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Protezione dei dati personali

Dati del traffico: i nuovi tempi di conservazione

17.09.08

 
Cambiano ancora i termini per la conservazione dei dati relativi al traffico da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e vanno definitivamente in pensione le scadenze (prorogate) stabilite dal "decreto Pisanu", convertito con la legge 31 luglio 2005, n. 155.
Con il decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 109 è stata recepita (con otto mesi di ritardo) la direttiva 2006/24/CE "riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE".

Il decreto di recepimento 109/08 introduce alcune modifiche nel DLGV 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), che si aggiungono a quelle introdotte con la legge 48/08 di recepimento della convenzione sul crimine informatico, e contiene anche disposizioni che non entrano nel codice stesso, complicando il quadro normativo.
Ecco una sintesi.

1. nel codice (DLGV 196/03):
a) i modificati articoli 123 e 132  (il secondo già modificato dalla legge 48/08 - ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica);
b) il nuovo art. 162-bis, che stabilisce sanzioni specifiche in materia di conservazione dei dati di traffico;

2. nel decreto 109/08 (recepimento della direttiva 2006/24/CE), le disposizioni che non sono state inserite nel codice:
c) l'art. 1 con nuove definizioni;
c) l'art. 3 con le categorie dei dati da conservare
d) l'art. 4, che detta per i fornitori l'obbligo di inviare con scadenza annuale un rapporto con i dati sulle informazioni trasmesse alle autorità competenti;
e) l'art. 5, c. 2, che prevede pesanti sanzioni amministrative, contestate e applicate dal Ministero per lo sviluppo economico, per l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis e  nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato;

3. sulle modalità della conservazione, il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati del 17 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico del 24 luglio 2008 (qui il testo aggiornato).

Come si vede, il massimo della confusione possibile, con norme e sanzioni che si incrociano tra loro (che c'entra il Ministero per lo sviluppo economico con la prevenzione e repressione dei reati?). Meno male che alla fine dei conti la tabella delle scadenze risulta semplificata (per il confronto vedi gli articoli di Gloria Marcoccio Dati del traffico: le nuove "misure" del Garante e Convention on cybercrime: novità per la conservazione dei dati).
Questo lo schema dei tempi di conservazione, come risulta dalle disposizioni contenute ne DLGV 196/03 dopo gli ultimi aggiornamenti:

Dati e finalità della conservazione Tempo di conservazione Norma
Dati relativi al traffico, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 Sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica Art. 123, c. 1
Dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento 6 mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale Art. 123, c. 2
Dati relativi al traffico a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto  Nella misura e nella durata necessarie e solo se l'abbonato o l'utente hanno manifestato il proprio consenso Art. 132, c 3
Dati relativi al traffico telefonico  per accertamento e repressione dei reati 24 mesi Art. 132, c. 1
Dati relativi al traffico telematico per accertamento e repressione dei reati 12 mesi Art. 132, c. 1
Dati relativi alle chiamate senza risposta 30 giorni Art. 132, c. 1-bis
Dati relativi al traffico telematico - Su ordine delle autorità competenti, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive  o per l'accertamento la repressione di specifici reati 90 giorni, prorogabili  per una durata complessiva non superiore a sei mesi Art. 132, c. 1-quater

(M. C.)

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