La "tangente" del
Principe
di Daniele Coliva - 23.12.99
La Legge Finanziaria per il 2000 è stata
finalmente approvata, e le novità in materia di imposta di bollo sugli atti
giudiziari rispetto al testo iniziale sono ancora più eclatanti (o deprimenti).
Di certo non si potrà inserire questa modifica tra gli aspetti positivi dell'opera
di semplificazione fiscale (taluno parla in proposito di civilizzazione, ma è
materia in cui l'opinione è sovrana), per alcuni principi sostanziali e non
tanto pecuniari introdotti proprio in sede di lavori parlamentari.
L'augurio con il quale concludevo il
mio precedente intervento è stato del
tutto disatteso.
Nel testo
definitivo dell'art. 9 della legge finanziaria
il Parlamento ha introdotto alcune modifiche sostanziali: in primo luogo il
pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo è previsto a pena
di irricevibilità dell'atto, il che significa che il cancelliere può
legittimamente rifiutare un'iscrizione a ruolo di una causa (o un intervento
in un'esecuzione) in mancanza della prova del pagamento del contributo stesso.
Ciò significa che l'adempimento di un obbligo fiscale è presupposto
essenziale ed inderogabile per l'instaurazione compiuta di una causa civile1,
vale a dire, tanto per non dimenticare quali siano gli interessi ed i principi
sottostanti, per l'esercizio del diritto di azione giudiziale per la tutela
dei diritti e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.).
Il testo precedente della norma, infatti,
prevedeva la possibilità della cancelleria di procedere coattivamente al
recupero delle somme dovute. E' evidente la prevalenza, o meglio la
prevaricazione, della questione pratica di organizzazione su quella di sostanza.
Ma non basta, il testo definitivamente approvato prevede inoltre che, qualora
nel corso della causa la domanda sia modificata in aumento, la mancata
integrazione del contributo comporta la declaratoria di improcedibilità della
domanda stessa ad opera del giudice.
L'esistenza stessa della causa è dunque appesa al filo delle ragioni dell'erario.
Poco importa a questo punto che gli importi
del contributo siano stati poi ridotti,
ma non di tantissimo, e che sia stata rimodulata la definizione di valore
indeterminabile2;
il problema è che, come ai tempi delle leggi razziali, il rispetto di un
obbligo tributario è essenziale per l'utilizzo della giurisdizione.
Ora spetterà alla Corte costituzionale intervenire sull'argomento, perché
sia espunta dall'ordinamento questa violazione clamorosa del contratto sociale
(per usare l'espressione di S. Graziosi, cit.).
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1
Sulla recente tendenza prevaricatrice della ragione erariale sull'esercizio
dei diritti ha scritto con estrema efficacia Stefano Graziosi, Anno 1999: La
scomunica viene dal Fisco, in http://www.ordine-forense.bo.it/bofo/199803/04-senza-schermi/01.html
2
I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di
cui alla lettera d), comma 1 della tabella. Nei procedimenti giudiziari
contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del
giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo
scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della
tabella.
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