Il Presidente della Repubblica
Visto l’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n.
3;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del ...….;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE modificata
dalla direttiva 98/48/CE attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9
settembre 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’ adunanza del ….;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
….;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 (Oggetto e definizioni)
1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione
e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante
posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti
informatici;
- posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale
è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la
consegna di documenti informatici;
- messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico
composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali
documenti informatici allegati;
- punto di accesso, il servizio messo a disposizione dal fornitore del
mittente per l’invio dei messaggi di posta elettronica certificata;
- punto di ricezione, il servizio messo a disposizione dal fornitore del
destinatario per la ricezione dei messaggi di posta elettronica certificata;
- punto di consegna, il servizio messo a disposizione dal fornitore del
destinatario per la consegna dei messaggi di posta elettronica certificata;
- dominio di posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole le
caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento nell’estensione
ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri
di tale rete;
- dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente
regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata;
- busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di
posta elettronica certificata;
- riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che
viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;
- Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito CNIPA, l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall’articolo 176, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 2 (Soggetti del servizio di posta elettronica certificata)
1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
- il mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta
elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante
strumenti informatici;
- il destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta
elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante
strumenti informatici;
- il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il
servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta
elettronica certificata con i relativi punti di accesso, ricezione e consegna.
Art. 3 (Trasmissione del documento informatico)
1. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
"1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato dal mittente se trasmesso, e si intende consegnato al destinatario se
disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.".
Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui
trasmissione è valida agli effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica
certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello
espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento o dello specifico
rapporto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni.
3. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.
4. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta
elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui all’articolo
12.
Art. 5 (Modalità della
trasmissione e interoperabilità)
1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente per il
tramite del proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest’ultimo
trasmesso al destinatario direttamente o per il tramite del gestore di posta
elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l’interoperabilità
dei servizi offerti, secondo quanto previsto nelle regole tecniche di cui all’articolo
15.
Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna)
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente
fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono
contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta
spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario
fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo
elettronico del mittente.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo
messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna
tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa
del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto
specificato nelle regole tecniche di cui all’articolo 15.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla
consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta
elettronica del destinatario, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte
del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della
ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità di cui alle
regole tecniche di cui all’articolo 15.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle
ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni
di cui all’articolo 11, comma 2, detenute dai gestori, sono opponibili ai
terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7 (Ricevuta di presa in carico)
1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del
mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio.
Art. 8 (Ricevuta di mancata consegna
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta
consegnabile il mittente riceve, entro le ventiquattro ore successive all’invio,
una ricevuta di mancata consegna secondo le modalità di cui alle regole
tecniche di cui all’articolo 15.
Art. 9 (Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto)
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono
sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata
su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
gestore del mittente, tramite la chiave privata, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l’integrità del messaggio e al gestore del
destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare
la provenienza e l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta
elettronica certificata secondo le modalità di cui alle regole tecniche di cui
all’articolo 15.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al
comma 1 che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del
messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui alle
regole tecniche di cui all’articolo 15.
Art. 10 (Riferimento temporale)
1. L'ora assegnata ad un riferimento temporale, al momento della sua
generazione, corrisponde, con una differenza non superiore ad un minuto primo,
alla scala di tempo UTC (IEN), determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1
della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Art. 11 (Sicurezza della trasmissione)
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di
posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le
sue parti includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata presso i punti di accesso, ricezione e consegna, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito registro informatico.
I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di dati traffico.
3. Per la tenuta del registro i soggetti gestori adottano le opportune soluzioni
tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità
e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza
di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della
trasmissione ed il rilascio delle ricevute.
Art. 12 (Elenco dei gestori di posta elettronica certificata)
1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta
elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco
pubblico disciplinato dal presente articolo.
2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l’attività
di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA, in via telematica,
domanda di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica
certificata.
3. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera
accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all’interessato il provvedimento
di diniego.
4. Il termine di cui al comma 3, può essere interrotto una sola volta
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA
o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5. Alla domanda di cui al comma 2 è allegata:
- documentazione che dimostra l’affidabilità organizzativa e tecnica
necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
- dichiarazione che attesta l’impiego di personale dotato delle conoscenze
specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi
forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza
specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della
dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che è in grado di
rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo
15;
- dichiarazione che attesta l’applicazione di procedure e metodi
amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
- dichiarazione che attesta l’utilizzo di dispositivi certificati per l’apposizione
della firme di cui all’articolo 9, nonché di dispositivi e prodotti protetti
da alterazioni e che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in
conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;
- documentazione relativa all’adozione di adeguate misure per garantire l’integrità
e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
- documentazione relativa alla descrizione del processo delle misure adottate
per garantire l’esistenza dei servizi di emergenza che assicurano in ogni caso
il completamento della trasmissione.
6. I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta
elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere
natura giuridica di società di capitali.
7. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente
del consiglio di amministrazione, di componente del Collegio sindacale, o di
soggetto comunque preposto all’amministrazione del gestore privato coloro i
quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con
sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione
non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in
danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia
tributaria".
8. Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta
elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei
confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per
delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
9. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole
tecniche di cui all’articolo 15, necessari per l’iscrizione nell’elenco
dei gestori.
10. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il
servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il
quindicesimo giorno.
11. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente
articolo è causa di cancellazione dall’elenco.
12. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività
esercitata dagli iscritti all’elenco di cui al comma 1.
Art. 13 (Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei paesi dell’Unione
europea)
1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore
del servizio stabilito in altri Stati membri dell’Unione europea che soddisfi,
conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e
requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’articolo 15. E’ fatta salva in particolare,
la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo
12, comma 6.
Art. 14 (Disposizioni per le pubbliche amministrazioni)
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività
di gestione del servizio di posta elettronica certificata, rispettando le regole
tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento, oppure avvalersi dei
servizi offerti da altri gestori pubblici o privati inclusi nell’elenco di cui
all’articolo 12, comma 1.
2. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del
gestore di posta elettronica certificata.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso
degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano
ferme le specifiche disposizioni normative.
Art. 15 (Regole tecniche)
1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole
riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è
acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 16 (Abrogazioni)
1. Il comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è abrogato.
Art. 17 (Disposizioni finali)
1. Le modifiche di cui all’articolo 3 e 16 apportate, rispettivamente, all’articolo
14, comma 1, e all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
|