Le regole per l'ufficio del Garante:
tale la legge...
di Andrea Monti - 18.02.98
Dopo un silenzio durato forse troppo a lungo, la
Gazzetta ufficiale torna ad occuparsi della legge 675/96, pubblicando uno dei
suoi vari "provvedimenti satellite".
Senza voler sminuire il significato del DPR
501/98 (che detta le regole per il
funzionamento dell'ufficio del Garante) ci saremmo aspettati di vedere
pubblicato piuttosto il provvedimento sulle misure minime di sicurezza, previsto
dall'articolo
15 della legge, oramai atteso da molto
tempo, ma del quale si è persa notizia; oppure le regolamentazioni per i
servizi di telecomunicazioni e Internet, altrettanto urgente. Ma tant'è...
Tornando a bomba, la lettura del testo normativo
suggerisce alcune perplessità sulla coerenza di una certa impostazione di
fondo, come ad esempio nel caso dell'articolo
12 che - a proposito di notificazioni -
stabilisce che l'atto venga redatto sia sul supporto cartaceo che su quello
informatico e che la firma sia apposta su entrambe le copie... la collisione con
il DPR 513/97
(quello sulla firma digitale, per intenderci) sembra inevitabile.
Rimane ancora in piedi la "scatola
nera" rappresentata dal registro pubblico dei trattamenti.
Si dice come accedervi e si ha la conferma che
conterrà i dati derivanti dalle notifiche, ma non c'è ancora risposta alla
domanda sulla sua effettiva utilità. Al pratico, per sapere se i dati del
signor Tizio sono oggetto di un trattamento notificato, - considerato che la
notifica non prevede la consegna del contenuto delle singole banche-dati - l'unica
possibilità per il Garante è interpellare i singoli notificanti e chiedere
loro se il signor Tizio figura fra i "trattati".
Ovviamente bisognerà fidarsi della parola d'onore
di queste persone, perché andare a controllare ogni risposta potrebbe
significare la paralisi.
Continuando questo volo d'uccello sul DPR
501/98 non può non rilevarsi l'ampio credito attribuito al fax come sistema
di trasmissione di atti anche di una certa rilevanza, quando la sua efficacia
probatoria in un giudizio ordinario non è valutata dalla giurisprudenza come
piena e valida a tutti gli effetti.
Alquanto snella è - poi - la sezione dedicata
alle procedure per la presentazione dei ricorsi, che se da un lato consente una
gestione elastica del contenzioso, dall'altro rischia di provocare
inconsapevoli lesioni del diritto di difesa.
Volendo sintetizzare in poche parole le prime
impressioni su questo provvedimento, possiamo senz'altro dire che è
perfettamente allineato alla legge che lo ha ispirato...
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