Commissione delle comunità europee
Proposta di direttiva
relativa a regole comuni
sulle firme elettroniche
(presentate dalla Commissione)
Bruxelles, 13.05.1998
COM(1998) 297 def.
98/0191 (COD)
(Il testo definivo è la Direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999)
Relazione
Considerando
Art. 1 - Campo di
applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Accesso al mercato
Art. 4 - Principi del
mercato interno
Art. 5 - Effetti giuridici
Art. 6 - Responsabilità
Art. 7 - Aspetti
internazionali
Art. 8 - Protezione dei dati
Art. 9 - Comitato
Art. 10 - Consultazione del
comitato
Art. 11 - Notificazione
Art. 12 - Riesame
Art. 13 - Attuazione
Art. 14 - Entrata in vigore
Art. 15 - Destinatari
Allegato I
Allegato II
RELAZIONE
I. ANTEFATTI
Le reti aperte, come Internet, sono di crescente
importanza per le comunicazioni su scala mondiale. Esse consentono comunicazioni
interattive tra parti che spesso, in precedenza, non avevano instaurato alcuna
relazione; offrono nuove opportunità commerciali grazie alla creazione di nuovi
strumenti per potenziare la produttività e ridurre i costi, come pure nuovi
metodi per raggiungere i consumatori. Le reti sono utilizzate da imprese che
intendono avvalersi delle nuove modalità di fare commercio e delle nuove
modalità di lavoro, quali il telelavoro e gli ambienti virtuali condivisi.
Anche le amministrazioni pubbliche stanno utilizzando queste reti nelle
interazioni con le imprese e con i cittadini. Il commercio elettronico presenta
all'Unione europea un'eccellente opportunità di potenziare la propria
integrazione economica.
Per sfruttare al meglio queste opportunità, è
necessario un contesto sicuro per quanto concerne l'autenticazione elettronica.
Esistono svariati metodi per firmare documenti in modo elettronico: da quelli
molto semplici (ad esempio l'inserimento, in un documento realizzato con un
programma di trattamento testi, dell'immagine ottenuta per scansione di una
firma autografa) a quelli estremamente avanzati (ad esempio, le firme digitali
che utilizzano la "crittografia a chiave pubblica"). Le firme
elettroniche consentono a chi riceve dati inviati in modo elettronico di
verificare l'origine dei dati (autenticazione della fonte dei dati) e di
controllare che i dati siano completi e inalterati, e pertanto di salvaguardarne
l'integrità (integrità dei dati).
La verifica dell'autenticità e dell'integrità
dei dati non dimostra necessariamente l'identità del firmatario che crea le
firme elettroniche. Ad esempio, in che modo il destinatario di un messaggio è
in grado di appurare che il mittente sia effettivamente colui che dichiara di
essere? Il mittente può pertanto desiderare di ottenere informazioni più
affidabili in merito all'identità del firmatario. Tali informazioni possono
essere fornite dal firmatario medesimo, qualora egli presenti al mittente prove
soddisfacenti. Un altro modo consiste nel fare confermare l'identità ad opera
di una terza parte (ad esempio, una persona o un'istituzione in cui entrambi le
parti facciano affidamento). Nel contesto della presente direttiva, queste terze
parti sono denominate prestatori di servizi di certificazione.
Nella sua comunicazione in data 16 aprile,
intitolata "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico"
e diretta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e
al Comitato delle Regioni, la Commissione ha riconosciuto che le firme digitali
costituiscono uno strumento essenziale ai fini di fornire sicurezza e sviluppare
la fiducia nelle reti aperte. La Dichiarazione Ministeriale di Bonn ha parimenti
evidenziato l'esigenza di firme digitali quale problema chiave per il commercio
elettronico.
Come prima tappa, la Commissione ha presentato al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato
delle Regioni una comunicazione intitolata "Garantire la sicurezza e
l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche - Verso la definizione di un
quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura" in cui ha
sottolineato l'esigenza di un approccio coerente nel settore. Il 1^ dicembre
1997 il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione ed ha invitato la
Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di firme digitali.
A seguito della pubblicazione della comunicazione
e come risultato delle riunioni con gli Stati membri, con rappresentanti del
settore privato, in particolare dell'industria europea del settore
crittografico, e della Conferenza internazionale degli esperti di Copenhagen, la
Commissione ha ricevuto i pareri dalle varie parti implicate. Dalle informazioni
raccolte è possibile trarre le conclusioni qui di seguito riportate.
1. La crescente attività legislativa in questo
settore in numerosi Stati membri evidenzia l'urgente necessità di un quadro
giuridico armonizzato a livello europeo, per evitare la comparsa di seri
ostacoli al funzionamento del mercato interno.
2. Mentre si assiste ad un acceso dibattito e
fervono i lavori in merito alle tecnologie per le firme digitali che impiegano
la crittografia a chiave pubblica, una direttiva a livello europeo dovrebbe
risultare neutrale nei confronti delle tecnologie e non concentrarsi unicamente
su tale tipo di firme. Dato che si prevede lo sviluppo di svariati servizi di
autenticazione, il campo d'applicazione della direttiva in questione dovrebbe
essere abbastanza ampio da abbracciare una gamma di "firme
elettroniche" che includerebbe, tra l'altro, le firme digitali basate sulla
crittografia a chiave pubblica come pure altri metodi di autenticazione dei
dati.
3. Per garantire il funzionamento del mercato
interno e sostenere il rapido sviluppo del mercato in termini di domanda
dell'utenza e di innovazione tecnologica, si deve evitare ogni regime di
autorizzazione preventiva. Si reputa che ai prestatori di servizi di
certificazione che intendano offrire livelli di sicurezza più elevati possano
essere utili sistemi di accreditamento facoltativi, quale mezzo per conquistare
la fiducia dei consumatori. Nella misura in cui tali dispositivi sono richiesti
dal mercato, essi possono consentire un livello di sicurezza, sotto il profilo
giuridico, superiore o più prevedibile tanto per il prestatore di servizi di
certificazione quanto per il consumatore.
4. Le firme elettroniche utilizzate all'interno
dei gruppi chiusi, ad esempio, laddove siano già stati instaurati rapporti
contrattuali, non debbono necessariamente rientrare nel campo d'applicazione
della presente direttiva. In tale contesto deve prevalere la libertà
contrattuale.
5. Il fatto di garantire il riconoscimento
giuridico - in particolare, il riconoscimento transfrontaliero - delle firme
elettroniche e dei servizi di certificazione è considerata la questione più
importante del settore. A tal fine, è necessario precisare i requisiti
essenziali per i prestatori di servizi di certificazione, che tra l'altro
definiscano la responsabilità attribuita a questi ultimi.
6. Si presume che l'industria si assuma
l'iniziativa, assieme agli organismi di normalizzazione, di elaborare norme
riconosciute a livello internazionale per le firme elettroniche. Tali norme
debbono essere precipuamente intese alla realizzazione di un ambiente aperto per
prodotti e servizi interoperabili. Il ruolo della Commissione consisterà
nell'appoggiare tale processo.
7. A livello internazionale sono in corso
numerose attività e dibattiti. La Commissione delle Nazioni Unite sul diritto
commerciale internazionale (UNCITRAL) ha adottato una legge-tipo in materia di
commercio elettronico (Model Law on Electronic Commerce) ed ha avviato
ulteriori lavori intesi all'elaborazione di regole uniformi in materia di firme
digitali. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha
anch'essa in corso attività in questo settore, basate sulle Linee direttrici da
essa stilate nel 1997 in tema di politica della crittografia. Altri organismi
internazionali, quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sono
anch'essi coinvolti in questioni correlate. Nella messa in opera di un quadro
giuridico a livello europeo è opportuno tenere conto di tali sviluppi in corso.
II. ESIGENZA DI ARMONIZZAZIONE
Numerosi Stati membri hanno già avviato
iniziative legislative dettagliate in materia di firme elettroniche:
Stato membro
|
Situazione delle iniziative
legislative
|
Austria |
Lavori preparatori |
Belgio |
- Diritto delle telecomunicazioni: sistema di
dichiarazione facoltativo preventivo per i prestatori di servizi;
- Progetti di legge su servizi di certificazione
connessi alle firme digitali;
- Progetti di legge che modificano il Codice
Civile per quanto concerne le prove di tipo elettronico;
- Progetto di legge sull'uso delle firme digitali
nel settore della sicurezza sociale e della sanità pubblica.
|
Danimarca |
- Progetto di legge relativo all'impiego sicuro ed
efficiente delle comunicazioni digitali.
|
Francia |
- Legge sulle telecomunicazioni (Decreti in
materia di autorizzazioni e di esenzioni):
- fornitura di prodotti di firma elettronica
soggetta ad una procedura informativa;
- libero uso, importazione ed esportazione dei
prodotti di firma elettronica
- Legislazione concernente l'uso delle firme
digitali nel settore della sicurezza sociale e della sanità pubblica.
|
Finlandia |
- Progetto di legge sullo scambio elettronico di
informazioni nelle amministrazioni e nelle procedure di diritto amministrativo;
- Progetto di legge sullo status del "Centro
per il censimento della popolazione" quale prestatore di servizi di
certificazione.
|
Germania |
- Legge e decreto sulle firme digitali già
adottati: condizioni in cui le firme digitali sono reputate sicure;
accreditamento facoltativo dei prestatori di servizi;
- Stesura di un Catalogo di misure di sicurezza
adeguate;
- Consultazione pubblica in corso in merito agli
aspetti giuridici delle firme digitali e dei documenti elettronici firmati in
modo digitale.
|
Italia |
- Legge generale sulla riforma della pubblica
amministrazione e sulla semplificazione amministrativa già adottata: principio
del riconoscimento giuridico dei documenti elettronici;
- Decreto relativo alla creazione, archiviazione e
trasmissione di documenti e contratti elettronici;
- Decreto relativo ai requisiti dei prodotti e
servizi in corso di preparazione;
- Decreto relativo agli obblighi fiscali derivanti
dai documenti elettronici in corso di preparazione.
|
Paesi Bassi |
- Sistema di accreditamento facoltativo per i
prestatori di servizi in corso di preparazione;
- Legge fiscale relativa alla registrazione per
via elettronica delle dichiarazioni dei redditi;
- Progetto di legge che modifica il Codice civile
in corso di preparazione.
|
Spagna |
- Circolari del Dipartimento delle dogane
concernenti l'impiego delle firme elettroniche;
- Risoluzione nel settore della sicurezza sociale
che regolamenta l'uso di mezzi elettronici;
- Leggi e circolari nel settore delle ipoteche,
della fiscalità, dei servizi finanziari e dell'iscrizione a registro delle
imprese, che consentono l'uso di procedure elettroniche;
- Legge di bilancio 1998 che conferisce mandato
alla Zecca di agire come prestatore di servizi di certificazione.
|
Svezia |
|
Regno Unito |
- Progetto di legislazione relativa ad un regime
di autorizzazione facoltativo per i prestatori di servizi di certificazione e al
riconoscimento giuridico delle firme elettroniche.
|
Questa rassegna mostra che le differenti
iniziative negli Stati membri hanno prodotto una situazione divergente a livello
giuridico. Malgrado gli Stati membri sembrino concentrarsi sui medesimi problemi
- in particolare, i requisiti relativi ai prestatori di servizi e ai prodotti,
la condizione che le firme elettroniche debbono soddisfare per avere effetto
giuridico e la struttura dei sistemi di accreditamento - è chiaro che la
divergenza dei regolamenti in materia (o l'assenza degli stessi) sarà tale da
ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore delle firme
elettroniche. La divergenza delle regole relative all'effetto giuridico
attribuito alle firme elettroniche risulta particolarmente dannosa per la futura
evoluzione del commercio elettronico e, di conseguenza, per la crescita
economica e per l'occupazione nella Comunità. Un'ulteriore fonte di insicurezza
è costituita dall'eterogeneità delle regole in materia di responsabilità e
dall'incertezza della giurisdizione in materia di responsabilità nel caso di
fornitura di servizi tra differenti Stati membri. Sembra inoltre probabile che
le condizioni tecniche in base alle quali le firme elettroniche saranno
considerate sicure varieranno a seconda degli Stati membri.
Questa situazione eterogenea potrebbe creare un
serio ostacolo alla comunicazione e al commercio sulle reti aperte in tutta la
Comunità europea, impedendo la libertà di impiego e di fornitura di servizi
connessi alle firme elettroniche, e limitando lo sviluppo di nuove attività
economiche connesse al commercio elettronico. L'obiettivo perseguito dalla
proposta di direttiva allegata consiste nell'eliminare gli ostacoli, in
particolare le divergenze in materia di riconoscimento giuridico delle firme
elettroniche e le restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti di
certificazione tra gli Stati membri. Dati gli obiettivi perseguiti, la
responsabilità della misura prevista ricade sotto la competenza esclusiva della
Comunità. La proposta di direttiva è intesa a "rendere
possibile"
l'uso delle firme elettroniche in uno spazio privo di frontiere interne,
concentrandosi sui requisiti essenziali relativi ai servizi di certificazione e
lasciando agli Stati membri il compito di definire disposizione di attuazione
dettagliate. La proposta di direttiva è coerente con la politica legislativa
della Commissione in materia di sussidiarietà, proporzionalità e
semplificazione legislativa necessaria.
Pertanto, la Commissione propone che la presente
proposta si basi sull'articolo 57, paragrafo 2, sull'articolo 66 e
sull'articolo 100 A del trattato. Per ragioni di proporzionalità, la
Commissione reputa che lo strumento giuridico più appropriato sia costituito da
una direttiva.
III. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA
1. La presente direttiva è intesa a garantire il
corretto funzionamento del mercato interno nel settore delle firme elettroniche,
tramite la creazione di un quadro giuridico armonizzato ed appropriato relativo
all'uso delle firme elettroniche nella Comunità europea, e la definizione di
una serie di criteri che costituiscono la base del riconoscimento giuridico
delle firme elettroniche.
2. Le comunicazioni elettroniche e il commercio
su scala globale dipendono dall'adeguamento progressivo delle legislazioni
internazionali e nazionali alla rapida evoluzione dell'infrastruttura
tecnologica. Anche se in molte situazioni è possibile reperire soluzioni
soddisfacenti per analogia con le regole in vigore, per evitare effetti impropri
e indesiderabili sarà forse necessario adattare in certa misura tali
legislazioni alla luce delle nuove tecnologie. Malgrado le firme digitali
realizzate tramite tecniche crittografiche siano attualmente considerate un
importante tipo di firma elettronica, il quadro di regolamentazione europeo deve
essere sufficientemente flessibile da includere altre tecniche che possano
essere impiegate per garantire l'autenticazione.
3. La tecnologia delle firme elettroniche trova
evidente applicazione nei contesti chiusi, quali ad esempio la rete locale di
un'impresa o un sistema bancario. I certificati e le firme elettroniche sono
inoltre utilizzati a fini di autorizzazione, ad esempio per accedere ad un conto
privato. Nel quadro della legislazione nazionale, il principio della libertà
contrattuale consente alle parti contraenti di concordare reciprocamente i
termini e le condizioni entro cui svolgere le attività commerciali, ad esempio
accettando le firme elettroniche. In questi settori non è evidentemente
necessaria una regolamentazione.
4. Data la gamma di servizi e la loro possibile
applicazione, i prestatori di servizi di certificazione debbono poter offrire i
rispettivi servizi senza essere obbligati ad ottenere un'autorizzazione
preventiva. I prestatori di servizi, tuttavia, vorranno forse avvantaggiarsi
della validità giuridica conferita alle firme elettroniche da sistemi di
accreditamento facoltativo connessi a requisiti comuni. L'accreditamento deve
essere considerato come un servizio pubblico offerto a quei prestatori di
servizi di certificazione che desiderino fornire servizi di livello elevato.
Ciò non deve in alcun modo implicare che un servizio non accreditato debba
risultare automaticamente meno sicuro.
5. Un prestatore di servizi di certificazione
può offrire un'ampia gamma di servizi. La presente direttiva si concentra in
particolare modo sui servizi di certificazione connessi alle firme elettroniche.
I certificati possono essere impiegati per svariate funzioni e possono contenere
differenti elementi informativi. Può trattarsi, tra l'altro, di elementi di
identificazione di tipo convenzionale - come, ad esempio, nome, indirizzo,
numero di registrazione o numero della sicurezza sociale, numero di partita IVA
o codice fiscale - o di attributi specifici del firmatario - ad esempio,
l'autorizzazione ad agire per conto di un'impresa, la solvibilità, l'esistenza
di garanzie di pagamento, la titolarità di specifici permessi o licenze.
Tuttavia, un quadro giuridico è necessario soprattutto per rendere possibile,
tramite i certificati, l'autenticazione della firma elettronica del singolo
firmatario. La presente direttiva si concentra pertanto sulla funzione del
certificato (denominato "certificato
qualificato")
in connessione all'identità civile o al ruolo di una determinata persona.
6. Gli effetti giuridici derivanti dalle firme
elettroniche sono un elemento chiave di un sistema aperto, ma affidabile, di
firme elettroniche. L'applicazione della presente direttiva contribuirà anche
alla definizione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità, garantendo
che non si possa negare validità giuridica, effetto giuridico o forza esecutiva
alla firma elettronica unicamente per il fatto che tale firma si presenta sotto
forma di dati elettronici, che essa non è basata su un certificato qualificato
o su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione
accreditato, e garantendo che le firme elettroniche siano riconosciute sul piano
giuridico allo stesso modo delle firme (sottoscrizioni) autografe. Inoltre, i
sistemi nazionali relativi all'ammissibilità delle prove devono essere ampliati
ai fini del riconoscimento dell'uso delle firme elettroniche.
7. Il riconoscimento giuridico delle firme
elettroniche deve essere basato su criteri oggettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionali e non essere connesso ad alcuna autorizzazione o
accreditamento del prestatore di servizi interessato. I requisiti comuni
elaborati per i prestatori di servizi di certificazione debbono promuovere il
riconoscimento transfrontaliero di firme e certificati nella Comunità europea.
L'elenco dei requisiti deve essere applicabile a tutti i prestatori di servizi
di certificazione, indipendentemente dal modello di accreditamento dei singoli
Stati membri. E' possibile che i requisiti debbano essere periodicamente
rivisti, in quanto la futura evoluzione delle tecnologie o del mercato potranno
rendere necessari adeguamenti. In base ai pareri che riceverà in futuro, la
Commissione potrà proporre una revisione dei requisiti.
8. Le regole comuni in materia di responsabilità
contribuiranno a suscitare la fiducia dei consumatori, e delle imprese che
faranno affidamento sui certificati, come pure dei prestatori di servizi, e a
promuovere pertanto la diffusa accettazione delle firme elettroniche.
9. Per lo sviluppo del commercio elettronico
internazionale sono importanti meccanismi di cooperazione che consentano il
riconoscimento transfrontaliero delle firme e dei certificati con i paesi terzi.
In particolare, consentendo ai prestatori di servizi di certificazione
all'interno della Comunità europea di avvallare certificati di paesi terzi allo
stesso modo in cui essi garantiscono i propri certificati, si agevoleranno in
modo semplice ma efficace i servizi transfrontalieri.
Proposta
di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a regole comuni sulle firme elettroniche
(Testo rilevante ai fini
del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo
100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B del trattato,
(1) considerando che il 16 aprile 1997 la
Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione intitolata
"Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico";
(2) considerando che l'8 ottobre 1997 la
Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale e al Comitato delle Regioni la comunicazione intitolata
"Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche
- Verso la definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di
cifratura";
(3) considerando che il 1. dicembre 1997 il
Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme digitali;
(4) considerando che le comunicazioni
elettroniche e il commercio elettronico necessitano di firme elettroniche e dei
servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; che la
divergenza delle regole in materia di riconoscimento giuridico delle firme
elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione
negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all'uso delle comunicazioni
elettroniche e del commercio elettronico e, di conseguenza, impedire lo sviluppo
del mercato interno; che la divergenza degli interventi negli Stati membri
sottolinea l'esigenza di un'armonizzazione a livello comunitario;
(5) considerando che occorre promuovere
l'interoperabilità dei prodotti di firma elettronica; che ai sensi
dell'articolo 7a del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne, nel quale deve essere assicurata la libera circolazione delle
merci; che per garantire la libera circolazione nell'ambito del mercato interno
e per infondere fiducia nelle firme elettroniche è necessaria la conformità ai
requisiti essenziali specifici relativi ai prodotti di firma elettronica
utilizzati dai fornitori di servizi di certificazione;
(6) considerando che la rapida evoluzione
tecnologica e il carattere globale di Internet rendono necessario un approccio
aperto alle varie tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in
modo elettronico; che tuttavia le firme digitali basate sulla crittografia a
chiave pubblica costituiscono attualmente la forma più riconosciuta di firma
elettronica;
(7) considerando che il mercato interno consente
ai prestatori di servizi di certificazione di sviluppare le proprie attività
transfrontaliere ai fini di accrescere la competitività, e pertanto di offrire
ai consumatori e alle imprese nuove opportunità di scambiare informazioni e di
effettuare negozi per via elettronica in modo sicuro, indipendentemente dalle
frontiere; che al fine di stimolare la prestazione su scala comunitaria di
servizi di certificazione sulle reti aperte, i prestatori di servizi di
certificazione debbono essere generalmente liberi di offrire i rispettivi
servizi senza preventiva autorizzazione; che non vi è immediata necessità di
garantire la libera circolazione dei servizi di certificazione armonizzando le
disposizioni nazionali che impongono restrizioni giustificate e proporzionate
alla prestazione di tali servizi;
(8) considerando che i sistemi di accreditamento
facoltativo intesi a migliorare il livello di servizio fornito possono offrire
ai prestatori di servizi di certificazione il contesto appropriato per
l'ulteriore sviluppo dei loro servizi verso i livelli di fiducia, sicurezza e
qualità richiesti dall'evoluzione del mercato; che tali sistemi debbono
incoraggiare lo sviluppo di prassi ottimali tra i prestatori di servizi di
certificazione; che questi ultimi debbono essere liberi di aderire a tali
sistemi di accreditamento e di trarne vantaggio; che gli Stati membri non
debbono vietare ai prestatori di servizi di certificazione di operare al di
fuori di tali sistemi di accreditamento; che si deve garantire che i sistemi di
accreditamento non riducano la concorrenza nel settore dei servizi di
certificazione; che è importante raggiungere l'equilibrio tra esigenze dei
consumatori ed esigenze delle imprese;
(9) considerando che la presente direttiva deve
pertanto contribuire all'uso e al riconoscimento giuridico delle firme
elettroniche nell'ambito della Comunità; che le firme elettroniche usate
esclusivamente all'interno di sistemi chiusi non esigono una disciplina comune;
che, nella misura consentita dal diritto nazionale, va rispettata la libertà
delle parti di accordarsi sulle condizioni di accettazione dei dati firmati in
modo elettronico; che la presente direttiva non è intesa ad armonizzare le
normative nazionali sui contratti, in particolare in materia di formazione ed
esecuzione dei contratti, od altre formalità non contrattuali che richiedano
l'apposizione di firme; che per tale motivo, le disposizioni sugli effetti
giuridici delle firme elettroniche non devono riguardare i requisiti legali di
forma previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole
di determinazione del luogo della conclusione del contratto;
(10) considerando che, al fine di contribuire
all'accettazione generale delle firme elettroniche, la validità giuridica di
una firma elettronica non deve essere disconosciuta unicamente per il fatto che
si presenta sotto forma di dati elettronici, oppure che essa non è basata su un
certificato qualificato o su un certificato rilasciato da un prestatore di
servizi di certificazione accreditato, oppure per il fatto che il prestatore di
servizi che ha rilasciato il relativo certificato appartiene ad un altro Stato
membro; che le firme elettroniche connesse ad un prestatore di servizi di
certificazione affidabile che si conformi ai requisiti essenziali debbono avere
la stessa efficacia giuridica delle firme autografe; che è necessario garantire
che le firme elettroniche possano essere utilizzate come prove nei procedimenti
giudiziari in tutti gli Stati membri; che il riconoscimento giuridico delle
firme elettroniche deve basarsi su criteri oggettivi e non essere connesso ad
un'autorizzazione rilasciata al prestatore di servizi interessato; che regole
armonizzate relative all'efficacia giuridica delle firme elettroniche devono
garantire una disciplina giuridica coerente in tutta la Comunità;
(11) considerando che la responsabilità dei
prestatori di servizi di certificazione che offrono tali servizi al pubblico è
disciplinata dal diritto nazionale; che l'eterogeneità della portata e del
contenuto di tali regole può dare origine ad incertezza del diritto,
soprattutto per quanto riguarda i terzi che si affidano ai servizi dei citati
prestatori; che tale incertezza può danneggiare lo sviluppo del commercio
transfrontaliero e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno; che
l'armonizzazione delle regole in materia di responsabilità garantisce la
sicurezza e la prevedibilità sul piano giuridico sia per i prestatori di
servizi di certificazione, sia per i consumatori; che tali regole contribuiranno
all'accettazione generale e al riconoscimento giuridico delle firme elettroniche
nell'ambito della Comunità, e di conseguenza influiranno positivamente sul
funzionamento del mercato interno;
(12) considerando che lo sviluppo del commercio
elettronico internazionale rende necessari dispositivi transfrontalieri che
coinvolgono i paesi terzi; che tali dispositivi dovrebbero essere elaborati a
livello commerciale; che, al fine di garantire l'interoperabilità a livello
globale, potrebbe essere utile stipulare accordi con i paesi terzi relativi a
regole multilaterali per il reciproco riconoscimento dei servizi di
certificazione;
(13) considerando che, al fine di stimolare le
comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico garantendo la fiducia da
parte degli utenti, gli Stati membri debbono obbligare i prestatori di servizi
di certificazione a rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati
e la vita privata degli individui, e debbono richiedere a questi ultimi di
fornire, qualora il firmatario lo richieda, anche servizi di certificazione
relativi a pseudonimi; che il diritto nazionale deve stabilire in quali casi e a
quali condizioni i dati che rivelano l'identità della persona cui i dati
medesimi si riferiscono debbano essere trasferiti ai fini di inchieste penali;
che i prestatori di servizi di certificazione debbono informare preventivamente
gli utenti, per iscritto e in termini facilmente comprensibili e utilizzando
mezzi di comunicazione durevoli, in merito alle condizioni praticate, in
particolare alle precise modalità d'uso dei certificati rilasciati ed ai limiti
della loro responsabilità;
(14) considerando che ai fini dell'applicazione
della presente direttiva la Commissione deve essere assistita da un comitato a
carattere consultivo;
(15) considerando che, conformemente ai principi
di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato,
l'obiettivo di una disciplina giuridica armonizzata per la prestazione di firme
elettroniche e dei servizi ad esse relativi non può essere sufficientemente
realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere meglio realizzato a livello
comunitario; che la presente direttiva si limita ai requisiti minimi essenziali
per la realizzazione di tale obiettivo;
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Art. 1
- Campo di applicazione
La presente direttiva disciplina il
riconoscimento giuridico delle firme elettroniche.
Essa non disciplina altri aspetti relativi alla
conclusione e alla validità dei contratti o altre formalità non contrattuali
che richiedono l'apposizione di una firma.
La presente direttiva istituisce regole comuni
per taluni servizi di certificazione disponibili al pubblico.
Art. 2
- Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le
seguenti definizioni :
1) "firma elettronica", una firma in
forma digitale compresa all'interno di dati, oppure ad essi allegata, oppure
ancora ad essi connessa tramite associazione logica, apposta da un firmatario al
fine di approvare il contenuto di tali dati, e che sia conforme ai seguenti
requisiti cumulativi:
a) essere connessa esclusivamente al firmatario;
b) essere idonea ad identificare il firmatario;
c) essere creata con mezzi sui quali il
firmatario può conservare il proprio esclusivo controllo;
d) essere collegata ai dati cui si riferisce in
modo da rivelare una successiva alterazione di detti dati;
2) "firmatario", colui che crea una
firma elettronica;
3) "dispositivo per la creazione di una
firma", dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, oppure
un dispositivo materiale di configurazione esclusiva utilizzato dal firmatario
per creare una firma elettronica;
4) "dispositivo di verifica della
firma", dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
oppure un dispositivo materiale di configurazione esclusiva utilizzato per
verificare la firma elettronica;
5) "certificato qualificato", un
attestato digitale che collega un dispositivo di verifica della firma ad una
data persona ne conferma l'identità e possiede i requisiti di cui all'allegato
I;
6) "prestatore di servizi di
certificazione", una persona o un'entità che rilascia certificati o
fornisce al pubblico altri servizi connessi alle firme elettroniche;
7) "prodotto di firma elettronica",
macchinari o programmi per elaboratori elettronici, oppure i componenti
pertinenti dei medesimi destinati ad essere utilizzati da un prestatore di
servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica.
Art. 3
- Accesso al mercato
1. Gli Stati membri non subordinano ad
autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati
membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi
intesi a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le
condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti,
proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il
numero di prestatori di servizi di certificazione per motivi che rientrano nel
campo d'applicazione della presente direttiva.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 9, la
Commissione può determinare e pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee i numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute
relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di firma elettronica
conforme a tali norme viene considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti
di cui all'allegato II, punto e).
4. Gli Stati membri possono assoggettare a
requisiti supplementari l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico.
Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non
discriminatori, e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso
di cui trattasi.
Art. 4
- Principi del mercato interno
1. Ciascuno Stato membro applica le norme di
attuazione della presente direttiva ai prestatori di servizi di certificazione
stabiliti sul suo territorio e ai servizi da essi forniti. Gli Stati membri non
possono limitare la prestazione di servizi di certificazione originati in un
altro Stato membro nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti
di firma elettronica conformi alla presente direttiva circolino liberamente nel
mercato interno.
Art. 5
- Effetti giuridici
1. Gli Stati membri provvedono affinché una
firma elettronica non sia considerata inefficace, invalida e priva di forza
esecutiva unicamente a causa della sua forma elettronica, o per il fatto che non
è basata su un certificato qualificato o su un certificato rilasciato da un
prestatore di servizi di certificazione accreditato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le firme
elettroniche basate su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di
servizi di certificazione conforme al disposto dell'allegato II siano
riconosciute conformi ai requisiti legali di una firma autografa, da un lato e,
dall'altro, siano ammesse come prova nei procedimenti giudiziari alla stregua
della firma autografa.
Art.
6 - Responsabilità
1. Gli Stati membri provvedono a che il
prestatore di servizi di certificazione che rilascia un certificato qualificato
sia responsabile, nei confronti di chiunque faccia ragionevole affidamento su
detto certificato, di quanto segue:
a) esattezza di tutte le informazioni contenute
nel certificato qualificato a partire dalla data di rilascio, salvo diversa
indicazione apposta sul certificato medesimo dallo stesso prestatore;
b) piena osservanza dei requisiti previsti dalla
presente direttiva riguardo al rilascio del certificato qualificato;
c) garanzia che la persona identificata nel
certificato qualificato detenesse, al momento del rilascio del certificato, il
dispositivo di creazione della firma corrispondente al dispositivo di verifica
della firma riportato o identificato nel certificato;
d) nei casi in cui il prestatore di servizi di
certificazione generi il dispositivo di creazione della firma e il dispositivo
di verifica della firma, garanzia che i due dispositivi funzionino insieme in
modo complementare.
2. Gli Stati membri provvedono a che un
prestatore di servizi di certificazione sia esentato dalla responsabilità
derivante da eventuali errori contenuti nelle informazioni riportate nel
certificato qualificato e a suo tempo fornite dalla persona cui è stato
rilasciato il certificato, qualora detto prestatore possa dimostrare di aver
usato tutta la necessaria diligenza per verificare tali informazioni.
3. Gli Stati membri provvedono a che un
prestatore di servizi di certificazione possa indicare, nel certificato
qualificato, i limiti d'uso di un determinato certificato. Il prestatore di
servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni
derivanti dall'uso indebito di un certificato qualificato ove siano precisati i
limiti d'uso dello stesso.
4. Gli Stati membri provvedono affinché un
prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel
certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali è valido il
certificato. Il prestatore di servizi di certificazione non è responsabile per
i danni superiori a tale valore limite.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano salvo il
disposto della direttiva 93/13/CEE del Consiglio.
Art. 7
- Aspetti internazionali
1. Gli Stati membri provvedono a che i
certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito
in un paese terzo siano riconosciuti come equivalenti, sul piano giuridico, ai
certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito
nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) qualora il prestatore di servizi di
certificazione soddisfi i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato
accreditato nel contesto di un sistema di accreditamento facoltativo istituito
da uno Stato membro;
b) qualora il prestatore di servizi di
certificazione stabilito nella Comunità, che soddisfa i requisiti di cui
all'allegato II, garantisca per il certificato allo stesso modo in cui
garantisce per i propri certificati;
c) qualora il certificato o il prestatore di
servizi di certificazione sia riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra la Comunità e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
2. Al fine di agevolare servizi di certificazione
transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme
elettroniche che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenterà, se
del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme ed accordi
internazionali sui servizi di certificazione. In particolare, ove necessario,
presenterà al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di
accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni
internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
Art. 8
- Protezione dei dati
1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori
di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili
dell'accreditamento o della supervisione si conformino alle direttive 95/46/CE e
97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Gli Stati membri provvedono a che un
prestatore di servizi di certificazione possa raccogliere dati personali
unicamente in via diretta dalla persona cui i dati si riferiscono, e unicamente
nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del rilascio di un certificato.
I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza il
consenso della persona cui essi si riferiscono.
3. Gli Stati membri provvedono a che, su
richiesta del firmatario, il prestatore di servizi di certificazione riporti sul
certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.
4. Gli Stati membri provvedono a che, nel caso di
persone che utilizzano pseudonimi, il prestatore di servizi di certificazione
trasmetta i dati relativi all'identità di tali persone alle pubbliche autorità
che ne facciano richiesta, previo consenso della persona cui i dati si
riferiscono. Qualora il trasferimento dei dati che rivelano l'identità della
persona cui questi si riferiscono sia necessario in forza del diritto interno ai
fini di un'inchiesta penale sull'uso di firme elettroniche sotto uno pseudonimo,
il trasferimento viene registrato e la persona cui i dati si riferiscono viene
informata quanto prima, dopo la conclusione dell'inchiesta, in merito al
trasferimento dei dati che la riguardano.
Art. 9
- Comitato
La Commissione è assistita da un comitato a
carattere consultivo, denominato "Comitato per la firma elettronica"
(in prosieguo: "il comitato"), composto dai rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che
il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame,
formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre,
ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a
verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il
parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto
del suo parere.
Art.
10 - Consultazione del
comitato
Il comitato è consultato, se necessario, in
merito ai requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione di cui
all'allegato II e in merito alle norme generalmente riconosciute per i prodotti
di firma elettronica, secondo l'articolo 3, paragrafo 3.
Art. 11
- Notificazione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
le informazioni relative a quanto segue:
a) sistemi di accreditamento facoltativi
nazionali ed ogni eventuale requisito supplementare secondo l'articolo 3,
paragrafo 4;
b) nomi e indirizzi degli enti nazionali
responsabili dell'accreditamento e della supervisione;
c) i nomi e gli indirizzi dei prestatori di
servizi di certificazione nazionali accreditati.
2. Gli Stati membri notificano al più presto le
informazioni di cui al paragrafo 1 nonché le eventuali variazioni.
Art. 12
- Riesame
1. Entro il 31 dicembre 2002, la Commissione,
previo esame dell'applicazione della presente direttiva, presenta una relazione
in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se il
campo d'applicazione della direttiva debba essere modificato per tener conto dei
progressi tecnologici e degli sviluppi sul piano giuridico. La relazione include
segnatamente una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli
aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è accompagnata, se del caso,
da proposte legislative complementari.
Art. 13
- Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
le disposizioni di diritto nazionale che adottano nella materia disciplinata
dalla presente direttiva e nelle materie ad essa collegate, nonché una tavola
di concordanza fra la presente direttiva e le disposizioni per la sua
attuazione.
Art. 14
- Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Art. 15
- Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo: Il Presidente
Per il Consiglio: Il Presidente
Allegato I
Requisiti relativi ai certificati
qualificati
I certificati qualificati devono includere:
(a) l'identificazione del prestatore di servizio
di certificazione che ha rilasciato il certificato in questione;
(b) il nome inequivocabile del titolare del
certificato o uno pseudonimo inequivocabile, identificato come tale;
(c) un attributo specifico del titolare, quale
l'indirizzo, il potere di rappresentanza di un'impresa, la solvibilità, il
numero di partita I.V.A. o altri codici fiscali, l'esistenza di garanzie di
pagamento o di permessi o licenze specifiche;
(d) un dispositivo di verifica della firma che
corrisponda ad un dispositivo di creazione della firma sotto il controllo del
titolare;
(e) l'inizio e il termine del periodo di
validità del certificato;
(f) il codice d'identificazione esclusivo del
certificato;
(g) la firma elettronica del prestatore di
servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;
(h) i limiti d'uso del certificato, ove
applicabili;
(i) i limiti della responsabilità del prestatore
di servizi di certificazione e l'importo limite delle transazioni per cui il
certificato è valido, ove applicabili.
Allegato
II
Requisiti relativi ai prestatori di servizi di
certificazione
I prestatori di servizi di certificazione devono:
(a) dimostrare l'affidabilità necessaria ai fini
di fornire servizi di certificazione;
(b) mettere in atto un servizio di revoca
puntuale e sicuro;
(c) verificare con mezzi appropriati l'identità
e la capacità di agire della persona cui è rilasciato un certificato
qualificato;
(d) impiegare personale dotato delle conoscenze
specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi offerti,
in particolare la competenza a livello gestionale, la conoscenza specifica nel
settore della tecnologia delle firme elettroniche e la familiarità con
procedure di sicurezza appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e
metodi amministrativi e di gestione adeguati e corrispondenti a norme
riconosciute;
(e) utilizzare sistemi affidabili e usare
prodotti di firma elettronica che garantiscano la protezione contro alterazioni
dei prodotti, di modo che non sia possibile utilizzarli per funzioni diverse da
quelle per cui sono stati progettati; essi debbono inoltre utilizzare prodotti
di firma elettronica che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei
procedimenti di certificazione di cui sono oggetto i prodotti in questione;
(f) adottare misure contro la contraffazione dei
certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi
chiavi private di firma crittografica, garantire la riservatezza nel corso della
generazione di tali chiavi;
(g) disporre di risorse finanziarie sufficienti
ad operare in conformità dei requisiti previsti dalla presente direttiva, in
particolare per sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio
stipulando un'apposita assicurazione;
(h) tenere una registrazione di tutte le
informazioni pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato
periodo di tempo, in particolare ai fini di prova della certificazione in
eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere effettuate
per via elettronica;
(i) astenersi dal memorizzare o dal copiare le
chiavi private di firma crittografica della persona cui il prestatore di servizi
di certificazione ha offerto i servizi di gestione della chiave, salvo che la
persona in questione lo richieda espressamente;
(j) informare i consumatori prima di instaurare
rapporti contrattuali, per iscritto, utilizzando un linguaggio comprensibile e
un mezzo di comunicazione durevole, in merito agli esatti termini e condizioni
d'uso del certificato, inclusa ogni limitazione di responsabilità, l'esistenza
di un accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione
delle controversie.
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