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 Tutela dei dati personali - Legge 675/96

Le regole per l'ufficio del Garante: tale la legge...
di Andrea Monti - 18.02.98

Dopo un silenzio durato forse troppo a lungo, la Gazzetta ufficiale torna ad occuparsi della legge 675/96, pubblicando uno dei suoi vari "provvedimenti satellite".
Senza voler sminuire il significato del
DPR 501/98 (che detta le regole per il funzionamento dell'ufficio del Garante) ci saremmo aspettati di vedere pubblicato piuttosto il provvedimento sulle misure minime di sicurezza, previsto dall'articolo 15 della legge, oramai atteso da molto tempo, ma del quale si è persa notizia; oppure le regolamentazioni per i servizi di telecomunicazioni e Internet, altrettanto urgente. Ma tant'è...

Tornando a bomba, la lettura del testo normativo suggerisce alcune perplessità sulla coerenza di una certa impostazione di fondo, come ad esempio nel caso dell'articolo 12 che - a proposito di notificazioni - stabilisce che l'atto venga redatto sia sul supporto cartaceo che su quello informatico e che la firma sia apposta su entrambe le copie... la collisione con il DPR 513/97 (quello sulla firma digitale, per intenderci) sembra inevitabile.

Rimane ancora in piedi la "scatola nera" rappresentata dal registro pubblico dei trattamenti.

Si dice come accedervi e si ha la conferma che conterrà i dati derivanti dalle notifiche, ma non c'è ancora risposta alla domanda sulla sua effettiva utilità. Al pratico, per sapere se i dati del signor Tizio sono oggetto di un trattamento notificato, - considerato che la notifica non prevede la consegna del contenuto delle singole banche-dati - l'unica possibilità per il Garante è interpellare i singoli notificanti e chiedere loro se il signor Tizio figura fra i "trattati".

Ovviamente bisognerà fidarsi della parola d'onore di queste persone, perché andare a controllare ogni risposta potrebbe significare la paralisi.

Continuando questo volo d'uccello sul DPR 501/98 non può non rilevarsi l'ampio credito attribuito al fax come sistema di trasmissione di atti anche di una certa rilevanza, quando la sua efficacia probatoria in un giudizio ordinario non è valutata dalla giurisprudenza come piena e valida a tutti gli effetti.

Alquanto snella è - poi - la sezione dedicata alle procedure per la presentazione dei ricorsi, che se da un lato consente una gestione elastica del contenzioso, dall'altro rischia di provocare inconsapevoli lesioni del diritto di difesa.

Volendo sintetizzare in poche parole le prime impressioni su questo provvedimento, possiamo senz'altro dire che è perfettamente allineato alla legge che lo ha ispirato...