Serve l'autorizzazione
generale anche per il fax?
22.01.01
Una lettera
giunta in redazione riapre il capitolo (per la verità mai chiuso) delle
autorizzazioni generali, che hanno sostituito le dichiarazioni/autorizzazioni ex
DPR 103/95.
Chiede il lettore: è vero che devo chiedere l'autorizzazione generale per
offrire il servizio di trasmissione di fax dalla mia cartoleria, come si può
capire dalla lettura di un vostro articolo? (si tratta di Autorizzazioni
generali: il lupo perde il pelo ma non il vizio).
Vediamo. La delibera
n. 467/00/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
"Disposizioni in materia di autorizzazioni generali" prevede all'art.
5, comma 2:
I soggetti che offrono servizi di
telecomunicazioni al pubblico in luoghi presidiati mediante apparecchiature
terminali, compresi fax, elaboratori dotati di modem o altrimenti connessi a
reti informatiche, oltre a soddisfare agli obblighi di cui al comma 1, sono
tenuti a:
- consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti
terminali per l'invio di posta elettronica;
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità
riguardo alla corretta funzionalità dell'apparecchiatura terminale e, nel
caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della
tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di
"fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili.
Dunque, secondo questa disposizione, le
cartolerie, i bar, i tabaccai che offrono il servizio di invio di fax, oltre che
i vari internet point, offrono "servizi di telecomunicazioni".
E quindi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione generale e pagare il relativo
balzello annuale.
Considerare questi servizi come "servizi di telecomunicazioni" è
illegittimo. La natura giuridica del contratto tra il cliente e il fornitore è
quella di un noleggio o di un comodato dell'apparecchiatura, e non di un
servizio di telecomunicazioni. Questo infatti è così definito dalla legge
italiana e dalla normativa europea:
"servizio di telecomunicazioni", un
servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso
qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa
la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi (DPR
318/97, art. 1, comma 1, lett. q)
Il cartolaio o il gestore del bar non forniscono
trasmissione, instradamento o altre funzioni del genere, che invece sono fornite
dal gestore della rete alla quale l'apparecchio è collegato. Elementare, no?
Ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire
(vedi Il Ministero
ordina, la Polizia obbedisce).
Si dovrà dunque attendere qualche ispezione della polizia, qualche salata
multa, e finalmente un giudice che metta le cose a posto, come è accaduto per i
verbali sulle mancate autorizzazioni per la linea dedicata a monte della
fornitura di un servizio su linea commutata.
Per chi non lo ricordasse, si tratta della Sentenza
del Tribunale di Udine del 25 febbraio 2000.
(M.C.)
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