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Protezione dei dati personali

Semplificazioni privacy: le complicazioni della legge

di Paolo Ricchiuto* - 11.09.08

 

Con la legge 6 agosto 2008 n. 133, è stato convertito in legge il "decreto dell’estate" (DL 25 giugno 2008, n. 112). Molte le modifiche e le novità, introdotte rispetto al testo originario dell’art. 29, tante e tali da aver trasformato la norma in una specie di patchwork multicolore, non sempre pienamente leggibile.
Tentiamo, allora, di mettere un po’ di ordine, seguendo il filo della nuova disposizione (e rinviando, per tutto quanto è rimasto immutato, alle considerazioni già operate nel precedente intervento Dati personali: semplificazioni vere e apparenti.

1. La prima, importante innovazione è costituita dall’estensione dell’area dei trattamenti di dati sensibili che, anche se effettuati con strumenti elettronici, non comporteranno l’obbligo di redazione del DPS, aprendo la porta al ben più semplice adempimento della autocertificazione: il testo originario dell’art. 29 del decreto, modificando l’art. 34 del codice della privacy, esentava soltanto i datori di lavoro che trattano, come unici dati sensibili, quelli “costituiti dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti”: così formulata, la norma rischiava di vanificare essa stessa l’intenzione semplificatrice che la sosteneva, atteso che era sufficiente che il dato sanitario riguardasse un collaboratore oltre che un dipendente, per far rientrare dalla finestra l’obbligo di redazione del DPS.
Inoltre, nella versione iniziale, non si era contemplata l’ampia area delle aziende sindacalizzate, in cui il datore di lavoro tratta necessariamente anche il dato, sensibile, relativo all’adesione ad organizzazioni sindacali (trattamento, questo, di fatto necessario, non foss’altro per la trattenuta in busta paga della relativa quota di adesione). Riparando ad entrambe le dimenticanze, il nuovo testo dell’art. 29 estende l’autocertificazione anche a chi gestisce elettronicamente i dati di malattia dei “collaboratori anche a progetto”, nonché i dati relativi alla “adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale”.

2. nel testo originario dell’art. 29 del decreto, era previsto che “l’obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell’allegato B” (e cioè, l’obbligo di tenuta di un aggiornato DPS), fosse sostituito “dall’autocertificazione”, mediante la quale il titolare del trattamento doveva attestare non solo che gli unici trattamenti di dati sensibili effettuati con strumenti elettronici fossero quelli contemplati dalla norma (i dati sanitari dei dipendenti), ma anche che il trattamento fosse “eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice, nonché dell’allegato B”: tradotto in italiano, ciò equivaleva a formalizzare un principio importantissimo, e cioè che la esenzione dal DPS non potesse tradursi nell’allentamento delle altre misure di sicurezza comunque previste dal codice, cui anche i titolari coinvolti dalla autocertificazione erano comunque tenuti a dare seguito (si pensi, ad esempio, a tutte le norme previste dal disciplinare tecnico per i trattamenti effettuati con strumenti cartacei – regole 27 e ss.).
Ora, in sede di conversione, deve esserci stato chi ha pensato di chiarire ancor meglio tali profili. Ne è uscita una norma dall’incedere sintattico malcerto ed  esteticamente orripilante. Recita infatti oggi l’art. 29 (depurato degli incisi che ne rendono ancor più difficile la lettura): “la tenuta di un aggiornato DPS è sostituita dall’obbligo di autocertificazione… di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte”. Se si riesce a superare la cacofonia, il senso della norma non dovrebbe esser cambiato: chi rientra nell’autocertificazione, è vincolato ad attestare la corretta adozione delle misure di sicurezza diverse dal DPS;

3. accanto a discutibili, semplici maquillage come quello appena descritto, l’aspetto sicuramente più importante della legge di conversione consiste nella eliminazione del comma 2 dell’originario art. 29 del decreto, a tenore del quale si profilava, entro due mesi, un salutare aggiornamento/adeguamento del disciplinare tecnico inteso alla semplificazione delle modalità di redazione del DPS. Tanto sarebbe dovuto avvenire nelle forme prescritte dall’art. 36, e cioè con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero per la innovazione tecnologica, ed avrebbe dovuto comunque riguardare soltanto i trattamenti effettuati per le “correnti finalità amministrative e contabili”.
Il legislatore, re melius perpensa, in sede di conversione, ha deciso di liberarsi della patata bollente, gettandola nelle mani del Garante. Prevede, infatti, il nuovo testo dell’art. 29 come in relazione a tali trattamenti (dati sanitari di dipendenti e collaboratori e dati relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali) nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti ed artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all’allegato B in ordine alla adozione delle misure minime di sicurezza di cui al comma 1.

Prevede poi il comma 2, come detto provvedimento debba essere emanato entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Ne deriva che:

- è stata sostanzialmente accolta la sollecitazione che il Garante aveva operato in calce al provvedimento di semplificazione del 19 giugno 2008 (rubricato sotto la voce “Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabile”): la norma attuale, riprende anche sintatticamente la indicazione suggerita dal Garante;

- il provvedimento di semplificazione che l’autorità dovrà adottare, oltre ad avere una portata limitata agli ambiti disegnati dalla norma, non si concreterà in un aggiornamento formale del disciplinare tecnico (atteso che il Garante non ha il potere di modificare quanto a suo tempo stabilito con il decreto ministeriale mediante il quale venne adottato l’allegato B). Stiamo per assistere, dunque, all’ennesima stratificazione, per cui al disposto del disciplinare tecnico verrà affiancato un provvedimento sì, semplificatorio, ma di diversa natura ed adottato in una diversa sede. Con buona pace delle intenzioni sistematizzatorie che avrebbero dovuto caratterizzare l’adozione del testo unico 196 del 2003;

- almeno per ora, alla luce di tutto ciò, non abbiamo davanti alcuna modifica formale del disciplinare tecnico. Da notare, però, che il giorno in cui si deciderà di dare corso “all’adeguamento” comunque previsto dall’art. 36 del codice, il decreto del Ministero di Giustizia dovrà esser adottato di concerto non solo con il Ministero dell’Innovazione, ma anche, in virtù della modifica dell’art. 36 del codice apportata sul punto dalla legge di conversione, con l’attivissimo (!) Ministero della semplificazione normativa.

Due ultime annotazioni:
- nessuna rilevante novità nel testo convertito dell’art. 29 del decreto con riguardo alle nuove procedure per la notificazione (resta fermo, quindi, il superamento dell’uso della firma digitale). Unico chiarimento, riguarda il fatto che nel nuovo modello non dovrà necessariamente (come sembrava esser previsto in precedenza) esser indicato il responsabile del trattamento, essendo possibile limitarsi ad indicare “le modalità per individuare il responsabile del trattamento, se designato”;

- in linea con il discutibilissimo costume del legislatore di inserire in sede di conversione norme in nessun modo previsto nel decreto legge originario (prassi sulla cui tenuta costituzionale, come ben sappiamo, c’è molto da discutere), la legge di conversione del decreto dell’estate ha introdotto una nuova, importante ipotesi intesa a legittimare il trasferimento di dati personali nei paesi extra UE: oltre agli altri casi già previsti dagli artt. 43 e 44, e sull’onda delle esigenze più volte rappresentate da molte multinazionali (e di quanto va accadendo in altri paesi, ove il tema è stato già affrontato), è stata infatti introdotta un ulteriore ipotesi di autorizzazione da parte dell’Autorità intesa a legittimare la circolazione transfrontaliera dei dati, consistente nella previa verifica della corretta adozione di “regole di condotta esistenti nell’ambito di società appartenenti ad un medesimo gruppo”: sarà quindi sufficiente la articolazione di corrette corporate rules relativamente al trattamento dei dati da parte di tutte le società facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale, per consentire la libera circolazione intra-gruppo dei predetti dati, anche con riguardo a unità operanti in paesi non aderenti all’Unione europea. Tutto ciò, aggiunge la norma, fermo il diritto dell’interessato di “far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine alla inosservanza delle garanzie medesime”.

Eccole, allora, le novità che potremo considerare “definitive” introdotte in questa calda estate di semplificazioni. A questo punto, solo l’esperienza sul campo saprà dirci se questa specie di fiammata sarà in grado di portare i suoi effetti, oppure se i prossimi mesi saranno (come sommessamente sospetto) dedicati più a capire come applicare le nuove disposizioni, che non a fare salti di gioia per quanto ci sentiamo semplificati.
 

* Avvocato in Roma

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