Lo schema di regolamento in esame trova il proprio fondamento in una serie di
disposizioni, aventi ad oggetto il documento informatico e le modalità della
sua trasmissione.
Con l'articolo 15, comma 2 della legge 25 marzo 1997, n. 59, il Parlamento
aveva autorizzato il Governo ad emanare analoghi regolamenti anche relativi alla
trasmissione con strumenti informatici e telematici degli atti, dati e
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
Successivamente l'articolo 27, commi 8 lettera e) e 9, della legge 3 gennaio
2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
ha autorizzato il Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la estensione dell'uso
della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei
rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Alla luce del quadro normativo delineato, e del succedersi nel tempo delle
citate disposizioni, che ha fornito il contesto delle fonti all'interno delle
quali ci si è proposti di operare, si è proceduto alla redazione di uno schema
di regolamento volto a disciplinare l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra i privati, nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, al
fine di dotare di valore giuridico la trasmissione di documenti prodotti e
trasmessi tramite strumenti informatici.
A questo schema di provvedimento si aggiungerà una schema di decreto che, ai
sensi del citato articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 445 detterà le regole
tecniche della posta certificata, le quali rivestono notevole rilievo, in
quanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del DPR 445/2000, "la data
e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui all'articolo 8 sono
opponibili a terzi".
Secondo quanto richiesto dal coproponente Dipartimento della funzione pubblica
alla luce della previsione di un elenco pubblico, consultabile "on
line" è stata inserita, con riferimento allo specifico punto, anche la
consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
Questo in breve sintesi il quadro delle fonti all'interno delle quali si è
inteso operare.
Con riferimento al profilo procedurale di approvazione del presente schema di
regolamento, sono state tenute in considerazione entrambe le procedure previste
dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 4000 e dall'articolo
15, comma 2 della legge n. 59/1997, relativamente alla necessità di acquisire i
pareri parlamentari.
Esaminando i contenuti del provvedimento, occorre preliminarmente illustrare gli
obiettivi dell'atto normativo.
L'uso della posta elettronica, rappresenta una delle più diffuse applicazioni
di internet e delle reti private, per trasmettere documenti informatici. Si
tratta tuttavia di un sistema privo di valore giuridico tipico sulla
trasmissione medesima. Sulla base di tale premessa l'articolo 14 del d.p.r. n.
445/2000, ha indicato i principi idonei a dare valore giuridico a tale
trasmissione.
Il primo principio, fissato dal comma 1 dell'articolo 14, citato, mira a dare
valore all'invio ed alla ricezione della posta elettronica.
Il secondo principio, indicato dal comma 2 del medesimo articolo, definisce i
contenuti probatori della trasmissione del documento informatico.
Attraverso il presente regolamento è possibile diffondere ulteriormente l'uso
della posta elettronica tra privati, (secondo quanto previsto dall'articolo
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, (così
come previsto dall'articolo 27, comma 8 lettera e, della legge 16 gennaio
2003, n. 3), dando ad essa valore giuridico con riferimento all'invio e alla
ricezione della medesima.
Sotto il profilo strutturale, il provvedimento si compone di 17 articoli.
L'articolo 1, delimita l'ambito di operatività, contenuti e
finalità del regolamento.
La norma, al comma 2, prevede inoltre alcune definizioni, relative alle
espressioni terminologiche di maggior contenuto tecnico presenti nel testo.
L'articolo 2, contiene l'indicazione dei soggetti del servizio di
posta elettronica certificata, corredato dalle definizioni attribuibili a
ciascuno di essi; in particolare viene introdotta e disciplinata la figura del
gestore del servizio, vale a dire il soggetto, di natura pubblica o privata,
preposto alla erogazione del servizio di posta elettronica certificata.
Mediante i contenuti dell'articolo 3 si è provveduto a modificare il
comma 1 dell'articolo 14, del dpr, n. 445/2000. La norma nella sua versione
originaria prevedeva che "Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato". Tale disposizione,
risalente alla formulazione contenuta del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, presenta profili di scarsa chiarezza in
quanto la semplice trasmissione del documento determina una presunzione ex
lege relativa al fatto che il documento sia pervenuto al destinatario.
Con la nuova formulazione si precisa che il documento oltre ad esser trasmesso
deve essere consegnato al destinatario, il quale deve avere anche la
disponibilità del documento stesso. La distinzione tra consegna e
disponibilità è strettamente connessa con le caratteristiche tecnologiche
della trasmissione telematica di documenti, laddove la consegna avviene sul server,
cioè presso il gestore della posta mentre la disponibilità è sul client
cioè sul proprio personal computer o apparato tecnologico mediante il
quale è possibile ricevere la posta elettronica certificata.
La disposizione intende affermare due distinti concetti: a) il documento si
intende inviato dal mittente se trasmesso; b) il documento si intende consegnato
al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
Tali affermazioni, se apparentemente ovvie, rivestono dal punto di vista
informatico un significato preciso. Affermare che "il documento si intende
inviato dal mittente se trasmesso", significa dare rilievo giuridico al
momento dell'invio. Affermare, inoltre, che "il documento si intende
consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato" significa dare rilievo giuridico al momento della ricezione.
Queste distinzioni contribuiscono anche a delineare la responsabilità dei
gestori di posta.
L'articolo 4, indica le modalità per l'utilizzo della posta
elettronica certificata. Analogamente agli strumenti di posta elettronica
presenti sui personal computer o altro apparato tecnologico, si possono
inviare messaggi di posta elettronica, ai quali, grazie alle disposizioni del
presente articolo, è riconosciuto valore giuridico dell'avvenuto invio ed
dell'avvenuta consegna.
Al fine di precisare ulteriormente il significato di "indirizzo
dichiarato", anche tenuto conto della possibilità, in particolare per i
privati, di avere più indirizzi di posta elettronica il comma 2 precisa che, al
fine di realizzare la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, in base alla
quale "il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato", il privato deve
espressamente acconsentire all'invio di documenti tramite la posta elettronica
certificata è ciò deve avvenire con una dichiarazione espressa per ciascun
procedimento o per ciascun rapporto instaurato con una pubblica amministrazione
o con un altro privato.
Il comma 4, precisa che per poter utilizzare la posta elettronica certificata
sarà necessario utilizzare i gestori autorizzati ai sensi delle norme del
presente regolamento.
L'articolo 5, illustra il ruolo rivestito dai gestori di posta
elettronica nella trasmissione del messaggio, inviato dal mittente all'indirizzo
elettronico del destinatario e, nella ipotesi di compresenza di più gestori,
assicurare la interoperabilità degli stessi.
L'articolo 6 disciplina il rilascio delle ricevute di accettazione e di
avvenuta consegna.
Nel momento il cui il mittente invia un proprio messaggio di posta elettronica
riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta che costituisce prova dell'avvenuta
spedizione. Quando il messaggio perviene al destinatario il gestore di posta di
quest'ultimo, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta
che il messaggio è effettivamente pervenuto, indicando anche il momento esatto
in cui tale consegna è avvenuta. Insieme alla ricevuta di consegna, come
previsto dal comma 4, il gestore del destinatario può inviare al mittente anche
la copia completa del testo del messaggio, al fine di dimostrare che è
effettivamente quello il messaggio consegnato. Le modalità relative alla
possibilità tecnologica che oltre alla ricevuta sia restituita al mittente la
copia completa del testo del messaggio saranno definite nelle regole tecniche.
La ricevuta di avvenuta consegna, secondo quanto stabilito dal comma 5, viene
rilasciata nel momento in cui il messaggio viene consegnato nella casella di
posta elettronica del destinatario a prescindere dalla avvenuta lettura del
messaggio da parte del destinatario. Vi è quindi contemporaneità tra il
rilascio della ricevuta di consegna e la consegna stessa del messaggio nella
casella di posta elettronica. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 6, la
ricevuta di avvenuta consegna è emessa solamente qualora sia pervenuta una
busta di trasporto valida, secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui
all'articolo 15.
Il comma 7, prevede che nel caso in cui il mittente abbia smarrito le ricevute,
la traccia informatica delle operazioni svolte (log) conservata su un apposito
registro informatico a cura dei gestori, secondo quanto previsto dall'articolo
11, comma 2, ha il medesimo valore giuridico delle ricevute ed è opponibile ai
terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del d.p.r. n. 445/2000.
L'articolo 7, disciplina l'ipotesi in cui la trasmissione sia
effettuata per il tramite di più gestori; è previsto il rilascio al gestore
del mittente di una ricevuta attestante l'avvenuta presa in carico del
messaggio da parte del gestore del destinatario. Tale disposizione si ispira al
citato principio di interoperabilità e garantisce un costante raccordo tra i
diversi operatori.
Ai sensi dell'articolo 8, qualora il messaggio non risulti
consegnabile, il gestore del mittente ha l'obbligo di fornire al mittente
stesso una ricevuta di mancata consegna. Al fine di dare ragionevole certezza
all'invio la ricevuta viene consegnata entro un termine massimo che è stato
individuato nelle ventiquattrore. Si tratta di un termine estremamente ampio per
le tecnologie informatiche, ma tenuto conto dei termini giuridici che sono
sottesi all'invio di messaggi tramite la posta elettronica certificata (bandi
di gara, di concorso o altro), si è ritenuto opportuno prevedere un termine di
certezza. Questo termine tiene anche conto della previsione di cui all'articolo
11, comma 4, in base al quale i gestori di posta elettronica certificata
dovranno comunque prevedere l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni
caso assicurino il completamento della trasmissione. La previsione di una
ricevuta di mancata consegna rappresenta, pertanto, una forma di extrema
ratio.
Articolo 9 La posta elettronica certificata, come detto,
assicura la validità del trasporto. Per garantire tale validità è stato
utilizzato il medesimo strumento utilizzato per dare valore giuridico ai
documenti informatici: la firma elettronica. Nella fattispecie è stato previsto
che tutti gli elementi del trasporto, busta e ricevute siano firmati
elettronicamente. Si tratta, tuttavia, di una firma apposta automaticamente dal
sistema di posta elettronica. Per tale motivo tra le varie forme elettroniche
previste dal nostro ordinamento, e contenute nel d.p.r. n. 445/2000 è stata
utilizzata la firma elettronica avanzata, realizzata con la tecnologia delle
chiavi crittografiche e le cui caratteristiche sono definite nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che contiene le regole tecniche per la
posta certificata.
Grazie all'utilizzazione della firma elettronica avanzata, le varie ricevute
previste dallo schema di decreto in esame, oltre ad attestare l'invio, l'avvenuta
o la mancata consegna, la presa in carico del messaggio tra i gestori di posta,
consentono anche di verificare, la provenienza, l'integrità e l'autenticità
del massaggio, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi, secondo quanto
previsto dall'articolo 14 del d.p.r. n. 445/2000.
Analoga indicazione è stata prevista per la firma elettronica della busta di
trasporto, tale da garantire la provenienza, l'integrità e l'autenticità
del messaggio, anche in questo caso ai fini dell'opponibilità ai terzi,
secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.p.r. n. 445/2000.
L'articolo 10, fornisce i criteri ed i parametri volti ad individuare,
in modo uniforme, il momento delle varie fasi della trasmissione prevedendo che
l'ora che identifica un preciso momento della trasmissione deve essere
indicata facendo riferimento alla scala di tempo UTC(IEN), determinata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273. Tale norma
definisce le modalità di individuazione dei campioni delle unità di misura. La
norma attribuisce tale potere ad un decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - ora Ministro delle attività produttive -.
Nello specifico si tratta del D.M. 30 novembre 1993, n. 591, che non è stato
indicato nella norma per non elevarne il rango all'interno di un regolamento,
il quale individua, quale uno specifico campione di riferimento per la
misurazione del tempo, il campione nazionale realizzato dall'Istituto
Elettrotecnico Nazionale "G. Ferraris" (IEN).
L'articolo 11, definisce una serie di disposizioni volte a garantire la
sicurezza della trasmissione. Il comma 1 pone in capo ai gestori l'obbligo di
preservare l'integrità del messaggio, in tutte le sue parti, così come
inviato e, comunque, includendolo dalla busta di trasporto. La previsione dell'inclusione
del messaggio nella busta consente altresì di distinguere i due oggetti, che
peraltro hanno entrambe la natura di documento informatico.
Il comma 2, al fine di assicurare la trasparenza delle operazioni effettuate, ed
al fine di fornire al mittente i dati della trasmissione, qualora il medesimo
non ne sia più in possesso, obbliga i gestori alla conservazione della traccia
delle operazioni svolte (log) su un apposito registro informatico, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione dei dati di
traffico.
Durante tale periodo i soggetti gestori dovranno garantire, ai sensi del comma
3, la riservatezza, la sicurezza, l'autenticità e l'inalterabilità delle
informazioni ivi contenute.
E' stato inoltre disposto (comma 4), l'obbligo di prevedere canali di
sicurezza nei rapporti tra i vari gestori; tale disposizione costituisce lo
strumento tecnico necessario per assicurare, in qualsiasi modo, il completamento
della trasmissione.
L'articolo 12, al comma 1, istituisce un elenco ufficiale dei gestori
che possono svolgere il servizio di posta certificata. Il comma 2 disciplina le
modalità di iscrizione all'albo ed individua l'autorità amministrativa cui
inoltrare la domanda, che, per i particolari requisiti tecnici previsti, è
stata individuata nel Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche
amministrazioni (CNIPA), definito nell'articolo 1, comma 2, lettera m). Su
espressa richiesta del Ministero dell'interno alla procedura di iscrizione è
stato, pertanto, previsto il termine di novanta giorni per "garantire il
completamento degli accertamenti sui precedenti e sulle pendenze del
richiedente", adempimenti che ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica possono essere anche autocertificati.
Il comma 5 indica la documentazione necessaria a corredo della domanda. Sono
state previste dichiarazioni e documentazioni a carattere tecnico atte a
consentire all'autorità amministrativa di accertare l'affidabilità tecnica
dei gestori di posta. Per i particolari oneri organizzativi e tecnici richiesti
per la specifica attività, il comma 6 dispone che i soggetti privati i quali
intendano esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata
devono avere natura giuridica di società di capitali, in quanto l'attività
oggetto del presente regolamento presenta elementi di particolare rilievo
trattandosi dell'esercizio di un servizio pubblico. In tal senso il comma 7
definisce anche i requisiti soggettivi necessari per l'esercizio di tale
attività. Analogamente a quanto previsto per coloro i quali prestano servizi di
certificazione delle firme elettroniche, - i c.d. certificatori, di cui al
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 -, sono stati indicati gli stessi
requisiti previsti per i gestori; tali requisiti sono definiti nel decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137 - regolamento recante
disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo
13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. E' stata inoltre prevista
come causa ostativa per l'iscrizione nel suddetto elenco anche l'aver subito
condanne per delitti in danno di sistemi informatici o telematici. Su espressa
richiesta del Ministero dell'interno è stato altresì previsto (comma 8) che
in caso di pendenze per tali delitti il procedimento possa essere sospeso, (pur
in assenza di qualsivoglia provvedimento dell'autorità giudiziaria). Il comma
8 prevede che oltre alla documentazione amministrativa i soggetti dovranno
inviare anche al CNIPA i dati previsti nel d.p.c.m. di cui all'articolo 15,
recante le regole tecniche per la posta elettronica. Analogamente a quanto
disposto per l'invio della domanda, ai sensi del comma 9, dovrà essere
comunicata al CNIPA anche ogni variazione tecnica o amministrativa. Inoltre il
venir meno dei requisiti richiesti costituisce valida causa per l'adozione del
provvedimento di cancellazione dall'albo (comma 10). Alla luce della complessa
e articolata funzione tecnico-amministrativa attribuita al CNIPA, al medesimo
sono state assegnati compiti di vigilanza e controllo sull'attività
esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1.
L'articolo 13 è stato inserito su esplicita richiesta della
Commissione europea cui il provvedimento è stato notificato ai sensi del
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427. Con la suddetta indicazione l'organismo
comunitario ha evidenziato la necessità che ai sensi dell'articolo 49 del
trattato, sia rispettato il principio della libera circolazione dei servizi del
mercato interno. In tal senso la stessa Commissione ha sottolineato che non
siano esclusi "dal campo di applicazione del provvedimento i prestatori di
servizi stabiliti in un altro Stato membro che soddisfi già, conformemente alla
legislazione dello Stato membro di appartenenza".
La Commissione europea ha inoltre evidenziato che l'articolo 12, comma 6 del
progetto notificato "porrebbe problemi di compatibilità con l'articolo
49 del trattato CE nella misura in cui imporrebbe la natura giuridica di
società di capitali anche agli operatori comunitari non stabiliti in Italia e
aventi un'altra forma giuridica, conformemente alla legislazione del loro
Stato membro di appartenenza.
A tal riguardo è stato interessato anche il Ministero della giustizia, il
quale, con lettera datata 17 dicembre 2003 ha confermato l'opportunità di
individuare una soluzione che consenta di avvalersi di gestori di posta
elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri in possesso dei
requisiti di forma giuridica e tecnici equipollenti a quelli previsti per gli
operatori nazionali.
L'articolo 14 contiene disposizioni particolari per l'utilizzo della
posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma
consente sia la possibilità che le pubbliche amministrazioni svolgano
autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica
certificata, sia che si avvalgano di un soggetto privato. Qualora, tuttavia,
decidano di svolgere autonomamente tale attività esse devono comunque
rispettare le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
In ogni caso, ad esse, secondo quanto disposto dal comma 2, non è consentito di
imporre a terzi l'utilizzo di uno specifico gestore di posta elettronica
certificata.
Nel comma 3 si è precisato che la disciplina della posta certificata, contenuta
nello schema di regolamento in esame non si applica all'utilizzo della posta
certificata nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo
tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123, in quanto ai sensi del predetto decreto, in tale contesto si applica la
disciplina speciale.
L'articolo 15, utilizzando lo strumento normativo di cui all'articolo
8, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, espressamente richiamato dall'articolo 14,
comma 2, del medesimo d.p.r., in materia di trasmissione del documento
informatico attribuisce al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la
competenza di definire le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Su
richiesta del Ministero delle comunicazioni, contenuta nella lettera del 22
marzo 2004, è stato altresì previsto che: "Qualora le predette regole
riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è
acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni."
L'articolo 16 dispone l'abrogazione dell'articolo 25, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445.
La norma che si abroga ripropone, nel d.p.r. n. 445/2000, i contenuti dell'articolo
19 del d.p.r. 513 del 1997. Si tratta cioè di una disposizione introdotta in un
momento in cui la firma digitale rappresentava l'unico strumento per la
sottoscrizione informatica valido a tutti gli effetti di legge.
La direttiva 1999/93/CE, recepita con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, ha invece previsto più tipologie di firme. In particolare l'articolo 10
del d.p.r. n. 445, nel quale sono confluite le modifiche di rango legislativo
apportate con il citato decreto di recepimento, ha riconosciuto alla firma
digitale valore analogo alla firma autografa (comma 2), ma ha anche riconosciuto
che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il
requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso
è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità e sicurezza (comma 3).
In tal modo è stata prevista una modalità di sottoscrizione che seppur non
assimilabile alla firma autografa, ad essa può essere riconosciuta validità ad
probationem.
Alla luce di tale previsione, peraltro conforme al dettato comunitario non
appare più necessario prevedere che in tutti i documenti delle pubbliche
amministrazioni debba essere utilizzata la firma digitale. Con l'abrogazione
dell'articolo 25 le pubbliche amministrazioni si regoleranno analogamente a
tutti i soggetti dell'ordinamento applicando l'articolo 10 del d.p.r. n.
445/2000.
Con l'articolo 17, in analogia alla modifica disposta con l'articolo
3 del presente regolamento, che novella l'articolo 14, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 - testo unico in materia
di documentazione amministrativa, Testo A -, tenuto conto della natura mista del
suddetto testo unico, si è proceduto a modificare anche il corrispondenti
articolo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 444 che raccoglie le norme di natura regolamentare in materia di
documentazione amministrativa - Testo C.
Relazione tecnico finanziaria
Il provvedimento in esame, anche in virtù della natura regolamentare, non
comporta oneri per lo Stato.
Relazione tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla
legislazione vigente
Lo schema di regolamento in esame trova il proprio fondamento in una serie
di disposizioni, aventi ad oggetto il documento informatico e le modalità della
sua trasmissione.
Con l'articolo 15, comma 2 della legge 25 marzo 1997, n. 59, il Parlamento
aveva autorizzato il Governo ad emanare analoghi regolamenti anche relativi alla
trasmissione con strumenti informatici e telematici degli atti, dati e
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati
Successivamente l'articolo 27, commi 8 lettera e) e 9, della legge 3 gennaio
2003, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
ha autorizzato il Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la estensione dell'uso
della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei
rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Alla luce del quadro normativo delineato, e del succedersi nel tempo delle
citate disposizioni, che ha fornito il contesto delle fonti all'interno delle
quali ci si è proposti di operare, si è proceduto alla redazione di uno schema
di regolamento volto a disciplinare l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra i privati, nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni e nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, al
fine di dotare di valore giuridico la trasmissione di documenti prodotti e
trasmessi tramite strumenti informatici.
A questo schema di provvedimento si aggiungerà una schema di decreto che, ai
sensi del citato articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 445 detterà le regole
tecniche della posta certificata, le quali rivestono notevole rilievo, in
quanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del DPR 445/2000, "la data
e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui all'articolo 8 sono
opponibili a terzi".
Con riferimento all'impatto normativo, il presente schema di regolamento
modifica, mediante il sistema della novella l'articolo 14, comma 1 del d.p.r
n. 445/2000.
B) Necessità dell'intervento normativo
Lo schema regolamentare viene adottato in attuazione dell'articolo 27,
commi 8 lettera e) e 9, della legge 3 gennaio 2003, recante disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, che ha autorizzato il
Governo ad adottare regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400, per la "estensione dell'uso della posta
elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra
pubbliche amministrazioni e privati.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento
comunitario
Le norme in esame non incidono in alcun modo con l'ordinamento
comunitario, in quanto la materia non risulta essere disciplinata da norme di
rango comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti primarie che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali
Le norme contenute nello schema di regolamento non incidono con le
competenze delle regioni e non incidono in alcun modo con le fonti primarie che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
2. Elementi di drafting normativo
a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo
Sono state previste solo definizioni ad alto contenuto tecnico, che sono
state collocate tutte nell'articolo 1.
b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con
particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi
L'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
ha istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è stato citato comprensivo della modifica operata dall'articolo
176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, citate nell'articolo
12, con riferimento ai requisiti soggettivi dei gestori del servizio di posta
elettronica certificata sono state indicate nella loro interezza e, poiché le
medesime normative sono state oggetto di modifiche è stata aggiunta l'espressione
"e successive modificazioni".
Discorso particolare merita il riferimento all'articolo 3, comma 1, della
legge 11 agosto 1991, n. 273, contenuto nell'articolo 10 dello schema di
regolamento. Tale norma definisce le modalità di individuazione dei campioni
delle unità di misura. La norma attribuisce tale potere ad un decreto del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato - ora Ministro
delle attività produttive -. Tale decreto, non è stato indicato nella
disposizione per non elevarne il rango all'interno di un regolamento,
limitandosi a citare la norma fondante il potere di adottare il decreto stesso;
eventuali modifiche al decreto in questione non altereranno il regolamento che
in questa sede si commenta.
Le altre norme citate non hanno mai subito modificazioni.
c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre
modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
E' stato modificato, con il sistema della novella l'articolo 14, comma 1
del decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445.
d) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e
loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo
Non sono state operate abrogazioni implicite di alcun tipo.
e) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza
costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso
Non risultano essere stati presentati in Parlamento progetti di legge in
materia di posta elettronica certificata, e non risultano pendenti giudizi di
costituzionalità.
Valutazione dell'impatto amministrativo
Una delle applicazioni più innovative dell'uso dei personal computer è la
posta elettronica. Tuttavia sebbene si tratti di uno strumento ormai di uso
quotidiano di molti di noi, la posta elettronica trova un applicazione limitata
ai rapporti informali.
Grazie alla previsione contenuta nell'articolo 27 della legge n. 3/2003 è ora
possibile dettare una disciplina che dia certezza giuridica alla trasmissione
del documento informatico, anche e soprattutto nei termini di prova dell'avvenuto
invio e ricezione del messaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, del d.p.r. n. 445/2000.
In virtù delle applicazioni derivanti dalla posta elettronica certificata sarà
possibile semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra queste
e i privati.
In particolare questi ultimi, non avranno più bisogno di recarsi presso gli
uffici delle pubbliche amministrazioni, potendo inviare, domande, istanze e
quant'altro tramite la posta elettronica certificata, con le garanzie di
sicurezza, tempestività, autenticità e immodificabilità che lo strumento
previsto dallo schema di regolamento consente.
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