Privacy e perizie medico-legali
di Paolo Ricchiuto* - 30.01.03
La questione dei diritti di accesso alle perizie medico-legali è stata in
varie occasioni affrontata dal Garante, tanto da aver portato al consolidarsi di
un univoco orientamento dell’Autorità nella gestione delle problematiche
connesse. Sono note le varie asimmetrie di tale ricostruzione esegetica,
rispetto a quella in più occasioni operata dalla giurisprudenza di merito.
Per comprendere il punto al quale è giunta tale diatriba, è necessario partire
dal principio.
Natura dei dati contenuti nelle perizie medico legali
La perizia medico legale contiene sostanzialmente due categorie di dati:
a) quelli di natura meramente oggettiva ed identificativa (dati anagrafici, dati
storici relativi all’evento, analisi effettuate prima della perizia, esame
obiettivo dello stato di salute del danneggiato)
b) quelli di natura squisitamente valutativa (entità del danno; quantificazione
del numero di giorni di invalidità temporanea e della invalidità permanente;
relazione causale tra l’evento ed il danno; indicazioni sulla strategia da
seguire nella liquidazione del sinistro etc.etc.).
Ora, non vi è (ovviamente) il minimo dubbio sul fatto che i dati sub a) vadano
inquadrati nella nozione di "dato personale" a norma dell’ art. 1 co. 2 lett. c) L. 675/96.
La questione che si è posta, riguarda, invece, la possibilità di
qualificare le valutazioni sub b) come dati personali del danneggiato.
In varie sedi è stata sostenuta la tesi che i giudizi operati dal perito,
essendo il frutto di una elaborazione soggettiva dello stesso, non possano avere
natura di "dati personali" del danneggiato. Secondo il disposto dell’art. 9 co. 1 lett. c) e d), infatti, i dati
personali trattati dal titolare devono essere "esatti",
"pertinenti" e "completi", tutti elementi che hanno nella
oggettività il carattere comune, e che sarebbe impossibile attribuire a
valutazioni e giudizi che, per loro stessa natura, costituiscono l’esito di
una prospettazione soggettiva.
Tale impostazione ha una conseguenza fondamentale: se le valutazioni peritali
non possono considerarsi come dati personali del danneggiato, gli stessi
sfuggono alla esperibilità del diritto di accesso previsto dall’ art. 13 L. 675/96. A fronte della richiesta
operata dal danneggiato di accedere alle perizie medico legali, sarebbe dunque
possibile opporre legittimamente un diniego.
Questa teoria non ha avuto alcun successo nei procedimenti instaurati davanti al
Garante.
Gli orientamenti del Garante
Il Garante, con il provvedimento 21.06.99, mediante il quale è stata per la
prima volta affrontata la questione, ha esplicitamente affermato che i dati
relativi alla valutazione del danno ed alla quantificazione della invalidità
devono considerasi come dati personali del danneggiato. Si tratta di una
interpretazione suffragata anche da altri provvedimenti (in particolare quello
del 02.06.99) che, nell’affrontare il consimile problema del diritto di
accesso alle note di qualifica riguardanti un dipendente, avevano esplicitamente
statuito che, in termini generali, qualsiasi tipo di rilievo, giudizio o
valutazione di tipo soggettivo deve esser considerato, ai fini della L.
675/96, come un dato personale di colui che ne viene fatto oggetto.
Su queste basi si è consolidato l’ univoco orientamento del Garante, in
forza del quale le valutazioni contenute nelle perizie medico legali, integrando
un complesso di informazioni che fornisce un insieme di elementi informativi,
diretti ed indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie,
sul rapporto tra esse ed altri eventi della vita del medesimo….devono
considerarsi come dati personali e ricadono quindi nell’ambito di applicazione
della L. 675/96. Conseguenza: a norma dell’art. 13 L. 675, il
danneggiato-interessato ha diritto di accedere a tutti i dati, sia quelli
oggettivi-identificativi - sub a) sia quelli soggettivi-valutativi - sub b)
contenuti nelle perizie medico legali. (cfr. ex plurimis i provv.
13.10.99, 09.12.99, 14.04.00, 09.05.00, 28.05.00, 25.10.00, 04.12.00, 22.11.00,
04.04.01,08.05.0 e 17.05.01).
Sostenere il contrario davanti al Garante, significa oggi, andare incontro ad
un sicuro insuccesso, e di tanto sembrano essersi avvedute le compagnie
interessate, se si considera che, nel corso del 2002, molti ricorsi sono stati
risolti con una declaratoria di non luogo a provvedere in virtù di una
spontanea (o ….coartata dalla giurisprudenza del Garante) adesione a seguito
degli inviti rivolti dall’Autorità ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 501/98 (cfr. provv.
20.03.02; 27.03.02, nonché provv. 19.02.02 e 08.05.02 che, seppur non conclusi
con un non luogo a provvedere, comunque davano per presupposta la possibilità
di accesso ex art. 13).
Gli orientamenti della giurisprudenza
Decisamente diverso il ragionamento che ha animato le pronunce dell’autorità
giudiziaria chiamata a prendere posizione sul punto in sede di impugnazione dei
provvedimenti del Garante (a norma dell’art.
29 co. 6 e 7 L. 675/96).
In particolare il Tribunale di Fermo (con decreto 26.10/10.11.99), ha
espressamente sottolineato come elemento fondamentale della locuzione dato
personale è la oggettività della circostanza indicativa della persona o delle
qualità della stessa. Una valutazione, quindi, dato il suo carattere di
soggettività, non rientra normalmente nel concetto di dato personale. Fissato
tale principio (con riguardo alle note di qualifica dei dipendenti), quella
pronuncia e quella, conforme sul punto, del Tribunale di Roma 02.06/05.07.00,
sono giunte alla conclusione che non possono esser considerati dati personali le
operazioni effettuate al fine di giungere alla valutazione complessiva
finale, anche se contenenti valutazioni, e ciò non solo per il carattere
soggettivo dell’elemento identificativo del soggetto, ma anche e soprattutto
perché le stesse non identificano ancora la persona, essendo solo parte dell’iter
di formazione della valutazione. Se dunque la "valutazione finale"
è anch’essa un dato personale, non altrettanto dovrebbe dirsi per gli
elementi (anche valutativi) che hanno condotto alla determinazione della
medesima.
Questa impostazione è stata recentemente arricchita di nuovi argomenti, con
quattro decreti emessi in data 12.04.2002 dal Tribunale di Trieste. Tali
decisioni infatti fondano su due cardini fondamentali: a) la definizione di dato
personale contenuta all’art. 1 co. 1 lett. c L. 675/96 è in sé tanto
indeterminata da non poter esser utilizzata per la soluzione del problema. Il
vero punto di riferimento per sostenere che gli elementi valutativi di una
perizia medico legale non sono dati personali, è ricavabile dagli artt. 9 e
(qui la novità) dall’art. 13: tale norma, prevedendo il diritto di
rettificare i dati inesatti, consente di escludere che le valutazioni del medico
possano esser considerate come dati personali, attesa la natura inevitabilmente
soggettiva delle stesse, e la incompatibilità con il concetto di
"esattezza" del dato fissato dall’art. 9.
Diversamente ragionando, secondo il tribunale triestino, si addiverebbe al
paradossale risultato che un danneggiato possa ottenere la rettifica degli esiti
peritali, ritenendoli non esatti, ciò che cozza contro la natura del giudizio
valutativo operato dal medico, tale da sottrarsi al giudizio di esattezza; b) la
legge sulla privacy difende valori costituzionali fondamentali quali quelli
della dignità, della riservatezza e della personalità. Ma quando si vuol far
valere solamente un diritto di credito, e si discute solo di liquidazione del
danno e delle connesse valutazioni medico-legali, allora quel criterio
interpretativo deve cedere di fronte ad altri valori, aventi anche tutela
costituzionale, quali la libertà di manifestazione del pensiero (anche, in
ipotesi, erronea, ammesso che tale possa essere considerata la valutazione
discrezionale) e la libertà di organizzazione imprenditoriale e del connesso
procedimento di formazione della volontà interno all’azienda.
Esiste dunque una impostazione giurisprudenziale che si va consolidando,
decisamente più articolata rispetto all’orientamento del Garante, secondo la
quale i dati contenuti in una perizia medico-legale, potrebbero non esser
considerati come dati personali, e quindi potrebbero non rientrare nell’alveo
dei dati rispetto ai quali il danneggiato-interessato può esercitare il diritto
di accesso di cui all’art. 13.
Peraltro la circostanza che, a seguito della emanazione di tali provvedimenti,
il Garante abbia continuato per la sua strada (cfr. i provv citati del 2001 e
del 2002), dà la dimensione di quanto la spaccatura interpretativa sia profonda
e destinata ad acuirsi.
Applicabilità dell’art. 14 co. 1 lett. e) L. 675/96
Chiarito che, secondo il Garante, di regola tutti i dati contenuti nelle
perizie medico-legali vanno considerati come dati personali, l’attenzione va
concentrata sulla possibilità, per le compagnie di assicurazione, di opporre il
diritto previsto dall’art. 14 co. 1
lett.e), secondo il quale il titolare del trattamento può temporaneamente
rifiutare di dare accesso ai dati (o meglio, i diritti di cui all’art. 13 non
possono temporaneamente essere esercitati dall’interessato), nel periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio per lo svolgimento di
indagini difensive, ovvero per far valere o difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria.
Tornando alla bipartizione sopra descritta, il Garante ha sempre sottolineato
come rispetto ai dati aventi natura oggettiva-identificativa, non possa esistere
limitazione alcuna all’esercizio del diritto di accesso: a fronte della
richiesta avanzata dal danneggiato, quei dati devono essere immediatamente messi
a disposizione dell’interessato.
Rispetto ai dati soggettivo-valutativi, il Garante ha invece ritenuto possibile
il ricorso all’art. 14 lett. e), pur evidenziando la necessità di evitare
che l’eccezione basata sul diritto di difesa possa vanificare la tutela dei
diritti riconosciuti dalla L. 675/96 (cfr. la Relazione annuale 2000). Non
è quindi sempre ed automaticamente sostenibile che l’accesso alle valutazioni
contenute nella perizia possa costituire un pregiudizio per i diritti di difesa
della Compagnia, ma la sussistenza del pregiudizio deve essere valutata caso
per caso, e di essa il titolare deve fornire adeguata motivazione (
principio fissato nel provv. 13.10.99, e poi ripreso da tutte le pronunce sopra
citate, da ultimo nel provv. 08.05.02).
Esaminando i vari precedenti, si rileva quanto segue: il Garante ha ritenuto
che, anche qualora non sia già stata promossa la causa per il risarcimento del
danno, e quindi anche in una situazione pre-contenziosa suscettibile di
sfociare a breve in una controversia giudiziaria (provv. 28.12.00), sia
possibile applicare l’art. 14 co. 1 lett. e), purché la compagnia dimostri l’attualità
del rischio della attivazione di un procedimento giudiziario (nel caso di specie
il fallimento delle trattative stragiudiziali). Ma questo non basta. Il titolare
del trattamento, infatti, deve anche documentare che la conoscenza dei contenuti
valutativi della perizia da parte del danneggiato, possa effettivamente
risolversi in un pregiudizio al diritto di difesa della compagnia: ed allora l’art.
14 co. 1 lett.e) è stato applicato nei casi in cui la compagnia aveva
dimostrato che la perizia contenesse pareri ed indicazioni riferite alla
strategia da adottare in sede di eventuale consulenza tecnica (provved.
08.05.2001); perplessità in ordine all’an ed al quantum della richiesta di
risarcimento (provv. 17.05.01); giudizi circa la inesistenza di qualsiasi
tipo di lesione (provv. 04.04.2001).
Tutte ipotesi in cui il Garante ha ritenuto che, nel quadro del bilanciamento
previsto dall’art. 14 co. 1 lett. e), si dovesse consentire, a tutela del
diritto di difesa della compagnia, il differimento del diritto di accesso.
Ricapitolando: il titolare deve dare immediato accesso ai dati identificativi
contenuti nella perizia; può invece differire l’accesso relativamente ai dati
valutativi ex art. 14 co. 1 lett. e), purché dimostri che la conoscenza di quei
dati da parte del danneggiato (anche in una fase pre-contenziosa) possa
integrare un pregiudizio per l’esercizio dei propri diritti di difesa.
(Testo tratto dalla relazione al convegno "Privacy nelle aziende -
l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e gli ultimi orientamenti del Garante
- Paradigma s.r.l. - Milano, 19-20.11.2002)
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