
2. Gli aderenti promuovono la
conoscenza e il corretto ed efficace uso di Internet, anche con iniziative
comuni e in collaborazione con istituzioni, associazioni di utenti, enti
pubblici e privati, per rassicurare consumatori e imprese che Internet è un
ambiente sicuro per lavorare, imparare e giocare.
3. Gli aderenti collaborano con le
istituzioni pubbliche e in particolare con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali, anche al fine di definire un
corretto e coerente quadro normativo per le attività telematiche.
Titolo II - Regole di
comportamento e responsabilità
Articolo 5 - Identità degli
abbonati e diritto all'anonimato
1. I soggetti vincolati
all'applicazione di questa Carta, per quanto di loro competenza e nel rispetto
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675:
-
si accertano dell'identità degli
abbonati richiedendo l'esibizione di un documento personale, o con l'uso delle
procedure di validazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15
febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2;
-
possono riconoscere agli abbonati il
diritto di usare pseudonimi;
-
mantengono riservata l'identità
degli abbonati che usano pseudonimi, rivelandola solo all'autorità giudiziaria
in esecuzione di un provvedimento motivato a norma di legge;
-
informano dettagliatamente gli
abbonati sull'eventuale diffusione automatica in rete delle informazioni che
li riguardano, connessa all'esecuzione del contratto di abbonamento.
Articolo 6 - Registrazioni
automatiche delle attività degli utenti (LOG)
1. I soggetti vincolati
all'applicazione di questa Carta registrano con procedure automatiche i soli
dati delle attività degli utenti potenzialmente idonee a causare danni,
immettere contenuti critici o commettere atti illeciti, oltre ai dati
eventualmente elencati dai regolamenti in materia di sicurezza previsti
dall'articolo 2, comma 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.
2. I LOG sono conservati per la
durata minima di un anno, salvo diversi obblighi di legge o regolamentari.
Articolo 7 - Tutela dei dati
personali
1. I dati personali degli utenti,
raccolti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 o comunque acquisiti nell'esecuzione
del contratto di abbonamento, sono trattati nel rispetto delle norme della legge
31 dicembre 1996 n. 675, dei regolamenti e del decreto legislativo previsto
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, articolo 1, comma 1, lettera n).
Articolo 8 - Informazioni agli
abbonati
1. Gli abbonati devono essere
informati preventivamente e in modo chiaro:
-
sui termini e sulle condizioni di
abbonamento;
-
sulle modalità di fruizione delle
funzioni e dei servizi e della gestione degli spazi;
-
sull'eventuale insicurezza di
determinati servizi o funzioni;
-
sull'eventuale possibilità di
scegliere modalità di accesso con selezione preventiva dei contenuti;
-
sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675;
-
sulle norme di comportamento per l'utilizzo
del sistema telematico, con particolare attenzione alla gestione delle password
e su eventuali sanzioni per l'inosservanza delle norme stesse;
-
sulle possibilità di accesso a
contenuti critici e delle procedure di selezione dei medesimi;
-
sulle responsabilità derivanti dall'immissione,
da parte degli stessi abbonati o degli utilizzatori da questi autorizzati, di
contenuti critici o comunque in contrasto con le leggi vigenti;
-
sull'impossibilità, per il
fornitore, di controllare i contenuti provenienti da altri sistemi connessi alla
Rete;
-
sull'obbligo di informare gli
utilizzatori sui punti da b) a i) di questo comma.
2. Le informazioni elencate nel
comma precedente devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti e
facilmente raggiungibili per mezzo appositi richiami presentati all'inizio del
collegamento o nella pagina di apertura del fornitore di accessi o di servizi.
Articolo 9 - Selezione dei
contenuti critici
1. I fornitori di accesso,
riconosciute le difficoltà di classificazione e selezione preventiva dei
contenuti, promuovono la conoscenza e l'uso tra gli abbonati e gli utilizzatori
di programmi che consentono di filtrare i contenuti ritenuti critici.
2. I fornitori di accesso
forniscono, se richiesti, l'assistenza per l'installazione dei sistemi di
selezione da parte degli abbonati.
3. I fornitori di accesso possono
offrire al pubblico contratti di abbonamento che prevedano accessi filtrati,
indicando in modo chiaro i criteri di filtro e i limiti della loro
affidabilità.
4. I fornitori di contenuti critici
ne subordinano l'accesso alla preventiva comparsa di un avviso che ne segnali la
natura e, a seconda del contenuto, all'invio di una password o di altre
informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.
Articolo 10 - Responsabilità per
i contenuti critici
1. I fornitori di accesso non sono
responsabili dei contenuti provenienti dall'esterno dei propri siti o immessi
direttamente dagli abbonati o dagli utilizzatori e non sono tenuti a impedirne
la visibilità, tranne che in osservanza di un provvedimento motivato dell'autorità
giudiziaria.
2. I fornitori di accesso e di
contenuti possono, secondo il proprio insindacabile giudizio, ospitare qualsiasi
tipo di materiale, a condizione che:
-
chi è abilitato a immettere
contenuti sia stato identificato ai sensi dell'articolo 5 e informato ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) ;
-
l'abbonato o qualsiasi altro
soggetto abilitato dal fornitore all'immissione di contenuti sia stato
preventivamente informato delle responsabilità derivanti dalla natura illegale
o critica dei contenuti stessi
-
l'abbonato o gli utilizzatori
rendano accessibile a terzi il materiale idoneo a turbare il comune senso del
pudore, così come definito dalla giurisprudenza corrente, solo con la procedura
descritta al quarto comma dell'articolo precedente;
-
le informazioni critiche non siano
facilmente accessibili mediante procedure alternative.
Articolo 11 - Rimozione dei
contenuti critici
1. I fornitori di accesso o di
contenuti rimuovono dai propri sistemi, non appena ne vengano a conoscenza, i
contenuti palesemente e inequivocabilmente illeciti o offensivi, informando, ove
possibile, il responsabile dell'immissione.
2. In caso di dubbio sulla natura
dei contenuti indicati dal comma precedente, gli aderenti possono chiedere il
parere della commissione prevista dall'articolo 15.
Articolo 12 - Utilizzo improprio
dei sistemi di messaggistica
1. Fatte salve le disposizioni di
legge sulla materia, al fine di proteggere gli utenti dall'uso dei sistemi di
messaggistica per fini impropri, quali l'invio a liste di abbonati di materiale
pubblicitario o altre informazioni non richieste, i fornitori di accesso
predispongono clausole contrattuali che rendano possibile l'interruzione del
contratto di abbonamento per coloro che non rispettino le norme di
comportamento.
Articolo 13 - Misure di sicurezza
e segnalazioni all'autorità giudiziaria
1. Gli aderenti adottano sui propri
sistemi le misure di sicurezza organizzative, logiche e fisiche previste dalle
leggi e dai regolamenti, oltre a quelle eventualmente suggerite dai fornitori
dei sistemi.
2. Nel caso di ripetuti e pericolosi
tentativi di intrusione non autorizzata nei propri sistemi, gli aderenti
informano senza ritardo l'autorità giudiziaria.
Articolo 14 - Sistemi
crittografici e di validazione
1. Gli aderenti conformano le
proprie procedure alle norme stabilite dai regolamenti di attuazione della legge
15 febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2 e ne diffondono la conoscenza tra
gli utenti.
Titolo III - Commissione di
controllo
Articolo 15 - Commissione di
controllo
1. Il rispetto delle norme di questa
Carta è affidato a una commissione di controllo composta da tre componenti
effettivi e da due supplenti, eletta a maggioranza semplice da tutti gli
aderenti, con votazione telematica da svolgere con le procedure di
autenticazione previste dai regolamenti applicativi della legge 15 febbraio 1997
n. 59, articolo 15, comma 2.
2. Le candidature devono essere
comunicate a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita per
la votazione; i candidati devono avere una comprovata ed inequivocabile
esperienza e competenza professionale nei settori della comunicazione e delle
tecnologie; almeno uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti devono
essere avvocati o docenti universitari di materie giuridiche di comprovata
esperienza nell'uso dei sistemi telematici.
3. I componenti della commissione di
controllano durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.
4. I componenti della commissione di
controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Articolo 16 - Compiti della
commissione
1. La commissione di controllo:
a) vigila sull'applicazione di
questa Carta e decide sui ricorsi e sulle segnalazioni di eventuali violazioni
delle norme di comportamento e sulle controversie tra gli aderenti;
b) esprime pareri su specifiche
richieste relative all'applicazione della Carta;
c) decide nella più totale
autonomia e nell'interesse generale e pubblica senza ritardo le sue decisioni
in un apposito sito del Word Wide Web.
2. La commissione di controllo
riceve e valuta le segnalazioni e le richieste provenienti dalle associazioni
degli utenti e, se del caso, trasmette agli aderenti le opportune indicazioni.
Titolo IV - Procedure contenziose
Articolo 17 - Segnalazioni
1. Chiunque e con qualsiasi mezzo
può segnalare alla commissione di controllo violazioni delle norme di questa
Carta.
2. Le segnalazioni anonime non
vengono prese in considerazione, tranne che in casi di evidente gravità o di
possibili violazioni della legge penale.
3. La commissione può aprire un
procedimento di propria iniziativa quando, nell'ambito dell'attività di
vigilanza prevista dall'articolo 16, venga a conoscenza di fatti di particolare
gravità.
Articolo 18 - Procedure
1. Al ricevimento di una
segnalazione, la commissione ne controlla la veridicità e fondatezza; se la
ritiene infondata ne dà comunicazione motivata all'autore entro quindici
giorni dal ricevimento.
2. Se la commissione ritiene la
segnalazione non infondata, entro quindici giorni dal ricevimento della
segnalazione invita l'interessato a fornire tutti i chiarimenti che ritiene
utili alla propria difesa, assegnando un termine congruo e comunque non
inferiore a quindici giorni; se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti a
provare l'infondatezza della segnalazione, la commissione archivia il
procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore, nei limiti in cui
ciò non costituisca violazione di segreto industriale o professionale o
aziendale.
3. Se la commissione ritiene di
dover procedere, invia all'interessato una comunicazione contente le
contestazioni e la data entro la quale devono pervenire alla Commissione le note
difensive, che devono contenere tutte le argomentazioni in fatto e diritto a
propria difesa.
4. La commissione acquisisce le
informazioni necessarie alla decisione anche ricorrendo all'ausilio di
consulenze tecniche; dell'eventuale consulenza tecnica è data notizia all'autore
della segnalazione e all'interessato che, sostenendone i costi, possono
intervenire in proprio, se qualificati tecnicamente, o a mezzo di un consulente.
5. Acquisiti gli elementi necessari,
la commissione fissa una data per la decisione e la comunica alle parti;
ricevuta la comunicazione della data della decisione, le parti non possono più
modificare le proprie richieste né produrre altro materiale probatorio; l'interessato
può essere ascoltato personalmente o a mezzo di un rappresentante informato dei
fatti e munito di delega, fino al ricevimento della comunicazione della data
della decisione; all'aderente è concesso di essere ascoltato anche oltre il
termine stabilito solo se si sono verificati fatti nuovi e rilevanti ai fini
della decisione; la decisione, motivata, viene comunicata senza ritardo alle
parti e pubblicata sul sito della commissione.
6. Il procedimento deve concludersi
entro sei mesi dal ricevimento della segnalazione o dall'attivazione per
iniziativa propria della commissione.
7. Tutte le comunicazioni relative
alle procedure possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata o con
documenti digitali autenticati a norma dei regolamenti previsti dalla legge 15
febbraio 1997 n. 59, articolo 15, comma 2.
8. Di ogni procedimento devono
essere conservati in formato digitale gli atti e i verbali, al fine di
consentire l'eventuale verifica dell'operato della commissione.
Articolo 19 - Riesame
1. Entro trenta giorni dalla
comunicazione della decisione l'aderente ne può chiedere il riesame; la
decisione è adottata dai due membri supplenti e da uno dei tre membri effettivi
estratto a sorte.
2. Il procedimento di riesame deve
concludersi entro novanta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 20 - Violazione delle
regole di comportamento
1. Se viene riscontrata la
violazione di una o più regole di comportamento, la commissione ne impone la
corretta applicazione con effetto immediato.
Articolo 21 - Altre controversie
1. Se la segnalazione non riguarda
fatti previsti da questa Carta, o se non è possibile attivare la procedura,
viene proposto alle parti di regolare la controversia con un arbitrato; ognuna
delle parti nomina un arbitro e il terzo viene nominato dal presidente del
tribunale del luogo in cui ha sede legale l'autore della segnalazione.
Articolo 22 - Spese della
procedura
1. In caso di accertata violazione
delle norme di questa Carta, le spese della procedura sono a carico dell'aderente,
salvo che non sia diversamente stabilito con adeguata motivazione.
2. Le spese devono essere
documentate. Le spese non documentabili o non documentate non vengono prese in
considerazione.
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