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 Attualità

La "tangente" del Principe
di Daniele Coliva - 23.12.99

La Legge Finanziaria per il 2000 è stata finalmente approvata, e le novità in materia di imposta di bollo sugli atti giudiziari rispetto al testo iniziale sono ancora più eclatanti (o deprimenti).
Di certo non si potrà inserire questa modifica tra gli aspetti positivi dell'opera di semplificazione fiscale (taluno parla in proposito di civilizzazione, ma è materia in cui l'opinione è sovrana), per alcuni principi sostanziali e non tanto pecuniari introdotti proprio in sede di lavori parlamentari.

L'augurio con il quale concludevo il mio precedente intervento è stato del tutto disatteso.

Nel testo definitivo dell'art. 9 della legge finanziaria il Parlamento ha introdotto alcune modifiche sostanziali: in primo luogo il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo è previsto a pena di irricevibilità dell'atto, il che significa che il cancelliere può legittimamente rifiutare un'iscrizione a ruolo di una causa (o un intervento in un'esecuzione) in mancanza della prova del pagamento del contributo stesso. Ciò significa che l'adempimento di un obbligo fiscale è presupposto essenziale ed inderogabile per l'instaurazione compiuta di una causa civile1, vale a dire, tanto per non dimenticare quali siano gli interessi ed i principi sottostanti, per l'esercizio del diritto di azione giudiziale per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.).

Il testo precedente della norma, infatti, prevedeva la possibilità della cancelleria di procedere coattivamente al recupero delle somme dovute. E' evidente la prevalenza, o meglio la prevaricazione, della questione pratica di organizzazione su quella di sostanza.
Ma non basta, il testo definitivamente approvato prevede inoltre che, qualora nel corso della causa la domanda sia modificata in aumento, la mancata integrazione del contributo comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda stessa ad opera del giudice.
L'esistenza stessa della causa è dunque appesa al filo delle ragioni dell'erario.

Poco importa a questo punto che gli importi del contributo siano stati poi ridotti, ma non di tantissimo, e che sia stata rimodulata la definizione di valore indeterminabile2; il problema è che, come ai tempi delle leggi razziali, il rispetto di un obbligo tributario è essenziale per l'utilizzo della giurisdizione.
Ora spetterà alla Corte costituzionale intervenire sull'argomento, perché sia espunta dall'ordinamento questa violazione clamorosa del contratto sociale (per usare l'espressione di S. Graziosi, cit.).

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1 Sulla recente tendenza prevaricatrice della ragione erariale sull'esercizio dei diritti ha scritto con estrema efficacia Stefano Graziosi, Anno 1999: La scomunica viene dal Fisco, in http://www.ordine-forense.bo.it/bofo/199803/04-senza-schermi/01.html
2 I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d), comma 1 della tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della tabella.