Prima parte
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con la propria
deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 al fine di sottrarre all'obbligo di
notificazione alcuni specifici trattamenti di dati personali.
Come noto, nel nuovo codice per la protezione dei dati personali il sistema
della notificazione è radicalmente cambiato rispetto al regime introdotto dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675. Mentre in precedenza la notificazione era
obbligatoria per tutti i titolari di trattamento, salvo alcune ridotte eccezioni
di esonero (art. 7, comma 5-ter), essa risulta ora obbligatoria
solo in
specifiche ipotesi di trattamento di dati personali.
In particolare, l'art. 37, comma 1, del codice individua alcuni trattamenti
a fronte dei quali sorge l'obbligo di notificazione secondo le nuove modalità
telematiche messe a punto dall'ufficio del Garante. Il comma 2 dello stesso
articolo, tuttavia, attribuisce al Garante 1) il potere di individuare ulteriori
trattamenti da assoggettare all'obbligo di notificazione, in ragione del
rischio di pregiudizio che potrebbero arrecare agli interessanti; così come, 2)
il potere di sottrarre dall'obbligo di notificazione trattamenti indicati nel
comma 1 qualora ritenuti "non suscettibili di recare pregiudizio" agli
interessati.
Con il provvedimento in commento il Garante ha, quindi, deciso di avvalersi
del potere concessogli dal legislatore, per il momento unicamente nel senso di
ridurre le fattispecie in cui la notificazione è obbligatoria. In via
incidentale sembra interessante notare, da un punto di vista costituzionale,
come l'art. 37, comma 2, contenga una specie di delega "in bianco"
ad un organo non costituzionale, un'autorità indipendente, al fine di
intervenire nell'ordinamento positivo, ampliando e riducendo di fatto, nemmeno
temporaneamente, la portata di disposizioni normative di rango primario. Su
quest'aspetto sarebbe interessante condurre un approfondimento: tuttavia,
ragioni di brevità e la pressione degli adempimenti in scadenza impongono di
rinviare al futuro ulteriori considerazioni.
Nonostante il provvedimento del Garante, che salutiamo naturalmente con
favore, alcuni dubbi interpretativi rimangono in merito a talune fattispecie di
trattamento per le quali molti titolari si domandano, in vista della prossima
scadenza del 30 aprile, se la notificazione sia dovuta o meno. Avvantaggiandomi
dell'esperienza degli interventi che mi è capitato di effettuare in questi
mesi, esaminerò nel seguito i principali casi per i quali qualche dubbio
rimane.
A fine dello sviluppo delle argomentazioni, particolare attenzione verrà
rivolta anche al contenuto delle tabelle che il Garante ha predisposto al fine
della compilazione della notificazione
telematica.
E' opinione di chi scrive che esse contengano indicazioni di cui non si possa
non tenere conto al fine di determinare il contenuto dei precetti stabiliti dall'art.
37, comma 1, del codice.
1. Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
Tra i trattamenti individuati nella lettera a), preso atto delle esclusioni
operate, uno in particolare desta notevoli dubbi interpretativi e riguarda,
potenzialmente, un numero molto elevato di soggetti. Sin dalla pubblicazione del
codice ci si è domandato se, nel trattamento in questione, rientrassero i
cosiddetti "sistemi di controllo accessi e/o rilevazione presenze" dei
dipendenti, molto spesso basati sull'utilizzo di tessere magnetiche (badge)
e se, pertanto, l'impiego di tali sistemi determinasse l'obbligo di
notificazione quanto ai trattamenti indotti.
L'interesse appare giustificato tenuto conto della vastità dei soggetti che
coinvolge in rapporto all'obiettivo dichiarato di drastica riduzione dei
soggetti onerati dall'obbligo di notificazione.
Analizzando il contenuto delle tabelle, in particolare tenuto conto che
- quanto alle categorie di dati, esse
individuano i dati idonei a rilevare la posizione di persone;
- quanto alle categorie di interessati cui si
riferiscono i dati, esse individuano lavoratori e collaboratori;
- quanto alle finalità, esse individuano la gestione
del personale;
- quanto alle modalità, esse individuano la rilevazione
sistematica di dati senza particolari elaborazioni così come la cancellazione
di dati immediata o nel breve periodo (massimo alcuni giorni);
prudenza imporrebbe di considerare come rientrante nella fattispecie in
oggetto, e quindi soggetto a notificazione, un trattamento di dati correlato all'utilizzo
di un sistema di controllo accessi e/o rilevazione presenze dei
dipendenti, a condizione tuttavia che il sistema tratti i dati mediante una rete
di comunicazioni elettronica.
Proprio in relazione a tale espressione sorge il dubbio maggiore. Se, cioè,
vada considerata come rilevante anche una semplice rete interna, che metta in
collegamento i vari dispositivi posti in corrispondenza delle entrate (o anche
di una sola entrata) con il sistema che elabora/memorizza i dati delle presenze
e degli accessi. Ovvero, se a fini dell'obbligo della notificazione sia
richiesto un quid in più.
A mio giudizio dovrebbe risultare necessario un qualcosa in più. Vale a dire
un vero e proprio "sistema di interconnessione" tra i sistemi di
rilevazione del passaggio o della presenza dell'interessato (lavoratore e
collaboratore) ed il sistema di elaborazione/memorizzazione dei dati, i quali
dovrebbero inoltre insistere su luoghi fisicamente diversi tra loro. Ulteriore
aspetto rilevante, mi sembra, dovrebbe essere la presenza di più sedi di lavoro
ubicate su più siti, geograficamente distinti tra loro.
Ancorché indicativo della posizione fisica di una persona, la rilevazione
presenza di un lavoratore presso un titolare che operi attraverso un sito
unitario geograficamente non mi sembrerebbe rilevante ai fini della tutela delle
libertà individuali dell'interessato. E' evidente che un lavoratore deve
recarsi (giornalmente) presso il luogo di lavoro, ed anzi solo in determinate e
giustificate ipotesi è consentito che non si trovi in quel luogo.
Ben diverso appare, a giudizio di chi scrive, il caso di imprese ubicate su
più siti operativi, distinti geograficamente. In questo caso mi sembra che la
notificazione sia dovuta, sempre che venga impiegato un sistema di
"rilevazione accessi" o "controllo presenze" collegato ad un
sistema centrale attraverso una rete di comunicazione elettronica. Un dubbio
potrebbe forse venire per il caso in cui tutti i siti operativi di un titolare
siano ubicati nello stesso comune. In tal caso, tuttavia, ragioni di prudenza,
consiglierebbero di procedere comunque alla notifica.
2. Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per
via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa
sanitaria
L'intervento del Garante ha sottratto all'obbligo di notificazione alcuni
trattamenti eseguiti da esercenti le professioni sanitarie. Tuttavia, anche il
provvedimento del Garante "insiste" nell'uso di espressioni confuse,
con predicati verbali e complementi di argomento impliciti.
Senza peccare d'esterofilia, dove l'uso della tabulazione nei
documenti a carattere legale è "imposto" a fini di chiarezza, nell'ipotesi
in commento una maggiore chiarezza sarebbe auspicabile.
Se dal un lato appare indubbio che l'ipotesi in commento riguardi il trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di procreazione assistita, i problemi intepretativi nascono a mano a mano
che ci si addentra nell'espressione utilizzata.
Ci si domanda, infatti, se trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, trattati a fini di non debba essere considerata
espressione comune, che regge tutte le altre che seguono.
In tal caso, sembrerebbe forse sensato individuare l'espressione trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati
o alla fornitura di beni, ipotesi più circoscritta rispetto alla mera prestazione
di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, in entrambi i casi comunque oscura e di difficile
decifrazione, anche se il riferimento ai dati idonei a rivelare la "vita
sessuale" appare strampalato.
Stesse considerazioni valgono per le espressioni che seguono. Vale a dire, se
debbano essere considerate isolatamente le espressioni indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio
della spesa sanitaria, ovvero se anch'esse debbano essere raccordate alla
radice comune.
Dato che non viene usata una formula disgiuntiva, bensì cumulativa, dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, verrebbe da pensare
che:
- avrebbe, forse, qualche senso compiuto il risultato
combinato trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, trattati a fini di indagini epidemiologiche;
- poco senso avrebbe l'espressione trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività
;
- ancor meno senso avrebbe l'espressione
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di trapianto di organi e tessuti, per non parlare del trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini
di monitoraggio della spesa sanitaria
Tutto sommato risulta preferibile concludere, anche se con dubbi circa la
possibile arbitrarietà di una simile operazione, che si tratti di ipotesi
distinte tra loro, non accomunate dall'ipotizzata radice comune e che la
notificazione risulta dovuta qualora il trattamento riguardi:
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita;
- prestazione di servizi sanitari per via
telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni;
- indagini epidemiologiche;
- rilevazione di malattie mentali, infettive e
diffusive, sieropositività;
- trapianto di organi e tessuti; e,
- monitoraggio della spesa sanitaria.
Tutto questo anche se nel provvedimento del Garante tale radice comune viene
in qualche modo indirettamente suggerita sub lettera A, punto 2).
Da notare che l'espressione utilizzata nella lettera b) appare particolarmente
infelice, laddove si consideri che in talune ipotesi vengono in rilievo dati
sensibili, sanitari o relativi alla vita sessuale in relazione a determinate
finalità o anche modalità di trattamento, mentre in altre ipotesi, non vengono
in rilievo particolari finalità e/o modalità, dal che si intuisce che la
"pericolosità" del trattamento è insita nella natura dei dati.
(Continua sul prossimo
numero)
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