Cambiano ancora i termini per la conservazione dei dati relativi al traffico da
parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e vanno definitivamente in
pensione le scadenze (prorogate) stabilite dal "decreto Pisanu",
convertito con la legge 31 luglio 2005, n. 155.
Con il decreto legislativo 30 maggio 2008 , n. 109
è stata recepita (con otto mesi di ritardo) la direttiva 2006/24/CE
"riguardante la
conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE".Il decreto di
recepimento 109/08 introduce alcune modifiche nel DLGV
196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), che si
aggiungono a quelle introdotte con la legge 48/08
di recepimento della convenzione sul crimine informatico, e contiene anche
disposizioni che non entrano nel codice stesso, complicando il quadro normativo.
Ecco una sintesi.
1. nel codice (DLGV 196/03):
a) i modificati articoli 123 e 132 (il secondo già modificato dalla
legge 48/08 -
ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla criminalità informatica);
b) il nuovo art. 162-bis, che
stabilisce sanzioni specifiche in materia di conservazione dei dati di traffico;
2. nel decreto 109/08 (recepimento della direttiva 2006/24/CE), le disposizioni che non sono state inserite nel
codice:
c) l'art. 1 con nuove definizioni;
c) l'art. 3 con le categorie dei dati da conservare
d) l'art. 4, che detta per i fornitori l'obbligo di inviare con scadenza annuale
un rapporto con i dati sulle informazioni trasmesse alle autorità competenti;
e) l'art. 5, c. 2, che prevede pesanti sanzioni amministrative, contestate e
applicate dal Ministero per lo sviluppo economico, per l'omessa o l'incompleta
conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis e nel caso di assegnazione di
indirizzo IP che non consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato;
3. sulle modalità della conservazione, il provvedimento generale del
Garante per la protezione dei dati personali Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati
in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità
di accertamento e repressione dei reati del 17 gennaio 2008, come modificato
dal provvedimento Recepimento normativo in tema di
dati di traffico telefonico e telematico del 24 luglio 2008 (qui il testo aggiornato).
Come si vede, il massimo della confusione possibile, con norme e sanzioni che
si incrociano tra loro (che c'entra il Ministero per lo sviluppo economico con la prevenzione e
repressione dei reati?). Meno male che alla fine dei conti la tabella delle
scadenze risulta semplificata (per il confronto vedi gli articoli di Gloria
Marcoccio Dati del traffico: le nuove
"misure" del Garante e Convention on
cybercrime:
novità per la conservazione
dei dati).
Questo lo schema dei tempi di conservazione, come risulta dalle disposizioni
contenute ne DLGV 196/03 dopo gli ultimi aggiornamenti:
Dati e finalità della
conservazione |
Tempo di conservazione |
Norma |
Dati relativi al traffico,
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 |
Sono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica |
Art. 123, c. 1 |
Dati relativi al traffico
strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, a fini di documentazione in caso
di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento |
6 mesi, salva l'ulteriore
specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale |
Art. 123, c. 2 |
Dati relativi al traffico a
fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o
per la fornitura di servizi a valore aggiunto |
Nella misura e nella durata
necessarie e solo se l'abbonato o l'utente hanno manifestato il proprio
consenso |
Art. 132, c 3 |
Dati relativi al traffico
telefonico per accertamento e repressione dei reati |
24 mesi |
Art. 132, c. 1 |
Dati relativi al traffico
telematico per accertamento e repressione dei reati |
12 mesi |
Art. 132, c. 1 |
Dati relativi alle chiamate
senza risposta |
30 giorni |
Art. 132, c. 1-bis |
Dati relativi al traffico
telematico - Su ordine delle autorità competenti, ai fini dello
svolgimento delle investigazioni preventive o per l'accertamento
la repressione di specifici reati |
90 giorni, prorogabili
per una durata complessiva non superiore a sei mesi |
Art. 132, c. 1-quater |
(M. C.)
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