Decreto presidenziale o minestrone
surgelato?
di Manlio Cammarata - 18.02.99
"Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge..."
Così esordisce il terzo comma dell'articolo
33 della legge 675/96. I tre mesi
scadevano nell'agosto del '97, ma il regolamento arriva solo ora, con un anno e
mezzo di ritardo. Il DPR
501/98 rispetta le indicazioni della
legge e contiene quindi una quantità di norme eterogenee. Prescrive infatti la
legge che il decreto deve contenere:
"Le
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato...Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da
1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via
telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altro idoneo sistema..."
Dunque un decreto-minestrone, in cui si mescolano
norme "interne", delle quali è destinatario lo stesso Garante, e
norme rivolte ai cittadini, il che aumenta la confusione della normativa sulla
protezione dei dati personali.
Ma non è tutto. Il decreto, come si legge nella parte finale, è stato
"Dato a Roma, addì 31 marzo 1998", cioè è stato promulgato dal
Presidente della Repubblica dieci mesi prima della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale. Dunque si tratta di un provvedimento "surgelato"
per quasi un anno, per chissà quali motivi. Si tenga presente che la stessa
previsione legislativa dice che "Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere
emanato". E non finisce qui.
Infatti il testo pubblicato dalla Gazzetta
ufficiale presenta strane lacune. Mancano infatti il secondo comma dell'articolo
8, tutto l'articolo 9, il sesto comma dell'articolo 14 e altri frammenti
"non ammessi al 'Visto' della Corte dei Conti". Insomma, più che un
testo normativo sembra una bozza. Il minestrone non solo è stato surgelato, ma
contiene anche qualche torsolo degli ortaggi usati per la sua preparazione. Si
aggiunga che in questo modo il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale è
diverso da quello promulgato dal Presidente della Repubblica.
Il degrado della tecnica legislativa ha ormai toccato il fondo.
La lettura del provvedimento offre altri motivi
di perplessità. Nelle norme relative alla notificazione (applicate, per cause
di forza maggiore, prima della loro emanazione formale...) si legge che la firma
deve essere apposta sia sulla versione digitale, sia su quella cartacea, che
deve obbligatoriamente accompagnare la prima. Va bene che le norme sulla firma
digitale non sono ancora in vigore (il regolamento tecnico dovrebbe essere
pubblicato da un giorno all'altro), ma la previsione dell'obbligo di allegare la
carta ai bit, formulata in questo modo, ignora il DPR
513/97. Speriamo che il Garante provveda
rapidamente ad adeguare le modalità di presentazione, come prevede il secondo
comma dell'articolo
12.
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