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 Il decreto legislativo 103/95 e le autorizzazioni generali

Serve l'autorizzazione generale anche per il fax?
22.01.01

Una lettera giunta in redazione riapre il capitolo (per la verità mai chiuso) delle autorizzazioni generali, che hanno sostituito le dichiarazioni/autorizzazioni ex DPR 103/95.
Chiede il lettore: è vero che devo chiedere l'autorizzazione generale per offrire il servizio di trasmissione di fax dalla mia cartoleria, come si può capire dalla lettura di un vostro articolo? (si tratta di Autorizzazioni generali: il lupo perde il pelo ma non il vizio).

Vediamo. La delibera n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali" prevede all'art. 5, comma 2:

I soggetti che offrono servizi di telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono tenuti a:
- consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica;
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.

Dunque, secondo questa disposizione, le cartolerie, i bar, i tabaccai che offrono il servizio di invio di fax, oltre che i vari internet point, offrono "servizi di telecomunicazioni". E quindi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione generale e pagare il relativo balzello annuale.
Considerare questi servizi come "servizi di telecomunicazioni" è illegittimo. La natura giuridica del contratto tra il cliente e il fornitore è quella di un noleggio o di un comodato dell'apparecchiatura, e non di un servizio di telecomunicazioni.
Questo infatti è così definito dalla legge italiana e dalla normativa europea:

"servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi (DPR 318/97, art. 1, comma 1, lett. q)

Il cartolaio o il gestore del bar non forniscono trasmissione, instradamento o altre funzioni del genere, che invece sono fornite dal gestore della rete alla quale l'apparecchio è collegato. Elementare, no?

Ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire (vedi Il Ministero ordina, la Polizia obbedisce).
Si dovrà dunque attendere qualche ispezione della polizia, qualche salata multa, e finalmente un giudice che metta le cose a posto, come è accaduto per i verbali sulle mancate autorizzazioni per la linea dedicata a monte della fornitura di un servizio su linea commutata.
Per chi non lo ricordasse, si tratta della Sentenza del Tribunale di Udine del 25 febbraio 2000.

(M.C.)