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Fonti normative e documenti

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata

Relazione illustrativa

Vedi il testo del DPR

 
Lo schema di regolamento in esame trova il proprio fondamento in una serie di disposizioni, aventi ad oggetto il documento informatico e le modalità della sua trasmissione.
Con l'articolo 15, comma 2 della legge 25 marzo 1997, n. 59, il Parlamento aveva autorizzato il Governo ad emanare analoghi regolamenti anche relativi alla trasmissione con strumenti informatici e telematici degli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
Successivamente l'articolo 27, commi 8 lettera e) e 9, della legge 3 gennaio 2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ha autorizzato il Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Alla luce del quadro normativo delineato, e del succedersi nel tempo delle citate disposizioni, che ha fornito il contesto delle fonti all'interno delle quali ci si è proposti di operare, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento volto a disciplinare l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra i privati, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, al fine di dotare di valore giuridico la trasmissione di documenti prodotti e trasmessi tramite strumenti informatici.
A questo schema di provvedimento si aggiungerà una schema di decreto che, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 445 detterà le regole tecniche della posta certificata, le quali rivestono notevole rilievo, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del DPR 445/2000, "la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui all'articolo 8 sono opponibili a terzi".
Secondo quanto richiesto dal coproponente Dipartimento della funzione pubblica alla luce della previsione di un elenco pubblico, consultabile "on line" è stata inserita, con riferimento allo specifico punto, anche la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Questo in breve sintesi il quadro delle fonti all'interno delle quali si è inteso operare.
Con riferimento al profilo procedurale di approvazione del presente schema di regolamento, sono state tenute in considerazione entrambe le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 4000 e dall'articolo 15, comma 2 della legge n. 59/1997, relativamente alla necessità di acquisire i pareri parlamentari.
Esaminando i contenuti del provvedimento, occorre preliminarmente illustrare gli obiettivi dell'atto normativo.
L'uso della posta elettronica, rappresenta una delle più diffuse applicazioni di internet e delle reti private, per trasmettere documenti informatici. Si tratta tuttavia di un sistema privo di valore giuridico tipico sulla trasmissione medesima. Sulla base di tale premessa l'articolo 14 del d.p.r. n. 445/2000, ha indicato i principi idonei a dare valore giuridico a tale trasmissione.
Il primo principio, fissato dal comma 1 dell'articolo 14, citato, mira a dare valore all'invio ed alla ricezione della posta elettronica.
Il secondo principio, indicato dal comma 2 del medesimo articolo, definisce i contenuti probatori della trasmissione del documento informatico.
Attraverso il presente regolamento è possibile diffondere ulteriormente l'uso della posta elettronica tra privati, (secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, (così come previsto dall'articolo 27, comma 8 lettera e, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), dando ad essa valore giuridico con riferimento all'invio e alla ricezione della medesima.
Sotto il profilo strutturale, il provvedimento si compone di 17 articoli.
L'articolo 1, delimita l'ambito di operatività, contenuti e finalità del regolamento.
La norma, al comma 2, prevede inoltre alcune definizioni, relative alle espressioni terminologiche di maggior contenuto tecnico presenti nel testo.
L'articolo 2, contiene l'indicazione dei soggetti del servizio di posta elettronica certificata, corredato dalle definizioni attribuibili a ciascuno di essi; in particolare viene introdotta e disciplinata la figura del gestore del servizio, vale a dire il soggetto, di natura pubblica o privata, preposto alla erogazione del servizio di posta elettronica certificata.
Mediante i contenuti dell'articolo 3 si è provveduto a modificare il comma 1 dell'articolo 14, del dpr, n. 445/2000. La norma nella sua versione originaria prevedeva che "Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato". Tale disposizione, risalente alla formulazione contenuta del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, presenta profili di scarsa chiarezza in quanto la semplice trasmissione del documento determina una presunzione ex lege relativa al fatto che il documento sia pervenuto al destinatario.
Con la nuova formulazione si precisa che il documento oltre ad esser trasmesso deve essere consegnato al destinatario, il quale deve avere anche la disponibilità del documento stesso. La distinzione tra consegna e disponibilità è strettamente connessa con le caratteristiche tecnologiche della trasmissione telematica di documenti, laddove la consegna avviene sul server, cioè presso il gestore della posta mentre la disponibilità è sul client cioè sul proprio personal computer o apparato tecnologico mediante il quale è possibile ricevere la posta elettronica certificata.
La disposizione intende affermare due distinti concetti: a) il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso; b) il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. Tali affermazioni, se apparentemente ovvie, rivestono dal punto di vista informatico un significato preciso. Affermare che "il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso", significa dare rilievo giuridico al momento dell'invio. Affermare, inoltre, che "il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato" significa dare rilievo giuridico al momento della ricezione. Queste distinzioni contribuiscono anche a delineare la responsabilità dei gestori di posta.
L'articolo 4, indica le modalità per l'utilizzo della posta elettronica certificata. Analogamente agli strumenti di posta elettronica presenti sui personal computer o altro apparato tecnologico, si possono inviare messaggi di posta elettronica, ai quali, grazie alle disposizioni del presente articolo, è riconosciuto valore giuridico dell'avvenuto invio ed dell'avvenuta consegna.
Al fine di precisare ulteriormente il significato di "indirizzo dichiarato", anche tenuto conto della possibilità, in particolare per i privati, di avere più indirizzi di posta elettronica il comma 2 precisa che, al fine di realizzare la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, in base alla quale "il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato", il privato deve espressamente acconsentire all'invio di documenti tramite la posta elettronica certificata è ciò deve avvenire con una dichiarazione espressa per ciascun procedimento o per ciascun rapporto instaurato con una pubblica amministrazione o con un altro privato.
Il comma 4, precisa che per poter utilizzare la posta elettronica certificata sarà necessario utilizzare i gestori autorizzati ai sensi delle norme del presente regolamento.
L'articolo 5, illustra il ruolo rivestito dai gestori di posta elettronica nella trasmissione del messaggio, inviato dal mittente all'indirizzo elettronico del destinatario e, nella ipotesi di compresenza di più gestori, assicurare la interoperabilità degli stessi.
L'articolo 6 disciplina il rilascio delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Nel momento il cui il mittente invia un proprio messaggio di posta elettronica riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova dell'avvenuta spedizione. Quando il messaggio perviene al destinatario il gestore di posta di quest'ultimo, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è effettivamente pervenuto, indicando anche il momento esatto in cui tale consegna è avvenuta. Insieme alla ricevuta di consegna, come previsto dal comma 4, il gestore del destinatario può inviare al mittente anche la copia completa del testo del messaggio, al fine di dimostrare che è effettivamente quello il messaggio consegnato. Le modalità relative alla possibilità tecnologica che oltre alla ricevuta sia restituita al mittente la copia completa del testo del messaggio saranno definite nelle regole tecniche.
La ricevuta di avvenuta consegna, secondo quanto stabilito dal comma 5, viene rilasciata nel momento in cui il messaggio viene consegnato nella casella di posta elettronica del destinatario a prescindere dalla avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario. Vi è quindi contemporaneità tra il rilascio della ricevuta di consegna e la consegna stessa del messaggio nella casella di posta elettronica. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 6, la ricevuta di avvenuta consegna è emessa solamente qualora sia pervenuta una busta di trasporto valida, secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 15.
Il comma 7, prevede che nel caso in cui il mittente abbia smarrito le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte (log) conservata su un apposito registro informatico a cura dei gestori, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, ha il medesimo valore giuridico delle ricevute ed è opponibile ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.p.r. n. 445/2000.
L'articolo 7, disciplina l'ipotesi in cui la trasmissione sia effettuata per il tramite di più gestori; è previsto il rilascio al gestore del mittente di una ricevuta attestante l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del gestore del destinatario. Tale disposizione si ispira al citato principio di interoperabilità e garantisce un costante raccordo tra i diversi operatori.
Ai sensi dell'articolo 8, qualora il messaggio non risulti consegnabile, il gestore del mittente ha l'obbligo di fornire al mittente stesso una ricevuta di mancata consegna. Al fine di dare ragionevole certezza all'invio la ricevuta viene consegnata entro un termine massimo che è stato individuato nelle ventiquattrore. Si tratta di un termine estremamente ampio per le tecnologie informatiche, ma tenuto conto dei termini giuridici che sono sottesi all'invio di messaggi tramite la posta elettronica certificata (bandi di gara, di concorso o altro), si è ritenuto opportuno prevedere un termine di certezza. Questo termine tiene anche conto della previsione di cui all'articolo 11, comma 4, in base al quale i gestori di posta elettronica certificata dovranno comunque prevedere l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurino il completamento della trasmissione. La previsione di una ricevuta di mancata consegna rappresenta, pertanto, una forma di extrema ratio.
Articolo 9 La posta elettronica certificata, come detto, assicura la validità del trasporto. Per garantire tale validità è stato utilizzato il medesimo strumento utilizzato per dare valore giuridico ai documenti informatici: la firma elettronica. Nella fattispecie è stato previsto che tutti gli elementi del trasporto, busta e ricevute siano firmati elettronicamente. Si tratta, tuttavia, di una firma apposta automaticamente dal sistema di posta elettronica. Per tale motivo tra le varie forme elettroniche previste dal nostro ordinamento, e contenute nel d.p.r. n. 445/2000 è stata utilizzata la firma elettronica avanzata, realizzata con la tecnologia delle chiavi crittografiche e le cui caratteristiche sono definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che contiene le regole tecniche per la posta certificata.
Grazie all'utilizzazione della firma elettronica avanzata, le varie ricevute previste dallo schema di decreto in esame, oltre ad attestare l'invio, l'avvenuta o la mancata consegna, la presa in carico del messaggio tra i gestori di posta, consentono anche di verificare, la provenienza, l'integrità e l'autenticità del massaggio, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. n. 445/2000.
Analoga indicazione è stata prevista per la firma elettronica della busta di trasporto, tale da garantire la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio, anche in questo caso ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. n. 445/2000.
L'articolo 10, fornisce i criteri ed i parametri volti ad individuare, in modo uniforme, il momento delle varie fasi della trasmissione prevedendo che l'ora che identifica un preciso momento della trasmissione deve essere indicata facendo riferimento alla scala di tempo UTC(IEN), determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273. Tale norma definisce le modalità di individuazione dei campioni delle unità di misura. La norma attribuisce tale potere ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - ora Ministro delle attività produttive -. Nello specifico si tratta del D.M. 30 novembre 1993, n. 591, che non è stato indicato nella norma per non elevarne il rango all'interno di un regolamento, il quale individua, quale uno specifico campione di riferimento per la misurazione del tempo, il campione nazionale realizzato dall'Istituto Elettrotecnico Nazionale "G. Ferraris" (IEN).
L'articolo 11, definisce una serie di disposizioni volte a garantire la sicurezza della trasmissione. Il comma 1 pone in capo ai gestori l'obbligo di preservare l'integrità del messaggio, in tutte le sue parti, così come inviato e, comunque, includendolo dalla busta di trasporto. La previsione dell'inclusione del messaggio nella busta consente altresì di distinguere i due oggetti, che peraltro hanno entrambe la natura di documento informatico.
Il comma 2, al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate, ed al fine di fornire al mittente i dati della trasmissione, qualora il medesimo non ne sia più in possesso, obbliga i gestori alla conservazione della traccia delle operazioni svolte (log) su un apposito registro informatico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione dei dati di traffico.
Durante tale periodo i soggetti gestori dovranno garantire, ai sensi del comma 3, la riservatezza, la sicurezza, l'autenticità e l'inalterabilità delle informazioni ivi contenute.
E' stato inoltre disposto (comma 4), l'obbligo di prevedere canali di sicurezza nei rapporti tra i vari gestori; tale disposizione costituisce lo strumento tecnico necessario per assicurare, in qualsiasi modo, il completamento della trasmissione.
L'articolo 12, al comma 1, istituisce un elenco ufficiale dei gestori che possono svolgere il servizio di posta certificata. Il comma 2 disciplina le modalità di iscrizione all'albo ed individua l'autorità amministrativa cui inoltrare la domanda, che, per i particolari requisiti tecnici previsti, è stata individuata nel Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA), definito nell'articolo 1, comma 2, lettera m). Su espressa richiesta del Ministero dell'interno alla procedura di iscrizione è stato, pertanto, previsto il termine di novanta giorni per "garantire il completamento degli accertamenti sui precedenti e sulle pendenze del richiedente", adempimenti che ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica possono essere anche autocertificati.
Il comma 5 indica la documentazione necessaria a corredo della domanda. Sono state previste dichiarazioni e documentazioni a carattere tecnico atte a consentire all'autorità amministrativa di accertare l'affidabilità tecnica dei gestori di posta. Per i particolari oneri organizzativi e tecnici richiesti per la specifica attività, il comma 6 dispone che i soggetti privati i quali intendano esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata devono avere natura giuridica di società di capitali, in quanto l'attività oggetto del presente regolamento presenta elementi di particolare rilievo trattandosi dell'esercizio di un servizio pubblico. In tal senso il comma 7 definisce anche i requisiti soggettivi necessari per l'esercizio di tale attività. Analogamente a quanto previsto per coloro i quali prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche, - i c.d. certificatori, di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 -, sono stati indicati gli stessi requisiti previsti per i gestori; tali requisiti sono definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. E' stata inoltre prevista come causa ostativa per l'iscrizione nel suddetto elenco anche l'aver subito condanne per delitti in danno di sistemi informatici o telematici. Su espressa richiesta del Ministero dell'interno è stato altresì previsto (comma 8) che in caso di pendenze per tali delitti il procedimento possa essere sospeso, (pur in assenza di qualsivoglia provvedimento dell'autorità giudiziaria). Il comma 8 prevede che oltre alla documentazione amministrativa i soggetti dovranno inviare anche al CNIPA i dati previsti nel d.p.c.m. di cui all'articolo 15, recante le regole tecniche per la posta elettronica. Analogamente a quanto disposto per l'invio della domanda, ai sensi del comma 9, dovrà essere comunicata al CNIPA anche ogni variazione tecnica o amministrativa. Inoltre il venir meno dei requisiti richiesti costituisce valida causa per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'albo (comma 10). Alla luce della complessa e articolata funzione tecnico-amministrativa attribuita al CNIPA, al medesimo sono state assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1.
L'articolo 13 è stato inserito su esplicita richiesta della Commissione europea cui il provvedimento è stato notificato ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427. Con la suddetta indicazione l'organismo comunitario ha evidenziato la necessità che ai sensi dell'articolo 49 del trattato, sia rispettato il principio della libera circolazione dei servizi del mercato interno. In tal senso la stessa Commissione ha sottolineato che non siano esclusi "dal campo di applicazione del provvedimento i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro che soddisfi già, conformemente alla legislazione dello Stato membro di appartenenza".
La Commissione europea ha inoltre evidenziato che l'articolo 12, comma 6 del progetto notificato "porrebbe problemi di compatibilità con l'articolo 49 del trattato CE nella misura in cui imporrebbe la natura giuridica di società di capitali anche agli operatori comunitari non stabiliti in Italia e aventi un'altra forma giuridica, conformemente alla legislazione del loro Stato membro di appartenenza.
A tal riguardo è stato interessato anche il Ministero della giustizia, il quale, con lettera datata 17 dicembre 2003 ha confermato l'opportunità di individuare una soluzione che consenta di avvalersi di gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri in possesso dei requisiti di forma giuridica e tecnici equipollenti a quelli previsti per gli operatori nazionali.
L'articolo 14 contiene disposizioni particolari per l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma consente sia la possibilità che le pubbliche amministrazioni svolgano autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, sia che si avvalgano di un soggetto privato. Qualora, tuttavia, decidano di svolgere autonomamente tale attività esse devono comunque rispettare le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento. In ogni caso, ad esse, secondo quanto disposto dal comma 2, non è consentito di imporre a terzi l'utilizzo di uno specifico gestore di posta elettronica certificata.
Nel comma 3 si è precisato che la disciplina della posta certificata, contenuta nello schema di regolamento in esame non si applica all'utilizzo della posta certificata nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, in quanto ai sensi del predetto decreto, in tale contesto si applica la disciplina speciale.
L'articolo 15, utilizzando lo strumento normativo di cui all'articolo 8, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, espressamente richiamato dall'articolo 14, comma 2, del medesimo d.p.r., in materia di trasmissione del documento informatico attribuisce al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza di definire le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Su richiesta del Ministero delle comunicazioni, contenuta nella lettera del 22 marzo 2004, è stato altresì previsto che: "Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni."
L'articolo 16 dispone l'abrogazione dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445.
La norma che si abroga ripropone, nel d.p.r. n. 445/2000, i contenuti dell'articolo 19 del d.p.r. 513 del 1997. Si tratta cioè di una disposizione introdotta in un momento in cui la firma digitale rappresentava l'unico strumento per la sottoscrizione informatica valido a tutti gli effetti di legge.
La direttiva 1999/93/CE, recepita con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, ha invece previsto più tipologie di firme. In particolare l'articolo 10 del d.p.r. n. 445, nel quale sono confluite le modifiche di rango legislativo apportate con il citato decreto di recepimento, ha riconosciuto alla firma digitale valore analogo alla firma autografa (comma 2), ma ha anche riconosciuto che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza (comma 3).
In tal modo è stata prevista una modalità di sottoscrizione che seppur non assimilabile alla firma autografa, ad essa può essere riconosciuta validità ad probationem.
Alla luce di tale previsione, peraltro conforme al dettato comunitario non appare più necessario prevedere che in tutti i documenti delle pubbliche amministrazioni debba essere utilizzata la firma digitale. Con l'abrogazione dell'articolo 25 le pubbliche amministrazioni si regoleranno analogamente a tutti i soggetti dell'ordinamento applicando l'articolo 10 del d.p.r. n. 445/2000.
Con l'articolo 17, in analogia alla modifica disposta con l'articolo 3 del presente regolamento, che novella l'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 - testo unico in materia di documentazione amministrativa, Testo A -, tenuto conto della natura mista del suddetto testo unico, si è proceduto a modificare anche il corrispondenti articolo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 che raccoglie le norme di natura regolamentare in materia di documentazione amministrativa - Testo C.

Relazione tecnico finanziaria
Il provvedimento in esame, anche in virtù della natura regolamentare, non comporta oneri per lo Stato.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente
Lo schema di regolamento in esame trova il proprio fondamento in una serie di disposizioni, aventi ad oggetto il documento informatico e le modalità della sua trasmissione.
Con l'articolo 15, comma 2 della legge 25 marzo 1997, n. 59, il Parlamento aveva autorizzato il Governo ad emanare analoghi regolamenti anche relativi alla trasmissione con strumenti informatici e telematici degli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
Successivamente l'articolo 27, commi 8 lettera e) e 9, della legge 3 gennaio 2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ha autorizzato il Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Alla luce del quadro normativo delineato, e del succedersi nel tempo delle citate disposizioni, che ha fornito il contesto delle fonti all'interno delle quali ci si è proposti di operare, si è proceduto alla redazione di uno schema di regolamento volto a disciplinare l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra i privati, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, al fine di dotare di valore giuridico la trasmissione di documenti prodotti e trasmessi tramite strumenti informatici.
A questo schema di provvedimento si aggiungerà una schema di decreto che, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 445 detterà le regole tecniche della posta certificata, le quali rivestono notevole rilievo, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del DPR 445/2000, "la data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui all'articolo 8 sono opponibili a terzi".
Con riferimento all'impatto normativo, il presente schema di regolamento modifica, mediante il sistema della novella l'articolo 14, comma 1 del d.p.r n. 445/2000.

B) Necessità dell'intervento normativo
Lo schema regolamentare viene adottato in attuazione dell'articolo 27, commi 8 lettera e) e 9, della legge 3 gennaio 2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, che ha autorizzato il Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la "estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario
Le norme in esame non incidono in alcun modo con l'ordinamento comunitario, in quanto la materia non risulta essere disciplinata da norme di rango comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Le norme contenute nello schema di regolamento non incidono con le competenze delle regioni e non incidono in alcun modo con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
2. Elementi di drafting normativo

a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo
Sono state previste solo definizioni ad alto contenuto tecnico, che sono state collocate tutte nell'articolo 1.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
L'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che ha istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è stato citato comprensivo della modifica operata dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, citate nell'articolo 12, con riferimento ai requisiti soggettivi dei gestori del servizio di posta elettronica certificata sono state indicate nella loro interezza e, poiché le medesime normative sono state oggetto di modifiche è stata aggiunta l'espressione "e successive modificazioni".
Discorso particolare merita il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273, contenuto nell'articolo 10 dello schema di regolamento. Tale norma definisce le modalità di individuazione dei campioni delle unità di misura. La norma attribuisce tale potere ad un decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato - ora Ministro delle attività produttive -. Tale decreto, non è stato indicato nella disposizione per non elevarne il rango all'interno di un regolamento, limitandosi a citare la norma fondante il potere di adottare il decreto stesso; eventuali modifiche al decreto in questione non altereranno il regolamento che in questa sede si commenta.
Le altre norme citate non hanno mai subito modificazioni.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
E' stato modificato, con il sistema della novella l'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445.

d) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Non sono state operate abrogazioni implicite di alcun tipo.

e) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso
Non risultano essere stati presentati in Parlamento progetti di legge in materia di posta elettronica certificata, e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

Valutazione dell'impatto amministrativo
Una delle applicazioni più innovative dell'uso dei personal computer è la posta elettronica. Tuttavia sebbene si tratti di uno strumento ormai di uso quotidiano di molti di noi, la posta elettronica trova un applicazione limitata ai rapporti informali.
Grazie alla previsione contenuta nell'articolo 27 della legge n. 3/2003 è ora possibile dettare una disciplina che dia certezza giuridica alla trasmissione del documento informatico, anche e soprattutto nei termini di prova dell'avvenuto invio e ricezione del messaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000.
In virtù delle applicazioni derivanti dalla posta elettronica certificata sarà possibile semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati.
In particolare questi ultimi, non avranno più bisogno di recarsi presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni, potendo inviare, domande, istanze e quant'altro tramite la posta elettronica certificata, con le garanzie di sicurezza, tempestività, autenticità e immodificabilità che lo strumento previsto dallo schema di regolamento consente.

 

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