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Protezione dei dati personali

Videosorveglianza, la criminalità ringrazia

di Corrado Giustozzi - 26.07.04

 
È proprio di queste ore la cronaca che vede l'intera città di Roma coinvolta nella gigantesca caccia ad un pericoloso malvivente, lo stesso che qualche giorno fa ha ucciso a sangue freddo un carabiniere in servizio di controllo. Questa volta, dopo aver sparato a due agenti di polizia e sequestrato un'auto con a bordo un padre di famiglia e i suoi due figli, il fuggiasco ha fatto perdere le proprie tracce riuscendo presumibilmente a confondersi tra la gente che, come ogni sabato mattina, affollava una stazione della metropolitana in pieno centro cittadino. Utilizzando probabilmente i mezzi pubblici è quindi riuscito a raggiungere la periferia est della città, dove alcuni cittadini sembrerebbero averlo visto; ma sinora ogni sforzo per localizzarlo è stato infruttuoso.

Un importante alleato delle forze dell'ordine in questa vicenda, come in molte altre simili anche se non altrettanto gravi, sono i filmati delle telecamere a circuito chiuso della metropolitana e di banche, negozi e palazzi situati nella zona interessata dai movimenti del criminale: dalle immagini registrate potrebbero infatti emergere utili informazioni sulla direzione presa dal fuggitivo, sul suo comportamento, sul suo abbigliamento, tutti indizi preziosissimi per gli investigatori. Eppure questa eccezionale fonte informativa, cui ricorrono abitualmente le autorità in casi analoghi, è tecnicamente fuori legge da fine aprile, ed in teoria su di essa non si potrà più fare affidamento in futuro. La zelante scure del Garante per la privacy è infatti caduta nuovamente sui sistemi di videosorveglianza, già oggetto in passato di numerosi provvedimenti specifici: ed ora un nuovo provvedimento generale, emesso lo scorso maggio, ne limita ulteriormente il campo di applicabilità se non nella teoria, certamente nella pratica.

È chiaro che il problema non è banale, ed è certamente delicato riuscire a bilanciare le legittime esigenze di prevenzione e contrasto del crimine con quelle altrettanto legittime di privacy e riservatezza della popolazione. È inoltre altrettanto chiaro che occorre dettare delle regole che evitino gli abusi. Il problema tuttavia non è il proliferare in sé dei sistemi di videosorveglianza, quanto il cattivo uso che di essi qualcuno ne potrebbe fare; occorre dunque affrontare il problema rimanendo con i piedi per terra e facendo ricorso più al buon senso pratico che all'astrazione dei principi del diritto, altrimenti si rischia di perdere il senso della misura finendo col proporre norme ridicole e sostanzialmente inapplicabili o inutili, come quelle contenute nel provvedimento in questione.

Il quale, appunto, pur partendo ispirato da sacrosanti principi generali, certamente validi e condivisibili, finisce tuttavia col dedurre da essi, secondo modalità quantomeno discutibili, norme di utilizzo che privano di qualsiasi valore ed utilità l'atto stesso della videosorveglianza. Il risultato netto è un danno sociale, derivante dalla indisponibilità di preziose risorse di indagine per le forze dell'ordine, che probabilmente è di molto superiore al teorico guadagno in termini di riservatezza per ciascuno di noi.

A rischio di rivelare da subito le conclusioni del mio pensiero dirò che ho come l'impressione che il Garante, collocatosi sull'altissima cima della montagna del diritto, abbia di fatto perso di vista i problemi spiccioli della società e dei singoli operatori, i quali solitamente ricorrono alla videosorveglianza non per sostituirsi al Grande Fratello (quello di Orwell, non quello di Mediaset!) e violare la privacy del prossimo, bensì per tutelare il proprio diritto alla sicurezza; e quelli della società in sé, che dai dati di taluni impianti di videosorveglianza (nelle stazioni, negli aeroporti, .) ha più che da guadagnare che da perdere.

Il problema non è vietare, ma regolamentare: anziché proibire tout court la raccolta delle immagini nella maggior parte delle situazioni utili, come ha fatto adesso, il Garante avrebbe fatto meglio a stilare invece norme chiare ed anche severe sulle modalità di utilizzo delle immagini raccolte, a garanzia dei soggetti coinvolti, ma senza inibire la possibilità di raccogliere immagini comunque utili. Ossia penalizzare il cattivo uso o l'eventuale abuso da parte di operatori non preparati o poco seri, ma non impedire un'attività che, se gestita in modo corretto e trasparente, potrebbe avere una forte utilità sia per chi la esercita sia per la società tutta.
Ma vediamo subito qualche caso particolare.

Dice intanto la norma che "Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.". Si chiama "principio di proporzionalità" e, in questa sua formulazione, farebbe la gioia di Monsieur de la Palisse: credo infatti che nessuno si prenderebbe la briga di installare un impianto di videosorveglianza potendo ottenere gli stessi risultati in altro modo più conveniente. Ma il Garante ci spiega ancora che: "Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.". Quindi attenzione: i motivi per cui di solito si fa qualcosa (costa meno, è più semplice, .) non contano: il Garante potrebbe contestarvi che nel vostro caso dovevate stipendiare un plotone di guardie giurate piuttosto che installare una singola economicissima telecamera.

Da notare comunque che il "principio di necessità", logicamente precedente a questo, stabilisce che i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi. Da qui discende il famigerato "divieto di zoomare" (vedi  Casi preoccupanti di accanimento normativo di Manlio Cammarata).

Interessante poi la seguente constatazione: "Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione". Dunque un grande magazzino non può installare finte telecamere in bella vista, perché così facendo condizionerebbe il comportamento dei poveri taccheggiatori impedendo loro di rubare liberamente! Peraltro c'è da ritenere che lo stesso condizionamento i taccheggiatori lo avrebbero verosimilmente se le telecamere fossero funzionanti, quindi non si capisce bene cosa vuole proteggere il Garante con questa norma.

Un punto interessante riguarda il tempo di conservazione delle eventuali registrazioni. Già, ho scritto "eventuali": il provvedimento ribadisce infatti che la videosorveglianza dovrebbe di preferenza essere svolta in modo "live" mediante sola osservazione dei monitor, senza registrazione delle immagini; e che a questa si può ricorrere solo quando ciò sia giustificato dal principio di proporzionalità ("l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita"). La conservazione delle immagini registrate deve pertanto "essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione".

Le eccezioni sono rarissime: "Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.". Quindi i rapinatori possono stare tranquilli: basta avere l'accortezza di effettuare i sopralluoghi almeno otto giorni prima della rapina, per evitare il rischio di essere identificati dalle telecamere di sorveglianza!

A questo proposito vale la pena di commentare anche il cosiddetto principio del "bilanciamento degli interessi" il quale viene applicato dal Garante al caso della registrazione delle immagini in questo modo: "In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (ad esempio, rispetto a beni già oggetto di ripetuti e gravi illeciti), relativamente all'erogazione di particolari servizi pubblici (si pensi alle varie forme di trasporto) o a specifiche attività (che si svolgono ad esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale od industriale in relazione a particolari tipi di attività).". Dunque la videoregistrazione sembrerebbe essere legittimata solo se si è già subita almeno qualche rapina, non prima!

Le cose comunque non stanno meglio per la sola visione in tempo reale, ossia senza registrazione. Dice infatti il provvedimento: "La videosorveglianza può risultare eccedente e sproporzionata quando sono già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione.". Dunque, secondo il Garante, se c'è il vigilante non dovrebbe comunque esserci la telecamera.
Bontà sua, il Garante ci spiega che almeno i videocitofoni sono leciti, ma per scrupolo ce ne rammenta la funzione: "Sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni senza registrazione.". Tuttavia non ce la passiamo del tutto liscia neppure in questo caso, perché: "La loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile, quando non sono utilizzati per fini esclusivamente personali.". Sinceramente mi sfugge la possibilità di utilizzare un citofono per fini non personali, ma tant'è.

C'è poi il "principio di finalità", che recita: "Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.". Fin qui tutto bene. Ma, sottolinea il Garante: "Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia". Ciò significa che, ad esempio, la sorveglianza di aree pubbliche, scuole, musei, contro il vandalismo non può essere svolto da istituzioni diverse dalla polizia, alla quale evidentemente occorre rivolgersi per fare installare telecamere laddove serva. e ammesso soprattutto che la polizia abbia tempo e possibilità di occuparsi anche di queste cose.

A tutto ciò si sommano gli obblighi informativi, che non si limitano alla sola esposizione del cartello "Area videosorvegliata" predisposto dal Garante, ma prevedono in moltissimi casi l'ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte dei soggetti da riprendere.
La conseguenza pratica di tutti i principi sinora visti, sommati assieme, è che la stragrande maggioranza dei sistemi di videosorveglianza attualmente in uso presso i soggetti sia pubblici che privati è da considerarsi per un verso o per l'altro fuori legge, e come tale "inutilizzabile" (nel senso che i dati raccolti non possono essere legittimamente utilizzati) o addirittura soggetta al blocco da parte del Garante e ad eventuali sanzioni amministrative e penali nei confronti dei titolari. D'altro canto l'adeguamento puntuale degli impianti potrebbe comportare, a parte gli ovvi costi di riconversione, la perdita di informazioni comunque utili se non addirittura essenziali per gli scopi di cui parlavamo all'inizio.

Faccio un esempio. Le telecamere di sorveglianza sulle banchine delle metropolitane servono a prevenire o rilevare incidenti ai mezzi ed alle persone, quindi a norma del principio di necessità dovrebbero essere configurate in modo da non consentire in alcun modo il riconoscimento dei soggetti ripresi. Così facendo, tuttavia, le immagini non sarebbero utili alle forze dell'ordine in caso di reati o delitti perpetrati sulla banchina stessa, quando invece sarebbe necessario alla polizia poter identificare l'autore del misfatto. D'altronde il personale di gestione della linea metropolitana non ha neppure il diritto di videosorvegliare le banchine per prevenire eventuali reati, dato che a norma del provvedimento tale finalità è esclusivamente assegnata agli organi di polizia. Il risultato è dunque che, per essere compatibili con quanto afferma il Garante, le stazioni delle metropolitane dovrebbero essere equipaggiate con due insiemi di telecamere indipendenti tra loro: uno a fini di prevenzione degli incidenti tecnici, controllato dal personale di servizio della società esercente; ed un altro a fini di prevenzione dei reati, controllato da personale di polizia, con buona pace della proliferazione dei sistemi di videosorveglianza che invece il provvedimento vorrebbe evitare.

Da notare a tale proposito un ulteriore paradosso: il personale di servizio della stazione può teoricamente avvertire le forze dell'ordine solo se assiste di persona ad un reato e non se lo vede accadere sui monitor del proprio sistema di videosorveglianza, in quanto quest'ultimo non è finalizzato alla prevenzione dei reati e dunque un'eventuale immagine di reato da esso raccolta non è lecita e tantomeno "utilizzabile".

Basta. Ho l'impressione che, ancora una volta, si sia perso di vista il vero problema e si sia preferito demonizzare la tecnologia anziché l'uso che se ne fa. L'Inghilterra, che quanto a cultura della privacy ha da insegnare a tutto il resto del mondo, impiega da anni sistemi diffusi di videosorveglianza urbana al fine di prevenire reati nelle città e nessuno trova nulla da obiettare. Il fatto è che lì si sa chi gestisce quelle immagini, come lo fa e perché; e la gente ha fiducia nelle istituzioni perché sa che quelle istituzioni sono meritevoli di fiducia.

Qui da noi, invece, anziché innalzare il livello culturale delle istituzioni e sensibilizzare i privati ad un corretto uso delle informazioni raccolte, si preferisce proibirne la raccolta o limitare le possibilità di utilizzo della tecnologia nella convinzione che ciò limiterà di conseguenza gli abusi. Tuttavia non è imponendo limiti ridicoli, come il divieto di zoomare o quello di conservare immagini per più di sette giorni, che si eviteranno i problemi di privacy; mentre al contrario si castrerà uno strumento che, se ben gestito, potrebbe portare beneficio all'intera società.
Per il momento dunque gli unici che beneficeranno davvero del provvedimento del Garante sono i malintenzionati ed i delinquenti, i soli ad essere realmente e paradossalmente tutelati da una norma tanto miope quanto inutile.

 

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