Il Garante per la protezione dei dati personali, anche a seguito degli esiti
della apposita consultazione pubblica, ha prodotto un nuovo provvedimento
generale sulla sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico, che
prescrive misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati (Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in
tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità
di accertamento e repressione dei reati).
Intanto i tempi per il recepimento italiano della direttiva
sulla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico sembrano
destinati ad allungarsi ulteriormente, ora anche a causa dell’incerto quadro
politico italiano. In Europa alcuni Paesi hanno già recepito la direttiva, agli
altri la Commissione europea ha chiesto di fornire risposte ai propri solleciti,
entro termini brevissimi.
Per inciso, va ricordato che il nostro Garante il 15 gennaio scorso ha scritto al Palamento e al
Governo per sollecitare il recepimento, mettendo in evidenza le grandi
disparità esistenti tra i limiti massimi di conservazione indicati dalla
direttiva e quelli esistenti oggi in Italia, peraltro modificati dal "decreto
milleproroghe" di fine anno.
A oggi la situazione in Italia per la data retention può essere così
schematizzata:
A: a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, è consentito al fornitore, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione
necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale (Art. 123
comma 2 Codice D.Lgs 196/03)
B: per finalità di accertamento e repressione dei reati
(Art 132 comma 1 D.Lgs 196/03)
C: per esclusive finalità di accertamento e repressione
dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (Art
132 comma 2 Codice D.Lgs 196/03)
D: debbono essere conservati fino a quella data dai
fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico
conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del decreto-legge, salvo l'esercizio dell'azione
penale per i reati comunque perseguibili (Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico Legge 31 Luglio 2005
n155 (Pisanu), comma 1come modificato dal decreto n. 248 del 31.12.2007)
Tanto per fare un confronto: la normativa di recepimento in Latria (Lettonia)
prevede un periodo massimo di conservazione di 18 mesi: la strada per il
raggiungimento di equilibrio ed uniformità tra i limiti imposti nei vari Paesi
membri sembra, tanto per cambiare, tortuosa e lunga.
Vediamo ora il nuovo provvedimento, che presenta un quadro corposo e
complesso di misure sia di natura tecnica sia di natura
organizzativa/procedurale. Anche alla prima lettura, il documento si mostra come
conclusione di un lavoro difficile e lungo e risultato di compromessi tra
esigenze di attori diversissimi tra loro. Vediamo allora di evidenziare alcuni
punti, rimandando un prossimo articolo alcune approfondite dei vari aspetti che
caratterizzano il documento.
I destinatari del provvedimento sono i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni (lettera a) del
provvedimento). E’ importare evidenziare che da tale categoria sono senz’altro
esclusi, come riportato al paragrafo 3:
- soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione dei propri
collaboratori servizi di comunicazione elettroniche per esigenze aziendali;
- soggetti che offrono servizi di comunicazione elettronica al pubblico, ma non
generano o trattano direttamente i dati di traffico;
- titolari e gestori di esercizi pubblici e privati che si limitano e mettere a
disposizione del pubblico gli apparati terminali di comunicazione;
- gestori di siti Internet che diffondono contenuti;
- gestori di motori di ricerca (su Internet);
I destinatari del provvedimento hanno tempo fino al 31 ottobre di quest’anno
per mettersi in regola: entro lo stesso termine ne devono dare comunicazione di
conferma al Garante, attestando l’integrale adempimento (prescrizioni lettere
b) e c) del provvedimento).
Le misure sono graduate in funzione delle finalità e scopi dei trattamenti
dei dati di traffico telefonico e telematico (prescrizioni lettere a) e c) del
provvedimento): all’attenzione del Garante non solo i trattamenti ai fini di
repressione ed accertamento dei reati. ma anche i trattamenti per le finalità
“usuali”, individuate all’art.123 del DLGV 196/03 (ai fini di fatturazione
all’abbonato e pagamenti in caso di interconnessione; commercializzazione di
servizi ed erogazione di servizi a valore aggiunto, previo consenso da parte
dell’abbonato o utente).
Tra le misure è interessante mettere in evidenza l’attenzione del Garante
per gli interventi tecnici di amministrazione e/o di manutenzione ordinaria o
straordinaria dei sistemi informativi e delle basi dati (prescrizioni lettera a)
punto 1 e lettera c) punto 1 del provvedimento). Quando in tali casi è
impossibile controllare l’accesso ai dati tramite le tecniche richieste come
standard nel provvedimento ( le cosiddette strong authentication techniques),
i tecnici possono accedere ferma restando l’applicazione delle misure minime
di sicurezza (allegato B del DLGV 196/03) e l’utilizzo di un “apposito
registro di accessi” da compilare per gli accessi fisici ai locali ove sono i
sistemi oggetto di intervento.
Tale registro deve contenere vari dati descrittivi, incluse le sintesi delle
operazioni compiute con i sistemi elettronici utilizzati. A cura del titolare il
registro deve essere conservato presso i locali fisici ove avvengono gli
interventi ed essere messo a disposizione del Garante in caso di controlli,
insieme all’elenco dei soggetti che possono accedere ai sistemi con funzioni
di amministratori. Da notare che nel comunicato
stampa che ha accompagnato la pubblicazione del provvedimento sul sito del
Garante si sottolineano prossime ”approfondite riflessioni” da parte della
stessa autorità sulla figura degli amministratori di sistema.
Il ricorso ai sistemi biometrici per l’autenticazione utenti e il controllo
accessi fisici è uno degli elementi caratterizzanti delle misure individuate
dal Garante (prescrizione lettera a) punti 1 e 3 del provvedimento). Le tecniche
basate sull’uso delle caratteristiche biometriche di un individuo sono da anni
presenti sul mercato, con diversi prodotti di varia qualità e costo. Lo stesso
Garante si è già più volte occupato nel passato delle misure ed accorgimenti
che i titolari devono attuare per utilizzare sistemi biometrici, con vari
provvedimenti specifici per singole aziende. Queste misure ed accorgimenti sono
stati poi ribaditi, per altro come unica effettiva prescrizione, nel
provvedimento generale Linee-guida per il trattamento di dati dei dipendenti
privati.
A tal proposito si ricorda che l’incaricato che deve fornire al sistema i
suoi dati biometrici per avere accesso ad una risorsa, in qualità di
"interessato" ha facoltà di opporsi a tali trattamenti, comportando
per l’azienda la necessità di mettere in essere mezzi alternativi per
consentire comunque l’accesso (vedasi il paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al
citato provvedimento ed anche gli specifici provvedimenti per singole aziende
richiamate in tale allegato1).
Il Garante individua poi le tecniche crittografiche come necessarie per
proteggere i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia, per
contrastare i rischi di acquisizione fortuita o di alterazione accidentale
derivanti da operazioni di manutenzione sugli apparati informatici o da
ordinarie operazioni di amministrazione di sistema (prescrizione lettera a)
punto 9 del provvedimento). L’adozione di protocolli sicuri è richiesta per i
flussi informativi tra i sistemi informativi dei fornitori: in questo caso l’effettivo
requisito della prescrizione sembra però “non trasmettere in chiaro i dati”.
Altra novità rispetto al passato è il requisito che il Garante pone sulla
documentazione tecnica che i titolari devono approntare e mantenere aggiornata
per descrivere i sistemi utilizzati nei trattamenti dei dati di traffico
(prescrizioni lettera a) punto 8 e lettera c) punto 5 del provvedimento). La
documentazione deve seguire i correnti standard tecnico/documentali per il
software. Per i sistemi utilizzati nel trattamento di dati di traffico per
accertamento e repressione dei reati deve essere anche inclusa la loro esatta
ubicazione. La documentazione tecnica deve essere messa a disposizione del
Garante, a sua richiesta.
Un attenzione a parte meriterà il complesso di misure richieste dal Garante
per la conservazione dei dati di traffico per le sole finalità di accertamento
e repressione dei reati, con il ricorso anche a distinti sistemi informativi,
diversi da quelli utilizzati per trattamenti di dati di traffico per altre
finalità (prescrizione lettera ) punto 3 del provvedimento).
Un tale approccio alle misure di sicurezza, intanto, induce subito lo stesso
Garante a consentire ai titolari di scegliere come affrontare il caso di dati di
traffico conservati per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro
generazione che devono essere disponibili anche per finalità di giustizia. Per
essi è possibile sia effettuare il trattamento con i medesimi sistemi di
elaborazione e di immagazzinamento utilizzati per la generalità dei trattamenti
sia provvedendo alla loro duplicazione, con conservazione separata rispetto ai
dati di traffico trattati per le ordinarie finalità.
Si pongono subito all’attenzione questioni rilevanti in termini di costi di
acquisto e di esercizio dei sistemi, con la speranza di non dover essere gli
unici ad essere chiamati per coprire tali costi, con il nostro contributo di
modesti abbonati.
Vengono ribaditi, con apposite prescrizioni, l’importanza degli audit log
sui sistemi informativi e basi dati come strumento di verifica ma anche di alerting
riguardo comportamenti anomali (prescrizioni lettera a) punto 6 e lettera c)
punto 4 del provvedimento), e le attività di audit interni alle aziende
(prescrizioni lettera a) punto 7 del provvedimento).
In tale contesto torneranno sicuramente in auge tutte le problematiche
inerenti il controllo sui lavoratori, già affrontate a più riprese del Garante
stesso anche nel provvedimento generale sull’uso
di e-mail ed accesso ad Internet aziendali.
Il Garante poi rafforza con apposita prescrizione il vincolo già esistente per
i titolari di cancellare o rendere anonimi i dati di traffico una volta venuti
meno i presupposti per il loro trattamento (prescrizioni lettera a) punto 5 e
lettera c) punto 3 del provvedimento): scaduti i termini di legge previsti per
la conservazione, tali operazioni devono essere compiute in modo completo
(agendo anche sulle copie di sicurezza effettuate dal titolare in base a misure
di legge). Tali operazioni devono essere documentate entro i 30 giorni
successivi alla scadenza dei termini).
(Continua sul prossimo numero)
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